La quantificazione dell’assegno di mantenimento deve tenere in considerazione anche lo stile di vita goduto dal figlio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17903.

La quantificazione dell’assegno di mantenimento deve tenere in considerazione anche lo stile di vita goduto dal figlio

La quantificazione dell’assegno di mantenimento deve tenere in considerazione anche lo stile di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori in quanto lo scioglimento dell’unione genitoriale non deve compromettere le condizioni di vita dei figlio che deve rimanere tendenzialmente stabile.

Ordinanza|| n. 17903. La quantificazione dell’assegno di mantenimento deve tenere in considerazione anche lo stile di vita goduto dal figlio

Data udienza 6 giugno 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Divorzio – Procedimento di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento ed il mantenimento della prole ed i rapporti patrimoniali – Reclamo – Decreto della Corte d’Appello – Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – Mantenimento dei figli – Accertamento delle disponibilità reddituali e patrimoniali dei genitori – Carenza motivazionale – Annullamento con rinvio

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15930/2022 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) ( (OMISSIS)), (OMISSIS) ( (OMISSIS)), (OMISSIS) ( (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 881/2021 depositata il 23/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

La quantificazione dell’assegno di mantenimento deve tenere in considerazione anche lo stile di vita goduto dal figlio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Considerato che:

(OMISSIS) chiedeva al Tribunale di Vibo Valentia la modifica delle condizioni di divorzio – concordate in sede di negoziazione assistita ed autorizzate con decreto del 15.6.2018 – deducendo che, dal settembre 2018, il figlio (OMISSIS) (n. (OMISSIS)) si era trasferito definitivamente a vivere con il padre; conseguentemente ne chiedeva la collocazione prevalente presso la propria abitazione; disciplinarsi il diritto di visita e i reciproci obblighi di mantenimento dei figli non conviventi.

Il Tribunale disponeva la collocazione prevalente del figlio (OMISSIS) presso l’abitazione del padre e la nomina di un mediatore familiare nonche’ l’obbligo a carico ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio non convivente nella misura di Euro 400,00 mensili.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo (OMISSIS) censurando il mancato affidamento esclusivo, a se’ stessa, della figlia (OMISSIS).

Con decreto n. 3687/2021 la Corte di appello di Catanzaro rigettava il reclamo ritenendo condivisibile la pronuncia di affidamento condiviso della figlia minore (OMISSIS), cio’ in quanto nessun oggettivo elemento in ordine ad un comportamento del (OMISSIS) pregiudizievole per la minore emergeva dagli atti, non essendo sufficiente a tal fine – trattandosi di atto di parte – la denuncia sporta dalla (OMISSIS), in data 10.6.2019 nei confronti del (OMISSIS), con riguardo ad asseriti maltrattamenti della figlia (OMISSIS) da parte del padre, anche a mezzo percosse.

Con riguardo poi alla dedotta violazione dell’articolo 709 ter c.p.c., la Corte distrettuale escludeva altresi’ che fossero stati posti in essere comportamenti illeciti o, comunque, ostruzionistici da parte del (OMISSIS), lesivi del rapporto madre-figlio e conseguentemente del diritto alla bigenitorialita’.

Relativamente al quantum del contributo stabilito a carico della reclamante osservava che, rispetto alla situazione reddituale della (OMISSIS), appariva del tutto congruo rideterminare in Euro 300,00 mensili, il quantum posto a suo carico.

Avverso tale pronuncia (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria cui non ha resistito (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che

Con il primo mezzo di annullamento e’ denunciata violazione degli articoli 111 Cost., 135 e 737 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Si deduce in particolare che il decreto impugnato sia affetto da vizio motivazionale assoluto in relazione alla pronuncia di rigetto delle domande proposte dalla ricorrente ex articolo 709 ter c.p.c..

Con il secondo mezzo di cassazione e’ denunciata la violazione degli articoli 111 Cost., 135 e 737 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Si sostiene che la motivazione del decreto impugnato non consente di individuare in che modo e su quali basi si sia formato il convincimento della Corte territoriale in punto di quantificazione del contributo per il mantenimento del figlio (OMISSIS), in assenza di richiami ad elementi fattuali idonei a giustificare le ragioni della quantificazione adottata.

Con il terzo mezzo si denuncia la violazione degli articoli 337 octies c.p.c., 13 e 32 Cost., per avere la Corte di merito confermato il decreto del tribunale nella parte in cui prevedeva un percorso di sostegno “psico – familiare” ancorche’ i provvedimenti sull’affidamento dei figli fossero stati gia’ adottati e, quindi, in contrasto con l’articolo 337 octies c.p.c. e sebbene la relativa statuizione integrasse una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla liberta’ di autodeterminazione alla cura della propria salute.

Preliminarmente va rilevata la ricorribilita’ ex articolo 111 c.p.c. del decreto impugnato.

Va infatti ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui il decreto pronunciato dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento emesso dal tribunale nel procedimento di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento ed il mantenimento della prole, nonche’ di quelle riguardanti i rapporti patrimoniali tra i coniugi adottate in sede di divorzio, ha carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti soggettivi ed idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, ed e’ pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost. (cfr. Cass., Sez. I, 20/01/ 2014, n. 1103; 8/0/2013, n. 18974; 24/01/2008, n. 1584).

Parimenti va riconosciuto carattere decisorio e definitivo alla decisione relativa alla domanda di irrogazione della sanzione pecuniaria e del risarcimento dei danni ex articolo 709 ter c.p.c con la pronuncia del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia, ha escluso che l’onere imposto dall’articolo 366 c.p.c., n. 6 sia in se’ lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l’attivita’ dell’organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonche’ la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e piu’ efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105).

Il secondo motivo e’ fondato.

Giova ricordare, innanzitutto, che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio basilare nel vigente sistema giuridico della genitorialita’, da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio (cfr. articoli 143,147,316-bis c.c.) o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell’unione, per separazione, divorzio o cessazione della convivenza (cfr. articoli 316-bis, 337-ter c.c.). Entrambi i genitori, dunque, sono chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo.

E’ necessario, quindi, in via preliminare, che siano dimostrate, anche tramite presunzioni, quali siano le concrete esigenze di vita della prole, anche in considerazione della loro eta’ e delle loro particolari condizioni, trattandosi di un elemento primario di valutazione, altresi’ rimarcandosi che l’aumento delle esigenze economiche dei figli e’ notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. L’assegno assolve, allora, ad una molteplicita’ di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’eta’ dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessita’ di cura e di educazione (cfr. Cass. n. 21273 del 2013, che ha pure precisato, opportunamente, che “non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie”). L’entita’ dell’assegno di mantenimento, inoltre, dipende anche dal tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, dal momento che la frattura familiare conseguente alla dissoluzione dell’unione non deve incidere negativamente sui figli compromettendone la qualita’ di vita, che deve rimanere “tendenzialmente” analoga.

Costituiscono altri parametri idonei ad influire sulla misura dell’assegno indiretto i tempi di permanenza presso ciascun genitore (e, quindi, il mantenimento diretto), le risorse patrimoniali dei genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli, dovendosi sottolineare che la valenza dell’espressione “risorse economiche” e’ di ampio respiro, sicche’ il giudice non puo’ limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, dovendo, in caso di specifica contestazione di una di esse, effettuare i dovuti approfondimenti rivolti ad un pieno accertamento delle rispettive risorse economiche di ciascun genitore (incluse eventuali disponibilita’ monetarie, investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialita’ derivanti dalla titolarita’ del patrimonio in termini di redditivita’, di capacita’ di spesa, di garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. n. 9915 del 2007). L’accertamento delle disponibilita’ reddituali e patrimoniali dei genitori, peraltro, puo’ essere effettuato, a tali fini, anche in assenza di richiesta della parte, d’ufficio dal giudice. Sul punto, e’ sufficiente ricordare che la gia’ citata Cass. n. 35710 del 2021 ha ribadito, tra l’altro, che “in tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, poiche’ la tutela degli interessi morali e materiali della prole e’ sottratta all’iniziativa ed alla disponibilita’ delle parti, e’ sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull’onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti, con la conseguenza che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio” (Cass. 24/08/2018, n. 21178; Cass. 12/12/2005, n. 27391).

Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, nella specie, la Corte di appello di Catanzaro nel procedere alla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei soggetti onerati, al fine di

decidere sul contributo della madre per il mantenimento del figlio maggiorenne, non abbia in alcun modo Questa Corte ha gia’ statuito che, in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialita’, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui e’ in contrasto con l’articolo 13 Cost. e articolo 32 Cost., comma 2, atteso che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualita’, richiesto dal giudice al servizio sociale, e’ collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione e’ connotata dalla finalita’, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione. (Cass. n. 13506 del 01/07/2015).

Analogamente, nel caso di specie, se e’ pur vero che il decreto impugnato non ha imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticita’ del suo rapporto madre – figlia, avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, e’ indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla liberta’ di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall’articolo 32 Cost..

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto e la decisione impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimita’.

Va disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione,

anche per la liquidazione delle spese di legittimita’.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano

omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti menzionati nella

decisione, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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