La proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18528.

La proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto

A norma dell’articolo 840 Cc, la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di quest’ultimo oppure che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo. Incombe, pertanto, sulla parte che assuma di avere la proprietà separata sul sottosuolo fornire la relativa prova, avente ad oggetto l’atto di trasferimento separato del sottosuolo proveniente da colui che, mediante successivi atti di trasferimento, ha trasferito a terzi la titolarità del suolo.

Ordinanza|| n. 18528. La proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto

Data udienza  21 giugno 2023

Integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18615/2022 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), ( (OMISSIS)), (OMISSIS), ( (OMISSIS)), (OMISSIS), ( (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4233/2022 depositata il 21/06/2022;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Riccardo Guida, nella Camera di consiglio del 21 giugno 2023.

RILEVATO

che:

1. (OMISSIS) – alla quale e’ succeduto l’unico erede (OMISSIS) – convenne in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per sentire accertare e dichiarare di essere esclusiva proprietaria dell’immobile situato nel comune di (OMISSIS), in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), composto da un’area giardinata (suolo) e da grotte sottostanti (sottosuolo), per averlo acquistato dalla propria madre con valido atto di donazione del (OMISSIS), o, in subordine, per averlo acquistato per usucapione ventennale, con conseguente ordine di rilascio e condanna dei convenuti dal risarcimento del danno per occupazione arbitraria dell’immobile;

2. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resistettero alla domanda, della quale chiesero il rigetto, e, in via riconvenzionale, chiesero di essere dichiarati proprietari esclusivi, in virtu’ d’usucapione, del sottosuolo sottostante l’area giardinata posseduta dagli attori;

3. il Tribunale di Latina, istruita la causa con documenti, prova per interpello formale e prova per testi, con sentenza n. 2222/2017, respinse le domande attoree e la riconvenzionale dei convenuti;

4. interposto appello principale da (OMISSIS) (quale erede di (OMISSIS)), e appello incidentale da (OMISSIS) e da (OMISSIS), la Corte d’appello di Roma, integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi di (OMISSIS) (nel frattempo deceduta), con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato gli appelli, principale e incidentale, delle parti;

5. (OMISSIS) ricorre con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza di appello; gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“Violazione degli articoli 115, 167 c.p.c., articolo 12 preleggi e articolo 111 Cost., comma 1 (articolo 360 c.p.c, comma 1, n. 4)”), il ricorrente censura la sentenza impugnata che, pur non dubitando che i convenuti non avevano contestato che l’originaria attrice avesse esercitato il possesso sull’area giardinata (suolo) che era sempre stata nella sua disponibilita’, non ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione di cui alla nuova versione dell’articolo 115 c.p.c., – applicabile ratione temporis dato che la domanda e’ stata proposta in data 19/10/2009 e la “novella” si applica ai giudizi instaurati dopo il 4/07/2009 – avendo ritenuto “improduttivo di effetti giuridici” il riconoscimento del diritto reale altrui operato dalla controparte;

2. con il secondo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 841, 1140, 1158 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto che la documentazione (segnatamente: la relazione del consulente tecnico del pubblico ministero nel parallelo procedimento penale a carico dei convenuti) che attestava che l’area giardinata oggetto di questo giudizio era delimitata da una recinzione con paletti e rete metallica, non aveva valenza probatoria e che da essa potessero trarsi soltanto “argomenti congetturali insufficienti a supportare le pretese di parte appellante”, senza considerare che, come afferma la giurisprudenza di legittimita’, la prova dell’intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, una rilevante dimostrazione del possesso utile ai fini dell’usucapione;

3. con il terzo motivo (“Violazione dell’articolo 2729 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), il ricorrente lamenta che la Corte romana ha ritenuto irrilevanti le ammissioni contenute negli scritti difensivi delle controparti e le dichiarazioni contra se (rectius contro i propri assistiti) rese dal difensore di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e riprodotte nel verbale redatto dall’ufficiale giudiziario in occasione dell’accesso in esecuzione del decreto di sequestro giudiziario ex articolo 670 c.p.c., (emesso nell’ambito del giudizio cautelare ante causam promosso dall’attrice);

4. il secondo motivo, il cui esame e’ prioritario, e’ fondato, con assorbimento del primo e del terzo mezzo d’impugnazione;

4.1. il giudice del gravame – con riferimento al motivo di appello con il quale (OMISSIS) lamentava l’omessa pronuncia circa l’acquisto a titolo originario (i.e. l’usucapione) della proprieta’ del terreno – ha escluso che l’appellante avesse provato l’intervenuta usucapione cosi’ argomentando: (i) la prova dell’usucapione deve essere molto rigorosa sia per quanto riguarda i presupposti, soggettivo e oggettivo, sia con riferimento al periodo utile previsto dalla legge; (ii) la circostanza, non contestata dai convenuti, che l’area giardinata sia sempre stata nella disponibilita’ dell’attore non lo esime dall’onere di provare la sua pretesa e, a tal fine, non ha rilevanza probatoria la relazione del consulente tecnico del pubblico ministero nel procedimento penale parallelo;

4.2. la Corte romana erra la’ dove non attribuisce alcun valore probatorio alla consulenza tecnica del procedimento penale parallelo in cui – come trascritto nell’autosufficiente secondo motivo di ricorso – il consulente tecnico della Procura afferma che, in sede di sopralluogo, ha potuto verificare che l’area giardinata oggetto del contenzioso e’ delimitata da una recinzione con paletti e rete metallica;

4.3. al riguardo, va data continuita’ all’orientamento sezionale (Cass. n. 1796/2022; in termini, Cass. n. 6123/2020), per il quale “il possesso utile ai fini della configurazione dell’acquisto del diritto di proprieta’ a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l’esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiche’ la connotazione principale del diritto di proprieta’ e’ la facolta’ di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l’appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli (n.d.r.: il discorso non muta in relazione alla fattispecie concreta, nella quale si controverte di un giardino recintato) che – per loro stessa natura – sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalita’ con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la piu’ eclatante espressione del diritto di proprieta’ e’ rappresentata dalla facolta’ di chiudere il fondo, ai sensi dell’articolo 841 c.c.. La recinzione materiale del fondo agricolo (n.d.r.: o di un giardino), quindi, costituisce la piu’ importante espressione dello ius excludendi alios”;

4.4. con riferimento alla proprieta’ del sottosuolo separata dalla proprieta’ del suolo, questa Corte (Cass. 16/01/2020, n. 779) ha chiarito che, a norma dell’articolo 840 c.c., la proprieta’ del sottosuolo spetta al proprietario del suolo, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di quest’ultimo oppure che detta proprieta’ risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo. Incombe, pertanto, sulla parte che assuma di avere la proprieta’ separata sul sottosuolo fornire la relativa prova, avente ad oggetto l’atto di trasferimento separato del sottosuolo proveniente da colui che, mediante successivi atti di trasferimento, ha trasferito a terzi la titolarita’ del suolo;

5. ne consegue che, accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri due motivi, la sentenza e’ cassata, con rinvio al giudice a quo, per un nuovo esame della controversia alla luce degli enunciati principi di diritto, e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

 

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