Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18194.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire alla Corte di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’articolo 360 del Cpc. L’inosservanza di tali doveri conduce tuttavia ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai numeri 3 e 4 dell’articolo 366 del Cpc. (Nella specie – ha osservato la Suprema Corte – il ricorso, articolato in una lunga dissertazione di circa quindici pagine, non reca alcuna distinzione in puntuali e separati motivi di impugnazione, a maiori omettendone la riconduzione ad una delle cinque tipologie di fattispecie di impugnazione per legittimità tassativamente previste dall’articolo 360 del Cpc).

Ordinanza|| n. 18194. Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva

Data udienza 18 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Opposizione – Presupposti – Articoli 339 e 615 cpc – Giudizio di legittimità – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 37552 del 2021 – Criteri

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