Sommario
ToggleCorte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18137.
Accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto
L’accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto deve – come per quello di costituzione – essere concluso per iscritto ai sensi dell’articolo 1350 n. 4 del Cc e tale requisito può ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, ma a condizione che il giudice di merito accerti il collegamento inscindibile tra i documenti tale da evidenziare in modo inequivocabile la formazione dell’accordo in forma scritta, occorrendo, altrimenti, che il contratto per la suddetta modifica si sostanzi autonomamente in un’apposita diversa convenzione stipulata sempre in forma scritta (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’art. 384 Cpc).
Ordinanza|| n. 18137. Accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto
Data udienza 8 giugno 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Servitù di passaggio – Costituzione per contratto – Rogito – Modifica tracciato di servitù – Accordo – Deve essere concluso per iscritto ai sensi dell’art. 1350 n. 4 c.c. – Requisito soddisfatto anche nel caso in cui le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti – Il giudice di merito deve accertare il collegamento inscindibile tra i documenti – Inequivocabile la formazione dell’accordo in forma scritta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARRATO Aldo – Presidente
Dott. CAVALLINO Linalisa – rel. Consigliere
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. ROLFI Federico Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21936/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.A.S., p.i. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro-tempore (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
ricorrente
contro
(OMISSIS) S.P.A., p.i. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro-tempore (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso l’avv. (OMISSIS) nel suo studio in (OMISSIS);
controricorrente
avverso la sentenza n. 109/2018 della Corte d’appello di Torino depositata il 12-1-2018,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8-6-2023 dal consigliere Linalisa Cavallino.
Accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione del 19-9-2013 Le Residence s.a.s. convenne avanti il Tribunale di Aosta la (OMISSIS) s.p.a., chiedendo che fosse accertato che gli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di (OMISSIS) al fg. 30, map. 551, 552 e 554 (poi soppressi ed accorpati al 551), 553, 555, 556, 557 (per il soprassuolo), 558, 559 (per il sottosuolo) erano di proprieta’ della societa’ attrice, chiedendo che la convenuta fosse condannata ad astenersi dal percorrere o utilizzare tali immobili; chiese, altresi’, che la stessa convenuta fosse condannata al pagamento delle indennita’ di occupazione senza titolo del passaggio pedonale e carraio evidenziato nell’atto introduttivo e dei parcheggi pure descritti in tale atto, nonche’ al pagamento del costo dei lavori di posa delle barriere paramassi.
Si costitui’ la (OMISSIS) s.p.a., instando per il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, chiedendo l’accertamento dell’esistenza a favore dei fondi contraddistinti al fg. 30 del Comune di (OMISSIS) di cui ai mapp. 523, 524, 520, 109, 449, 564, 606, 548, 547 della servitu’ di passaggio di cui al rogito notaio (OMISSIS) gravante sui fondi contraddistinti al fg. 30 del Comune di (OMISSIS), map. ex 111, di seguito mapp. 560, 561, 562, 507, 522, nel percorso identificato dal tunnel e dalla strada esistente.
Con sentenza n. 147/2016 il Tribunale di Aosta dichiaro’ che la societa’ attrice era proprietaria degli immobili censiti in Comune di (OMISSIS) foglio 30, mapp. 551, 553, 555, 556, 558, 560, 561, 562, 563; dichiaro’ che i fondi censiti in Comune di (OMISSIS) foglio 30 mapp. 523, 524, 520, 109, 449, 564, 606, 548, 547 avevano diritto di passaggio sui fondi di cui allo stesso Comune e stesso foglio mapp. 560, 561, 562, 507 e 522 per il percorso in giallo nell’allegato 1 di c.t.u.; condanno’ la societa’ convenuta a pagare alla societa’ attrice la somma di Euro 17.920,00 a titolo di canoni non pagati da maggio 2007 a maggio 2016, di Euro 1.792,00 a titolo di canone annuale per l’occupazione dei posti auto oggetto di domanda da gennaio 2017 e di Euro 12.295,29 a titolo di contributo per la realizzazione delle barriere di protezione, compensando le spese di lite tra le parti e ponendo le spese di c.t.u. a carico delle parti per la meta’ ciascuna.
