Il rifiuto di pagamento del prezzo deve risultare giustificato dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 17878.

Il rifiuto di pagamento del prezzo deve risultare giustificato dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti

In tema di compravendita, se è vero che il compratore può sollevare l’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., sia quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, sia quando dall’inesatto adempimento del venditore derivi l’inidoneità della cosa venduta all’uso cui è destinata, è altrettanto vero che il rifiuto di pagamento del prezzo deve risultare giustificato dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all’obbligo di comportarsi secondo buona fede

Sentenza|| n. 17878. Il rifiuto di pagamento del prezzo deve risultare giustificato dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti

Data udienza  24 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di compravendita di beni mobili – Domanda di adempimento – Parziale accoglimento – Riduzione del prezzo – Risoluzione – Indagine circa la gravità dell’inadempimento – Considerazione del valore della parte dell’obbligazione non adempiuta rispetto al tutto – Censure di merito – Rigetto

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