Appellante ed il dovere di reiterare le domande ed eccezioni non accolte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18581.

Appellante ed il dovere di reiterare le domande ed eccezioni non accolte

In mancanza di una disposizione specifica sulla forma con la quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 del codice di procedura civile deve reiterare le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione su di esse; tale riproposizione, seppure libera da forme, deve essere fatta in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice.

Ordinanza|| n. 18581. Appellante ed il dovere di reiterare le domande ed eccezioni non accolte

Data udienza  9 giugno 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazione – Appellante – Evitamento della presunzione di rinuncia ex art. 346 – Mancanza di una disposizione specifica – Reiterazione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado – Riproposizione in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione su di esse – Proposizione in modo specifico

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