2. Proposero appello principale (OMISSIS) s.a.s., gia’ (OMISSIS) s.a.s., e appello incidentale la (OMISSIS) s.p.a., che la Corte d’Appello di Torino ha deciso con sentenza n. 109/2018, pubblicata il 12-1-2018, mediante la quale ha rigettato integralmente l’appello principale e ha accolto l’appello incidentale, rigettando le domande di (OMISSIS) s.a.s. relative alle indennita’ di occupazione del parcheggio e all’indennizzo ex articolo 2041 c.c. per la posa delle barriere di protezione; ha condannato (OMISSIS) s.a.s. alla rifusione, a favore di (OMISSIS) s.p.a., delle spese di lite di entrambi i gradi, confermando per il resto la sentenza impugnata.
Accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto
La sentenza ha considerato in fatto che i fondi erano ubicati nelle vicinanze della telecabina (OMISSIS), che era gestita dalla (OMISSIS) s.p.a., mentre (OMISSIS) s.a.s. aveva edificato due immobili che prospettavano sulla pista di rientro. All’impianto si poteva accedere attraverso una scalinata che partiva da (OMISSIS), ma la differenza di quota tra (OMISSIS) e il terreno ove trovavasi la telecabina non consentiva l’accesso all’impianto da parte di automezzi; il tunnel che partiva dalla strada congiungeva la strada al piazzale di circa mq. 200 aperto in prossimita’ dell’impianto e consentiva l’accesso agli edifici della societa’ attrice, con uno stato di fatto in essere fino al 2013 allorche’ era iniziata la causa.
La sentenza ha rigettato il primo motivo di appello, con il quale (OMISSIS) s.a.s. aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere applicato l’articolo 1350, comma 1, n. 4 c.c. che richiede la forma scritta per la costituzione e modificazione delle servitu’ volontarie, avendo dichiarato che la realizzazione del tunnel era stato il frutto di accordo concluso verbalmente e ratificato per atti concludenti. Ha dato atto essere pacifico in causa che in forza di atto del notaio (OMISSIS) in data (OMISSIS) (OMISSIS) s.p.a., poi divenuta (OMISSIS) s.p.a., aveva ottenuto la costituzione di servitu’ di passaggio sul fondo di cui al fg. 30 map. 111, all’epoca di (OMISSIS) e sui mapp. 112, 113, 211, di proprieta’ di terzi, a favore dei mapp. 109, 246 e 396 di proprieta’ di (OMISSIS) s.p.a.; il map. 111 negli anni aveva subito numerosi frazionamenti, i fondi risultanti erano stati per larga parte acquistati dalla societa’ (OMISSIS), tra i quali i mappali 555, 561 e 560 solo per il sottosuolo; la servitu’ di passaggio costituita mediante l’atto a rogito notaio (OMISSIS) gravava su tali mappali ed era pacifico che la servitu’ costituita con l’atto a rogito notaio (OMISSIS) venne realizzato utilizzando solo in parte i fondi sui quali era stata autorizzata la costituzione di servitu’; ha escluso che cio’ avesse comportato la prescrizione della servitu’ per non uso e ha escluso la mancanza di accordo nelle forme di cui all’articolo 1350 comma 1 n. 4 c.c..
