In tema di grave conflittualità tra i genitori prima dell’affidamento del minore ai servizi sociali il giudice deve procedere all’ascolto del minore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 10788

In tema di grave conflittualità tra i genitori prima dell’affidamento del minore ai servizi sociali il giudice deve procedere all’ascolto del minore

In tema di grave conflittualità tra i genitori prima dell’affidamento del minore ai servizi sociali il giudice deve procedere all’ascolto del minore, salvo che sia in evidente contrasto con i propri interessi superiori, anche nel caso in cui il minore sia rappresentato da un curatore ovvero abbia manifestato un proprio parere agli operatori, senza ulteriori specificazioni.

 

Ordinanza|| n. 10788. In tema di grave conflittualità tra i genitori prima dell’affidamento del minore ai servizi sociali il giudice deve procedere all’ascolto del minore

Data udienza 20 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Minori – Affidamento in struttura comunitaria – Regolamentazione in forma protetta dei rapporti con i genitori – Audizione del minore – Necessità

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11307-2022 R.G. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

( (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), SERVIZI SOCIALI COMUNE DI (OMISSIS), (OMISSIS);

-intimati-

avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 261-2021 depositata il 18/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere MARINA MELONI.

In tema di grave conflittualità tra i genitori prima dell’affidamento del minore ai servizi sociali il giudice deve procedere all’ascolto del minore

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale dei Minorenni di Brescia, con decreto provvisorio in data 6 luglio 2021, dispose l’affidamento del minore (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) da (OMISSIS) e (OMISSIS), ai servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al suo inserimento in struttura comunitaria con regolamentazione in forma protetta dei rapporti tra il minore ed i suoi genitori sotto il controllo dei servizi sociali con le modalita’ ritenute piu’ opportune.

Il provvedimento traeva origine da ricorso del P.M.M. a seguito di una segnalazione dell’Istituto scolastico presso cui il minore risultava iscritto dal (OMISSIS) in quanto non risultava frequentante perche’ la madre aveva optato per l’istruzione parentale, scelta gia’ operata alla scuola primaria. Peraltro la madre era apparsa scarsamente collaborante e oppositiva, non avendo permesso ai Servizi Sociali di approfondire la situazione personale e familiare del minore.

Avverso il decreto provvisorio del Tribunale propose reclamo alla Corte di Appello di Brescia la madre (OMISSIS) chiedendo di dichiarare nullo il provvedimento per vizio procedurale e cioe’ per mancato ascolto del minore e di revocare in subordine il predetto decreto nella parte in cui disponeva l’affido del minore ai Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS) perche’ provveda al collocamento di (OMISSIS) presso idonea struttura, e, per l’effetto, disporre l’affidamento ai Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS) con collocamento prevalente presso la madre.

La Corte di Appello di Brescia in sede di reclamo avverso decreto del Tribunale dei Minorenni rigetto’ il reclamo, confermo’ l’affidamento del minore ai servizi sociali territorialmente competenti con inserimento in comunita’.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi e memoria la madre del minore (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia nullita’ del provvedimento per mancato ascolto del minore, in relazione all’articolo 360 comma 1 n.3 c.p.c., perche’ la Corte di Appello ha disposto l’affidamento del minore ai Servizi Sociali ed inserimento in struttura comunitaria senza preventivo ascolto del minore quindicenne.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione di norme di legge in relazione all’articolo 360 comma 1 n.3 c.p.c., perche’ la Corte di Appello ha ritenuto che il reclamo non fosse ammissibile in quanto il provvedimento del Tribunale era provvisorio e pertanto non reclamabile.

Il primo motivo di ricorso e’ fondato.

Erroneamente la Corte d’Appello ha affermato che “e’ infondata la eccezione di nullita’ del decreto provvisorio del 6.7.2021 per vizio procedurale, ovvero per mancato ascolto del minore non solo perche’ il minore era stato ascoltato in questo procedimento, sia pure non in relazione al collocamento in Comunita’ e in epoca precedente, ma soprattutto perche’ l’eccezione non ha ragione di essere proprio in quanto il procedimento e’ aperto e l’istruttoria e’ in corso, cosicche’ ben potra’ il Tribunale ancora procedere a nuovo ascolto ove lo ritenesse opportuno. In ogni caso il mancato ascolto non comporta la nullita’ del provvedimento, dal momento che il minore era rappresentato dal curatore ma, al piu’, potrebbe procedersi all’ascolto nel secondo grado di giudizio, ascolto che, in questa fase, appare superfluo, apparendo evidente la infondatezza del reclamo ed avendo il minore manifestato agli operatori le sue opinioni, riportate diffusamente nelle ultime relazioni.”

La Corte territoriale ha cosi’ eluso l’obbligo del giudice dell’ascolto diretto in relazione all’adozione di un provvedimento sostanzialmente ablativo della responsabilita’

Nella specie non solo il minore non e’ mai stato ascoltato ne’ dal giudice ne’ da persona da lui incaricata in ordine al suo inserimento in comunita’ ma la Corte afferma addirittura che l’ascolto sarebbe “superfluo” dal momento che il minore era rappresentato dal curatore e che comunque il minore aveva manifestato agli operatori le sue opinioni, senza alcuna indicazione, nonostante la delicatezza della decisione da assumere.

Il secondo motivo e’ inammissibile per difetto d’interesse avendo la Corte d’Appello deciso nel merito.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Brescia anche per le spese del giudizio di legttimita’.

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