Nullità della citazione per indeterminatezza non è ammessa la sanabilità attraverso l’esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16517.

Nullità della citazione per indeterminatezza non è ammessa la sanabilità attraverso l’esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande

Nel caso di nullità della citazione per indeterminatezza del “petitum” o della “causa petendi”, non è ammessa la sanabilità attraverso l’esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) già proposte, ai sensi dell’art. 183, comma 6 c.p.c., giacché l’esercizio dello “ius poenitendi” – di cui al citato art. 183, comma 6 c.p.c. – presuppone che le domande principali ed (eventualmente) quelle riconvenzionali siano state ritualmente proposte sin dall’origine o, in caso di nullità, siano state rinnovate od integrate nel termine perentorio all’uopo concesso dal giudice, ai sensi dell’art. 164, comma 5 c.p.c.

Ordinanza|| n. 16517. Nullità della citazione per indeterminatezza non è ammessa la sanabilità attraverso l’esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande

Data udienza 19 aprile  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Successione – Donazioni – Nullità della citazione per indeterminatezza degli atti giuridici – Termine per integrare la domanda ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c. – Mancata richiesta – Censure inammissibili

 

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