A tal proposito ha considerato che, dopo l’atto del notaio (OMISSIS) di costituzione della servitu’, vi era stata la convenzione del 3 luglio 1996 tra il Comune di (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS), che aveva avuto a oggetto lo sviluppo di zona edificabile in prossimita’ della stazione di arroccamento della funivia in localita’ (OMISSIS), la domanda di variante alla concessione edilizia presentata da (OMISSIS) e il trasferimento da (OMISSIS) ai figli dei terreni interessati dalla variante, poi acquistati dalla societa’ (OMISSIS); ha considerato che con fax in data 6-7-1997 inviato dalla (OMISSIS) era stata trasmessa la planimetria con il tracciato del tunnel, con la richiesta di trasmetterla con la firma di accettazione e il sig. (OMISSIS) in data 13-6-1997 aveva scritto “Va bene, per accesso al fabbricato civile, per il percorso fin qui indicato, per la larghezza di m.6 per quanto mi riguarda”. Quindi ha dichiarato che la stretta interdipendenza dei documenti doveva essere ricondotta alla fattispecie del collegamento negoziale e che dalla lettura complessiva dei documenti risultava lo sviluppo di una complessa operazione commerciale, diretta a consentire alle parti di accedere ai propri fondi attraverso la servitu’ di passaggio di una costruenda strada privata, parte della quale sarebbe dovuta transitare sotto il piano di campagna in forma di tunnel; era l’operazione commerciale a spiegare le ragioni della costituzione delle servitu’ di passaggio pedonale e carraio, quale “trasferimento su altro percorso” di altro passaggio, in passato gia’ concesso a (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) con il rogito del notaio (OMISSIS) e a configurare la costituzione di servitu’ reciproche e in perpetuo. Quindi, si trattava non di focalizzare l’attenzione su un solo documento, ma di vagliare la documentazione prodotta all’interno di eventi costituenti lo sviluppo in sede esecutiva degli accordi assunti con il rogito del notaio (OMISSIS).
Accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto
La sentenza ha, altresi’, escluso la spettanza di compensazione economica per l’utilizzo della servitu’, perche’ il rogito del notaio (OMISSIS) aveva gia’ previsto un corrispettivo per la servitu’ e non poteva essere stabilito null’altro, in quanto la servitu’ era disciplinata dal titolo; inoltre, (OMISSIS) s.a.s. fruiva del diverso tracciato della servitu’, avvantaggiandosene sia in relazione all’esercizio del passaggio sia in relazione all’aumento di valore della proprieta’.
In ordine al risarcimento del danno per l’occupazione da parte di (OMISSIS) s.p.a. dell’area del parcheggio, la sentenza ha dichiarato che (OMISSIS) s.a.s. aveva potuto avvalersi dell’utilizzo della propria area come parcheggio e, nonostante cio’, per quasi dieci anni non aveva avanzato alcuna pretesa nei confronti della societa’ utilizzatrice e non aveva allegato il danno patrimoniale subito, dal momento che lo spiazzo risultava essere suscettibile di utilizzo da parte della societa’ che ne era proprietaria e, pertanto, non era configurabile una perdita della disponibilita’ dello stesso.
In ordine all’indennizzo per la posa delle barriere, la sentenza ha dichiarato che non sussistevano i presupposti di cui all’articolo 2041 c.c., in quanto la progettazione e la posa delle reti di protezione non erano state fonte di impoverimento per (OMISSIS) s.a.s., perche’ le reti erano finalizzate alla salvaguardia delle condizioni minime di sicurezza, a fronte di edificazione di immobili, da parte della stessa societa’, in “zona rossa” ad elevato rischio di frane; quindi sussisteva causa giustificativa dell’esborso economico da parte di (OMISSIS) s.a.s. e non si configurava l’ipotesi che la prestazione resa dall’impoverito fosse andata a vantaggio dell’arricchito in forza di nesso di causalita’ diretto.
3.Con atto notificato il 12-7-2018 (OMISSIS) s.a.s. ha proposto avverso la sentenza ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a..
