Responsabilità del professionista ed onere della prova a carico del cliente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18011.

Responsabilità del professionista ed onere della prova a carico del cliente

In materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. Pertanto l’inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell’attività esercitata, ragion per cui l’affermazione della responsabilità dell’avvocato implica la prova – sulla scorta degli elementi che il cliente ha l’onere di fornire – che se il professionista avesse compiuto l’attività omessa il cliente avrebbe conseguito vantaggi economicamente valutabili. Deriva da quanto precede, pertanto, che l’ inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest’ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente e adeguato alla natura dell’attività esercitata. In concreto, l’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine – positivamente svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l’onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente.

Ordinanza|| n. 18011. Responsabilità del professionista ed onere della prova a carico del cliente

Data udienza 9 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO

 

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