Fideiussione rilasciata in occasione di un preliminare di vendita immobiliare e prestata a garanzia di “tutte le obbligazioni”

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 16609.

Fideiussione rilasciata in occasione di un preliminare di vendita immobiliare e prestata a garanzia di “tutte le obbligazioni”

Una fideiussione, rilasciata in occasione di un preliminare di vendita immobiliare e prestata a garanzia di “tutte le obbligazioni” della parte promittente venditrice, correttamente può essere intesa come riferibile anche all’obbligo di restituzione, in caso di inadempimento, del doppio della caparra ricevuta.

Sentenza|| n. 16609. Fideiussione rilasciata in occasione di un preliminare di vendita immobiliare e prestata a garanzia di “tutte le obbligazioni”

Data udienza  28 marzo 2023

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18331 DEL 2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

-ricorrenti-

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

-controricorrente-

avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 27491 DEL 2019 depositata il 28/10/2019.

Viste le conclusioni motivate, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma del del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 8, comma 8, convertito con modificazioni nella L. 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, la quale ha chiesto di revocare l’ordinanza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso per cassazione e di rigettare il quarto motivo del medesimo ricorso;

uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).

Fideiussione rilasciata in occasione di un preliminare di vendita immobiliare e prestata a garanzia di “tutte le obbligazioni”

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. hanno proposto ricorso articolato in unico motivo per la revocazione della ordinanza n. 27491 del 2019 del 28 ottobre 2019.

2. (OMISSIS) si difende con controricorso.

3. Questa Corte, con l’ordinanza n. 27491 del 2019, rigetto’ il ricorso di (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza n. 3465/2015 della Corte d’appello di Milano. La Corte di cassazione in particolare giudico’ inammissibile il quarto motivo del ricorso per difetto del requisito di forma e contenuto di cui all’articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo stato trascritto “il contenuto delle lettere di garanzia firmate dallo (OMISSIS)”.

4. Su proposta del relatore, ai sensi degli articoli 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava la non inammissibilita’ del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perche’ la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

All’esito dell’adunanza del 3 dicembre 2021, fu pronunciata ordinanza interlocutoria n. 5274 del 2022, la quale, ritenendo che il ricorso per la revocazione della ordinanza n. 27491 del 2019 non fosse inammissibile, ai sensi dell’articolo 391, comma 1, c.p.c., rimise la causa va percio’ rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

5. Il ricorso e’ stato deciso procedendo nelle forme di cui al Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 8, comma 8, convertito con modificazioni nella L. 24 febbraio 2023, n. 14), con istanza di discussione orale.

Le parti hanno presentato memorie.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1.L’ordinanza revocanda ha rigettato il ricorso per cassazione di (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza n. 3465 del 2015 della Corte d’appello di Milano, cosi’ motivando:

“1. La presente controversia trae origine da tre contratti preliminari di compravendita stipulati il 26/11/2008, con i quali la societa’ (OMISSIS) s.r.l. si obbligo’ a vendere a (OMISSIS), che si obbligo’ ad acquistare, tre unita’ immobiliari site in (OMISSIS). All’atto della stipulazione dei preliminari, il (OMISSIS) verso’ alla promittente venditrice, a titolo di caparra ed acconto sul prezzo, la somma di un milione di Euro. Contestualmente, il (OMISSIS) chiese e ottenne da (OMISSIS) (amministratore e socio unico della (OMISSIS) s.r.l.) garanzia personale per l’adempimento, da parte della (OMISSIS), degli obblighi nascenti dai preliminari.

A seguito della mancata stipulazione dei contratti definitivi di compravendita nei termini pattuiti, (OMISSIS) notifico’ alla (OMISSIS) e all’ (OMISSIS) atto stragiudiziale, col quale contesto’ l’inadempimento della promittente venditrice, dichiaro’ l’avvenuta risoluzione dei contratti per colpa della medesima e intimo’ il pagamento del doppio della caparra ai sensi dell’articolo 1385 comma 2 c.c.; successivamente, chiese ed ottenne dal Tribunale di Milano l’emissione di un decreto che ingiunse alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. e ad (OMISSIS), il pagamento, in suo favore, della somma di due milioni di Euro (oltre accessori e interessi legali), corrispondente al doppio della caparra versata.