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione camerale ex articolo 380 bis.1 c.p.c. e in prossimita’ dell’adunanza in camera di consiglio la societa’ controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, rubricato “nullita’ dell’impugnata sentenza ex articolo 360, comma 1 n. 3, con riferimento agli articolo 112, 113, 115 e 116 c.p.c., e agli articoli 1350 c.c. comma 1 n. 4 e 1058 c.c. relativi al primo motivo di appello – erronea interpretazione e valutazione dei documenti di causa”, la ricorrente evidenzia che la (OMISSIS) s.p.a. esercitava servitu’ di passaggio che non era stata mai costituita; aggiunge che tutti i documenti citati dalla sentenza e formatisi in epoca precedente all’acquisto degli immobili da parte di (OMISSIS) s.a.s. non erano mai stati trascritti, per cui non le erano opponibili e lamenta che la sentenza abbia ritenuto, in violazione dell’articolo 1350 comma 1 n. 4 c.c., che la servitu’ potesse essere costituita da “elementi di fatto di portata documentale”; rileva che i documenti richiamati dalla Corte d’Appello non contenevano i requisiti previsti dall’articolo 1321 c.c., in quanto in essi non erano rinvenibili l’accordo delle parti, la manifestazione di volonta’ di costituire o regolare rapporto giuridico relativo alla servitu’, la causa del negozio, la sottoscrizione delle parti.
1.1.Deve, in primo luogo, essere rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del motivo formulata dalla societa’ controricorrente, dando continuita’ al principio secondo il quale e’ necessario che nel ricorso per cassazione le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa, ma non anche che l’indicazione numerica dei predetti motivi sia esatta (Cass. sez. un. 8-112021 n. 32415, Cass. sez. un. 24-7-2013 n. 17931). Seppure la rubrica erroneamente sostenga la nullita’ della sentenza in relazione al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. ed erroneamente sussuma nel vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. l’erronea interpretazione e valutazione dei documenti, emerge con evidenza dalle ragioni esposte dalla ricorrente che il motivo e’ stato proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., lamentando la violazione dell’articolo 1350 n. 4 c.c., per avere la sentenza ritenuto la servitu’ costituita sul diverso percorso in mancanza di atto scritto.
Accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto
1.2. Cio’ chiarito, rileva il collegio che il motivo e’ fondato.
Ai sensi dell’articolo 1350 n. 4 c.c. devono farsi per iscritto non solo i contratti che costituiscono, ma anche quelli che modificano le servitu’ prediali e, percio’, anche i contratti che prevedono il trasferimento dell’esercizio della servitu’ in luogo diverso da quello originario, in quanto il mutamento del luogo di esercizio implica variazioni nel contenuto della servitu’ medesima (Cass., sez. 2, 7-6-2018 n. 14821, Cass., sez. 2, 262-2001 n. 2754, Cass., sez. 2, 14-3-1991 n. 2697).
La sentenza impugnata ha ritenuto che l’accordo assunto con il rogito (OMISSIS) di costituzione della servitu’ di passaggio avesse avuto uno sviluppo in sede esecutiva che aveva condotto a individuare un tracciato della servitu’ di passaggio diverso da quello previsto nel rogito, senza pero’ individuare l’atto o gli atti scritti con i quali le parti avevano concordato la modifica della servitu’ prediale e senza porsi la questione dell’opponibilita’ dell’accordo modificativo alla societa’ attrice. Infatti, la sentenza di primo grado aveva testualmente dichiarato che il tracciato della servitu’ era il risultato di un accordo concluso verbalmente e ratificato per atti concludenti, cosi’ presupponendo che non vi fosse stato accordo scritto e la sentenza di appello ha rigettato il motivo di impugnazione proposto da (OMISSIS) s.a.s. sul punto. E’ vero, secondo quanto valorizza la controricorrente, che la sentenza ha richiamato il concetto di collegamento negoziale e ha dichiarato che dalla lettura complessiva dei documenti risultava lo sviluppo di una complessa operazione commerciale che aveva condotto a individuare tracciato della servitu’ diverso da quello previsto dal rogito (OMISSIS). Pero’ in questo modo la sentenza ha violato il disposto dell’articolo 1350 n. 4 c.c., che pure ha dichiarato di voler applicare, perche’, a fronte del dato che il rogito (OMISSIS) (il cui contenuto la sentenza ha interamente riportato in motivazione) individuava il preciso tracciato della servitu’ di passaggio costituita nella planimetria allegata al rogito e sottoscritta dalle parti, la sentenza avrebbe dovuto individuare il successivo atto scritto che avesse modificato quell’accordo relativamente al tracciato del passaggio.
