Responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 13037.

Responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA

In tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA, la struttura che, pur avendo palesato i propri deficit organizzativi, abbia accettato il ricovero del paziente, è tenuta ad assolvere diligentemente e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei sui confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; ne consegue che, accertato l’inadempimento (o inesatto adempimento) dei predetti obblighi, la responsabilità può essere esclusa solo dalla prova liberatoria dell’impossibilità oggettiva non imputabile della prestazione ad essa richiesta in base al c.d. contratto di ricovero, essendo, peraltro, nulla, ai sensi dell’art. 1229 c.c., una pattuizione volta ad escludere o limitare la responsabilità della struttura per colpa grave. (In applicazione di tale principio, la S.C., dopo aver statuito che sull’errata qualificazione in termini contrattuali della responsabilità della struttura per i danni subiti “iure proprio” dai congiunti della paziente deceduta si era formato il giudicato, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità in ragione del fatto che i familiari avevano accettato il ricovero della paziente, pur essendo consapevoli dei “deficit” organizzativi della struttura, che non le consentivano di assicurare l’adeguata sorveglianza).

Sentenza|| n. 13037. Responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA

Data udienza del 3 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Omicidio colposo – Deficit cognitivo – Allontanamento da RSA – Omessa custodia e vigilanza – Risarcimento danni – Nesso di causalità – Prova

 

 

 

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