La (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS) proposero separate opposizioni avverso il detto decreto ingiuntivo: la prima chiese la revoca del decreto, la pronuncia di risoluzione dei contratti preliminari per colpa del (OMISSIS), la declaratoria del proprio diritto di trattenere la caparra e la condanna del promissario acquirente al risarcimento dei danni; il secondo chiese la revoca del decreto ingiuntivo e la reiezione delle domande proposte nei suoi confronti.

Nel costituirsi nei due giudizi di opposizione, il (OMISSIS) chiese la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque la condanna dei convenuti-opponenti al pagamento in suo favore della somma di due milioni di Euro, pari al doppio della caparra versata.

Riuniti i due giudizi di opposizione, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande del (OMISSIS), pronuncio’ la risoluzione dei contratti per colpa della (OMISSIS) s.r.l. e condanno’ quest’ultima e lo (OMISSIS), in solido, al pagamento, in favore del (OMISSIS), della somma di un milione di Euro, pari all’importo versato al promissario acquirente alla (OMISSIS) in sede di stipulazione dei preliminari. Ritenne il primo giudice che le somme versate dal (OMISSIS) alla (OMISSIS), all’atto della stipula dei preliminari, fossero state corrisposte a mero titolo di acconto e non a titolo di caparra.

2. – Sui gravami proposti in via principale da (OMISSIS) e in via incidentale dalla (OMISSIS) s.r.l. e da (OMISSIS), la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiaro’ il diritto del (OMISSIS) ad ottenere il doppio della caparra versata, condannando i convenuti al pagamento del residuo importo di un milione di Euro non ancora versato (un milione era stato gia’ versato in esecuzione della sentenza di primo grado), maggiorato degli interessi legali.

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3. – Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso (OMISSIS).

1.Con la memoria depositata in prossimita’ dell’adunanza camerale, il controricorrente ha dedotto l’improcedibilita’ del ricorso, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., per il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata, notificata via pec, munita dell’attestazione di conformita’ all’originale.

Rileva la Corte che, dovendo il ricorso essere rigettato per infondatezza dei motivi (per le ragioni che andranno ad esporsi a par.2), la questione sollevata con l’eccezione in esame risulta assorbita; e cio’ sulla base del principio della c.d. “ragione piu’ liquida”, per cui e’ consentito al giudice esaminare i motivi, suscettibili di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sez. Un., n. 9936 del 08/05/2014; Sez. Un., n. 6826 del 22/03/2010; Sez. 6 – L, n. 12002 del 28/05/2014; Sez. 2, n. 2723 del 08/02/2010).

2. – Cio’ premesso, puo’ passarsi all’esame dei motivi.

2.1. – Col primo motivo (contrassegnato col n. 4), si deduce (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1385 e 1457 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto possibile l’esercizio del diritto di recesso da parte del promissario acquirente, nonostante che il contratto si fosse gia’ risolto di diritto per il mancato rispetto del termine essenziale pattuito.

Il motivo e’ inammissibile, in quanto la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, infatti, non ha ritenuto che il contratto si fosse risolto di diritto per l’inutile decorso del termine essenziale, ma ha ritenuto che il promissario acquirente, invece di avvalersi della risoluzione di diritto, aveva inteso esercitare il diritto di recesso e chiedere il doppio della caparra.

Tale statuizione e’ conforme a diritto.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, la risoluzione del contratto di diritto per una delle cause previste dagli articoli 1454, 1455 e 1457 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l’esercizio della facolta’ di recesso ai sensi dell’articolo 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiche’ dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono percio’ essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa (Cass., Sez. 2, n. 14014 del 06/06/2017; Sez. 2, n. 26206 del 03/11/2017; Sez. 2, n. 21838 del 25/10/2010; Sez. 3, n. 1952 del 10/02/2003).

2.2. – Col secondo motivo (contrassegnato col n. 5), si deduce (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1385 e 1455 c.c. nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte di Appello omesso di valutare la condotta delle parti ai fini dell’accertamento della gravita’ dell’inadempimento, fondando erroneamente la sua pronuncia sul carattere essenziale del termine pattuito.

Il motivo non e’ fondato.

Premesso che, ai fini della legittimita’ del recesso di cui all’articolo 1385 c.c., non e’ sufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la “non scarsa importanza” prevista dall’articolo 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale (Cass., Sez. 6-2, n. 409 del 13/01/2012; Sez. 2, n. 21838 del 25/10/2010), questa Suprema Corte ha piu’ volte affermato che, in materia di responsabilita’ contrattuale, la valutazione della gravita’ dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’articolo 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione e’ rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimita’ ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 3, n. 6401 del 30/03/2015; Sez. 2, n. 12296 del 07/06/2011).