Seppure non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, potendo la volonta’ negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, l’accordo si deve ritenere perfezionato qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti differenti nel caso in cui, sulla base della valutazione del giudice di merito, si accerti che il secondo documento sia inscindibilmente collegato al primo, cosi’ da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo (Cass., sez. 1, 24-3-2016 n. 5919; Cass., sez. 2, 13-2-2007 n. 3088).
Senonche’, la sentenza impugnata, ancorche’ faccia riferimento a una serie numerosa di documenti finalizzati a far emergere il contenuto della complessa operazione commerciale, non individua adeguatamente gli atti inscindibilmente collegati, sottoscritti da una parte dal precedente o attuale proprietario del fondo servente e dall’altra dal proprietario del fondo dominante, che avessero espresso la volonta’ di trasferire il luogo di esercizio della servitu’ o, comunque, avessero concordato il diverso tracciato della servitu’.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso e deve essere enunciato – ex articolo 384, comma 1, c.p.c. – il seguente principio di diritto: “l’accordo per la modifica del tracciato di servitu’ di passaggio costituita per contratto deve – come per quello di costituzione – essere concluso per iscritto ai sensi dell’articolo 1350 n. 4 c.c. e tale requisito puo’ ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, ma a condizione che il giudice di merito accerti il collegamento inscindibile tra i documenti tale da evidenziare in modo inequivocabile la formazione dell’accordo in forma scritta, occorrendo, altrimenti, che il contratto per la suddetta modifica si sostanzi autonomamente in un’apposita diversa convenzione stipulata sempre in forma scritta”.
2.Con il secondo motivo, rubricato “nullita’ dell’impugnata sentenza ex articolo 360 comma 1 n. 3 con riferimento agli articolo 112, 113, 115, 116 c.p.c.. Erronea interpretazione e valutazione dei documenti di causa”, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto assorbito il quarto motivo di appello, con il quale aveva chiesto l’accertamento che (OMISSIS) s.p.a. non aveva titolo per utilizzare il passaggio, nonche’ l’assorbimento del quinto motivo di appello, con cui aveva riproposto la domanda di estinzione del diritto di servitu’ costituito con il rogito notaio (OMISSIS) per prescrizione. Dichiara che, a fronte dell’accoglimento del suo primo motivo di impugnazione, avrebbero dovuto trovare accoglimento anche questi motivi di appello.
2.1. Osserva il collegio che l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo, in quanto il quarto e il quinto motivo di appello, dichiarati assorbiti dalla sentenza impugnata, dovranno essere esaminati in sede di rinvio.
3.Con il terzo motivo, rubricato “nullita’ dell’impugnata sentenza ex articolo 360 comma 1 n. 3 con riferimento agli articolo 112, 113, 115 e 116 c.p.c.. Erronea interpretazione dei fatti di causa”, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto alcuna compensazione di carattere economico per l’utilizzazione della servitu’ lungo un tracciato diverso rispetto a quello costituito con il rogito notaio (OMISSIS); cio’ sia perche’ erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto il suo secondo motivo di appello generico, sia perche’ erroneamente la sentenza impugnata ha rigettato il motivo, restando ferma l’onerosita’ del passaggio anche a ritenere l’esistenza dell’accordo e non solo in mancanza dell’accordo.
3.1. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta anche l’assorbimento di questo terzo motivo, in quanto e’ necessario accertare se sia stata costituita la servitu’ di passaggio sul diverso tracciato con atto scritto prima di esaminare la domanda avente ad oggetto la spettanza di compensazione per il transito eseguito su quel tracciato.
