Attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16864.

Attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto

Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente “more uxorio”, effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000), configurano l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell’entità del patrimonio e delle condizioni sociali del “solvens”.

Ordinanza|| n. 16864

Data udienza  31 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Indebito arricchimento – Domanda pagamento somme concessi dal primo a titolo di mutuo e di rimborso di pagamenti – Rigetto – Somma data a titolo di donazione e a titolo di canone di locazione – Nullità per mancanza di forma e scioglimento per mutuo consenso delle parti – Presupposti azione di arricchimento – Locupletazione di un soggetto a danno dell’altro senza giusta causa – Attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto – Adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. – Proporzionalità ed adeguatezza

 

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