Nella specie, la Corte territoriale ha spiegato che l’inadempimento della societa’ (OMISSIS) deve ritenersi di non scarsa importanza, considerato che alla data fissata per la stipula degli atti definitivi gli immobili da trasferire risultavano ancora ipotecati. La motivazione della sentenza impugnata sul punto (p. 4) risulta immune da errori logici e giuridici e supera, pertanto, il vaglio di legittimita’.

2.3. – Col terzo motivo (contrassegnato col n. 6), si deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1455 c.c. e 112 c.p.c. (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la Corte di Appello erroneamente interpretato le “scritture integrative” stipulate tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) (ritenendo che si trattasse di accordi indipendenti dai contratti preliminari di compravendita) e per avere pronunciato d’ufficio su eccezione di inadempimento non proposta dal (OMISSIS) nei confronti dell’ (OMISSIS). La censura e’ inammissibile per difetto di specificita’ sotto il profilo dell’autosufficienza.

Invero, i ricorrenti non trascrivono il contenuto delle scritture integrative in questione (se non in limitata e insufficiente misura nelle note alle pp. 17 e 18), non consentendo cosi’ alla Corte di conoscere gli impegni assunti reciprocamente dalle parti e di svolgere l’invocato sindacato.

2.4. – Col quarto motivo (contrassegnato col n. 7), si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che l’ (OMISSIS) avesse prestato garanzia per l’adempimento di ogni obbligazione della (OMISSIS) s.r.l. nascente dai preliminari. Anche questo motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’ sotto il profilo dell’autosufficienza. I ricorrenti non trascrivono il contenuto delle lettere di garanzia firmate dallo (OMISSIS), non consentendo cosi’ alla Corte di svolgere il proprio sindacato e di valutare la fondatezza della censura (…)”.

2. Il ricorso per revocazione deduce l’errore addebitato all’ordinanza n. 27491/2019 perche’ il ricorso per cassazione, in relazione al quarto motivo, conteneva l’integrale trascrizione dei documenti sia nella parte espositiva sia nel contenuto della quarta censura.

3. Per consolidata interpretazione in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’articolo 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realta’ del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E’ invece inammissibile il ricorso ex articolo 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale e’ chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022).

In particolare, e’ consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all’assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perche’ un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, comma 1, numero 4, c.p.c. (Cass. Sez. 6 – L, 03/04/2017, n. 8615; Cass. Sez. 6 – 3, 15/06/2012, n. 9835).

Si e’ altresi’ gia’ affermato che la configurabilita’ dell’errore revocatorio sia del tutto da escludersi quando si prospetti che la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, ovvero, in particolare di un errato giudizio espresso dalla sentenza di legittimita’ sulla violazione del cosiddetto “principio di autosufficienza” in ordine ai motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti su cui erano fondate le censure (Cass., Sez. 6 – 5, 31/08/2017, n. 20635; Cass. Sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; Cass. Sez. 1, 23/05/2006, n. 12154).

3. L’ordinanza n. 27491 del 2019, della quale si domanda la revocazione, in ordine al quarto motivo di ricorso, con cui si sosteneva che l’ (OMISSIS) non avesse prestato garanzia per l’adempimento di ogni obbligazione della (OMISSIS) s.r.l. nascente dai preliminari, ritenne la censura inammissibile per difetto di specificita’, non avendo i ricorrenti trascritto il contenuto delle lettere di garanzia firmate dallo (OMISSIS). Dall’esame diretto del ricorso per cassazione, risulta tuttavia che in relazione al quarto motivo era stato trascritto in parte il contenuto delle “lettere di garanzia” firmate dall’ (OMISSIS) (il controricorrente precisa che era stato riprodotto il testo di tredici righi su trentadue di tale documento), restando in ogni modo illustrata la parte rilevante e indicato specificamente l’atto.

L’affermazione dell’impugnata ordinanza di questa Corte, secondo cui non era riportato in ricorso il contenuto delle lettere di garanzia, e’, dunque, frutto di errore di fatto, che rende l’ordinanza n. 27491 del 2019 della Corte di cassazione suscettibile di revocazione ex articolo 391 bis c.p.c. L’errore di fatto dell’ordinanza impugnata attiene alla supposizione di inesistenza di un fatto (vale a dire, non aver riportato i ricorrenti, a sostegno della doglianza riguardante la garanzia prestata dall’ (OMISSIS), il contenuto delle relative lettere inviate al (OMISSIS)) falsamente percepito, come emerge direttamente dal ricorso per cassazione; tale errore ha altresi’ avuto carattere decisivo, in quanto ha costituire la ragione essenziale e determinante della pronuncia di inammissibilita’ del quarto motivo di ricorso.

Puo’ costituire errore di fatto, suscettibile di revocazione ex articolo 391 bis c.p.c., la supposizione di inesistenza della specifica indicazione degli atti e documenti su cui poggia il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, 16/01/2019, n. 975).

4. Rivelatosi l’errore di fatto ed individuate la parte dell’ordinanza n. 27491 del 2019 della Corte di cassazione da rescindersi nella decisione sul quarto motivo del ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza n. 3465/2015 della Corte d’appello di Milano, in quanto viziata dall’errore stesso, deve ora procedersi entro tali limiti al giudizio rescissorio.

5. Il quarto motivo del ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza n. 3465/2015 della Corte d’appello di Milano e’ infondato.

Tale censura deduceva la violazione dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost. per omessa motivazione, nonche’ dell’articolo 112 c.p.c. e degli articoli 1362 e 1363 c.c., con riguardo alla condanna solidale dell’ (OMISSIS) quale garante, sostenendo i ricorrenti che le garanzie prestate non operassero nel caso in esame.

La sentenza della Corte d’appello (pagina 4) affermava che (OMISSIS) aveva rivolto la propria domanda monitoria nei confronti sia della promittente venditrice (OMISSIS) s.r.l., sia del garante (OMISSIS), per ottenerne la condanna solidale al risarcimento forfetariamente liquidato nei tre preliminari rimasti inadempiuti, espressamente richiamati nelle tre lettere costitutive di garanzia personale a carico dell’ (OMISSIS)

Non sussiste percio’ la nullita’ della sentenza, per violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., non risultando omesse le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione di condanna di (OMISSIS).

D’altro canto, la lamentata omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale inerente alla condanna solidale dell’ (OMISSIS) neppure potrebbe dirsi rilevante ai fini della cassazione della sentenza, involgendo una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (arg. da Cass. Sez. Unite, 02/02/2017, n. 2731).

Il documento allegato prevedeva, invero, che l’ (OMISSIS) prestasse garanzia per “tutte le obbligazioni della parte oggi promessa e domani definitiva venditrice” societa’ (OMISSIS) s.r.l., come derivanti dalla scrittura privata stipulata in pari data.

I criteri legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi – tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole – prevalgono su quelli interpretativi-integrativi. Deve pertanto affermarsi che, al pari di quanto evidentemente ritenuto della Corte d’appello, una fideiussione, rilasciata in occasione di un preliminare di vendita immobiliare e prestata a garanzia di “tutte le obbligazioni” della parte promittente venditrice, correttamente puo’ essere intesa come riferibile anche all’obbligo di restituzione, in caso di inadempimento, del doppio della caparra ricevuta.

6. In definitiva, va accolto il ricorso per la revocazione dell’ordinanza n. 27491 del 2019 della Corte di cassazione, va revocata l’ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa dichiarava inammissibile il quarto motivo del ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza n. 3465/2015 della Corte d’appello di Milano; va infine rigettato il quarto motivo del ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza n. 3465/2015 della Corte d’appello di Milano.

7. Deve provvedersi al regolamento delle spese del giudizio di revocazione, comprensivo sia della fase rescindente che di quella rescissoria, ed autonomo rispetto a quello del giudizio in cui e’ stata emessa la sentenza impugnata per revocazione (Cass. Sez. 2, 16/01/2019, n. 975; Cass. Sez. 2, 12/03/1969, n. 786).

Le spese processuali del giudizio di revocazione possono essere compensate, in ragione delle esposte sopravvenienze procedimentali relative al quadro di riferimento della controversia.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 27491 del 2019 della Corte di cassazione; revoca l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza n. 3465/2015 della Corte d’appello di Milano; rigetta il quarto motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza n. 3465/2015 della Corte d’appello di Milano; compensa per intero tra le parti le spese sostenute nel giudizio di revocazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

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