4.Con il quarto motivo rubricato, “nullita’ dell’impugnata sentenza ex articolo 360 comma 1 n. 3 con riferimento agli articoli 112, 113 e 116 c.p.c.- erronea interpretazione dei fatti di causa”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, accogliendo l’appello incidentale della (OMISSIS) s.p.a., abbia rigettato la sua domanda volta a ottenere il risarcimento per l’occupazione senza titolo dei posti auto e non abbia esaminato il suo terzo motivo di appello, con il quale aveva contestato la quantificazione del danno eseguita dal giudice di primo grado. Evidenzia come fosse pacifico che l’area era di sua proprieta’ e che la (OMISSIS) s.p.a. la utilizzasse, in mancanza di titolo; lamenta che, cio’ nonostante, la sentenza impugnata abbia concluso illegittimamente nel senso che vi fosse stato un disinteresse da parte di (OMISSIS) s.a.s. che le impedisse di vedere ristorato il danno e rileva che, anche a ravvisare tale disinteresse, lo stesso era venuto meno con la proposizione della causa.
4.1. Il motivo e’ inammissibile, in quanto il ricorrente non ha assolto all’onere di impugnare tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata sul punto (cfr., ad es., Cass., sez. 1, 14-8-2020 n. 17182, Cass., sez. 3, 18-4-2019 n. 10815 sull’inammissibilita’ del ricorso per cassazione in tale ipotesi).
La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento del danno riferito all’area di parcheggio non solo per le ragioni criticate dalla ricorrente ma anche, testualmente a pag. 29, perche’ (OMISSIS) s.a.s. non aveva allegato il danno patrimoniale subito per effetto del mancato godimento di una porzione dell’area in questione, dal momento che lo spiazzo continuava a essere suscettibile di utilizzo da parte della societa’ proprietaria e, pertanto, non era configurabile una perdita di disponibilita’ dello stesso.
Il motivo di ricorso non attinge in alcun modo questa statuizione, di per se’ sufficiente a sorreggere la soluzione adottata dalla Corte territoriale di rigetto della domanda di risarcimento del danno, con la conseguente inammissibilita’ del motivo.
5.Con il quinto motivo di impugnazione, rubricato “nullita’ dell’impugnata ordinanza ex articolo 360 comma 1 n. 3-errata valutazione dei fatti di causa”, la ricorrente lamenta che la sentenza abbia accolto il secondo motivo di appello incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., rigettando la domanda di pagamento dell’importo di Euro 12.295,29 per l’esecuzione dei paramassi posti a protezione anche degli impianti (OMISSIS), che era stata accolta dal giudice di primo grado ai sensi dell’articolo 2041 c.c.. La ricorrente evidenzia che la circostanza che la collocazione dei paramassi fosse opera necessaria per (OMISSIS) s.a.s. non incide sul dato che l’opera fosse necessaria anche per (OMISSIS) s.p.a.; quindi dichiara che il criterio individuato dalla Corte d’Appello, secondo cui la spesa andava sostenuta dal proprietario che per primo l’aveva eseguita, sia illegittimo ai sensi dell’articolo 2041 c.c..
5.1. Il motivo deve essere rigettato, in quanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale l’azione generale di arricchimento presuppone che l’arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purche’ si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall’arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica (Cass., sez. 3, 21-6-2018 n. 16305; Cass., sez. 1, 4-9-2013 n. 20226).
La sentenza impugnata ha accertato in fatto, in modo non censurato dalla ricorrente, che la posa delle reti era obbligatoria per (OMISSIS) s.a.s., in quanto aveva edificato immobili nella “zona rossa” a elevato pericolo di frane; a fronte di questo dato la sentenza ha ritenuto correttamente sussistente la causa giustificante l’esborso economico sostenuto da (OMISSIS) s.a.s. e, per questa ragione, ha escluso i presupposti per applicare l’articolo 2041 c.c..
6. In conclusione deve essere accolto il primo motivo di ricorso, restano assorbiti il secondo e il terzo motivo, deve essere dichiarato inammissibile il quarto motivo e rigettato il quinto; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che si uniformera’ al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione ex articolo 385, co., 3 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, dichiara inammissibile il quarto motivo e rigetta il quinto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply