Accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18137.

Accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto

L’accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto deve – come per quello di costituzione – essere concluso per iscritto ai sensi dell’articolo 1350 n. 4 del Cc e tale requisito può ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, ma a condizione che il giudice di merito accerti il collegamento inscindibile tra i documenti tale da evidenziare in modo inequivocabile la formazione dell’accordo in forma scritta, occorrendo, altrimenti, che il contratto per la suddetta modifica si sostanzi autonomamente in un’apposita diversa convenzione stipulata sempre in forma scritta (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’art. 384 Cpc).

Ordinanza|| n. 18137. Accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto

Data udienza  8 giugno 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Servitù di passaggio – Costituzione per contratto – Rogito – Modifica tracciato di servitù – Accordo – Deve essere concluso per iscritto ai sensi dell’art. 1350 n. 4 c.c. – Requisito soddisfatto anche nel caso in cui le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti – Il giudice di merito deve accertare il collegamento inscindibile tra i documenti – Inequivocabile la formazione dell’accordo in forma scritta

 

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