Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 aprile 2023| n. 10442.

Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore

Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d’appello, come consentitogli dall’art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all’adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l’adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.

Ordinanza|19 aprile 2023| n. 10442. Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore

Data udienza 29 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave Lodo – Trasferimento del diritto per atto tra vivi – Prosecuzione del rapporto tra le parti originarie ex art. 111 cpc – Intervento ex art. 111 cpc ammissibile anche in sede di rinvio Condanna del convenuto all’adempimento in favore del cessionario – Ammissibilità da parte del giudice

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. r.g. 13705/2017 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
– controricorrente –
e
Consorzio (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli n. 4576/2016, depositata in data 29 dicembre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022 dal Consigliere Dott. Luigi D’Orazio;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dott. Mauro Vitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore

RILEVATO

CHE:
1. Il Consorzio (OMISSIS) ha ricevuto in concessione dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario di governo per gli interventi di cui alla L. 14 maggio 1981, n. 219, la costruzione di alloggi, oltre alla realizzazione di altre opere, per la somma di lire 268.863.327.473. E’ sorto, poi, un contenzioso tra il Consorzio (OMISSIS), che aveva realizzato i lavori, e l'(OMISSIS), subentrata per legge nella posizione del concedente. Il giudizio arbitrale si e’ concluso con il lodo del 22 giugno 2000, con cui e’ stata accolta la domanda del Consorzio, con conseguente condanna dell'(OMISSIS) al pagamento di quanto dovuto.
2. Avverso il lodo ha proposto impugnazione principale l'(OMISSIS) ed impugnazione incidentale il Consorzio (OMISSIS).
3. la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 dicembre 2001, ha accolto il primo ed il terzo motivo dell’appello principale dell'(OMISSIS), dichiarando assorbiti i restanti motivi del medesimo nonche’ l’appello incidentale, rigettando la domanda proposta dal Consorzio (OMISSIS) dinanzi agli arbitri. In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte d’appello, oltre a ritenere nuova la domanda di risarcimento del danno per illegittima sospensione dei lavori, ha ritenuto che il contratto di appalto stipulato tra le parti prevedesse il corrispettivo in favore del Consorzio “a corpo”, e non “a misura”. Pertanto, il giudice d’appello, dopo aver dichiarato la nullita’ del lodo arbitrale, ha ritenuto assorbito il quarto motivo dell’impugnazione principale, come pure i primi tre motivi di impugnazione incidentale.
4. La Corte di cassazione, con sentenza del 7 febbraio 2007, n. 2717, ha accolto, per quel che ancora qui rileva, il primo ed il secondo motivo del ricorso principale articolato dal Consorzio (OMISSIS); ha ritenuto, quindi, da un lato, che nel procedimento arbitrale non trovavano applicazione le preclusioni di cui agli articoli 183 e 184 c.p.c., e, dall’altro, che la Corte d’appello non aveva rilevato alcun errore giuridico commesso dagli arbitri, ma aveva “soltanto sovrapposto la propria alla loro valutazione degli elementi di prova nella ricostruzione di quel fatto”, impingendo nel merito. Pertanto, la Corte di cassazione ha rimesso al giudice del rinvio la valutazione circa “l’avvenuta stipulazione di un contratto a misura”.
5. Inoltre, con comparsa del 12 febbraio 2010, si sono costituiti nel giudizio di rinvio, quali interventori, (OMISSIS) e (E ALTRI OMISSIS)
5.1.Nel corso del giudizio di rinvio, in data 20 ottobre 2010, e’ stato spiegato intervento da (OMISSIS), in proprio e quale procuratore speciale di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
6. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza non definitiva n. 449/2014, dopo aver applicato il principio di diritto e ritenuto che il compenso per i lavori doveva essere calcolato “a misura” ha, tra l’altro, ritenuto ammissibile l’intervento svolto in giudizio da (OMISSIS) “per gli importi a lui dovuti oltre Euro 4.000.000,00”.
6.1. L’Avvocatura distrettuale dello Stato ha fatto dichiarazione di riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 449 dell’8 gennaio 2014.
7. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4576/2016, pubblicata il 29 dicembre 2016, ha ritenuto ammissibile l’intervento svolto ex articolo 111 c.p.c. da (OMISSIS) e (OMISSIS). Quanto al merito, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall'(OMISSIS).
8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quale procuratore speciale di (OMISSIS); nonche’ (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
9. Hanno resistito con controricorso l'(OMISSIS) s.p.a. ed il Consorzio (OMISSIS); quest’ultimo ha anche depositato memoria scritta.
10. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Mauro Vitiello, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore

CONSIDERATO

CHE:
1.Con un unico motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la “nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento al principio di “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”: articolo 112 c.p.c.)”. Il Consorzio (OMISSIS) e’ stato riconosciuto titolare del credito nella fase di rinvio, ma in questa fase il diritto controverso e’ stato alienato a titolo particolare dal creditore (OMISSIS) ai terzi, odierni ricorrenti. I ricorrenti, infatti, hanno spiegato intervento in giudizio, nella fase del rinvio, con due distinti atti, il primo del 12 febbraio 2010 e l’altro del 20 ottobre 2010; gli interventi sono stati espressamente dichiarati ammissibili con le sentenze della Corte d’appello di Napoli n. 449 del 2014 e n. 4576 del 2016. I ricorrenti, dunque, una volta accertato in via definitiva il diritto di credito di (OMISSIS), come liquidato dal lodo gia’ reso esecutivo, con conferma da parte della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il gravame proposto all'(OMISSIS), si dolgono della “pretermissione della rispettiva domanda di condanna (…) da loro puntualmente spiegata in causa”, avendo essi diritto “a esigerne direttamente il pagamento, anche in via esecutiva, essendone divenuti titolari lite pendente e anteriormente all’adozione della pronuncia”. Invero, il cessionario del credito sub iudice ha diritto a ottenere la condanna diretta a proprio favore nel medesimo giudizio del quale il rapporto di credito-debito tra le parti originarie e’ oggetto. In realta’, ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell’effettivo nuovo titolare del credito, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio. Con l’intervento il successore a titolo particolare diviene “parte a tutti gli effetti”.
2. Il motivo e’ infondato.
2.1. Invero, l’articolo 111 c.p.c. prevede al comma 1 che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Dell’articolo 111 c.p.c., il comma 2 dispone, poi, che “in ogni caso il successore a titolo particolare puo’ intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale puo’ esserne estromesso”.
Dell’articolo 111 c.p.c., il comma 3 quindi, prevede che “la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e’ impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
L’intervento di cui all’articolo 111 c.p.c., ovviamente, e’ applicabile in ogni grado o fase del processo e, quindi, anche nel giudizio di rinvio, senza che vi osti il carattere chiuso di tale giudizio (Cass., sez. 3, 9 aprile 1993, n. 4333).
3. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimita’ quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all’articolo 111 c.p.c., concerne la titolarita’ attiva e passiva dell’azione, e non gia’ la capacita’ di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno ne’ l’interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, ne’ la legittimazione dell’originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell’effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (Cass., sez. 3, 23 ottobre 2014, n. 22503; Cass., sez. un., 3 novembre 2011, n. 22727, circa l’efficacia di titolo esecutivo che la sentenza, pronunciata nei confronti dell’originario convenuto, ha nei confronti del successore a titolo particolare; Cass., sez. 3, 22 marzo 2007, n. 6945; Cass., sez. 1, 13 luglio 2007, n. 15674; Cass., sez. 1, 12 marzo 1999, n. 2200).
4. Va anche evidenziato che, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d’appello, come consentitogli dall’articolo 111 c.p.c., comma 3 in qualita’ di successore a titolo particolare nel diritto controverso, puo’ pronunciarsi la condanna del convenuto all’adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l’adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418).
Cio’ implica che, in caso di intervento ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., nella sussistenza dei presupposti sopra indicati (espressa domanda formulata dal cessionario per il pagamento diretto; adesione del cedente; assenza di contestazioni da parte del debitore ceduto) il giudice ha la facolta’ (“puo'”) di pronunciare la condanna del convenuto all’adempimento diretto in favore del cessionario. Effettivamente, come risulta dal ricorso per cassazione gli interventori hanno fatto espressa richiesta di condanna diretta dell'(OMISSIS) al pagamento del credito in loro favore, mentre l’adesione del Consorzio (OMISSIS) risulta dai rispettivi atti di cessione del 13 gennaio 2010 del 6 settembre 2010 (“il relativo credito ceduto “pro solvente” sara’ saldato con il pagamento degli importi rivenienti dalla sentenza di rinvio ex articoli 392 e ss. c.p.c., anche mediante condanna dell'(OMISSIS) al pagamento diretto nei confronti del cessionario come potra’ essere richiesto con intervento volontario nel giudizio di rinvio suindicato”).
Tuttavia, non vi e’ un obbligo in tal senso da parte del giudice (ma solo una facolta’), proprio per la previsione di cui all’articolo 111 c.p.c., comma 3, per il quale la sentenza pronunciata contro l’alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.
5. Peraltro, nella specie, dopo che il lodo arbitrale aveva riconosciuto il credito della (OMISSIS) (cedente), la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza definitiva n. 4576 del 2016, pubblicata il 29 dicembre 2016, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell'(OMISSIS), rendendo incontestabile il credito della (OMISSIS), senza che fosse necessario indicare il soggetto titolare di tale diritto di credito, che, evidentemente, essendo stato ceduto dalla (OMISSIS) in favore degli interventori, non poteva che spettare a questi ultimi, nei limiti dei due rispettivi atti di cessione del credito, in un caso, entro la somma di Euro 4.000.000,00 e, nell’altro, per la somma eccedente tale importo.
6.Le decisioni di legittimita’ citate dai ricorrenti nella memoria scritta non sono idonee a modificare l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato. Infatti, la sentenza di questa Corte n. 5529 del 28 febbraio 2020 attiene alla materia della equa riparazione, ed afferma il diritto del cedente e del cessionario (dell’immobile) ad ottenere l’indennizzo per la irragionevole durata del processo tenendosi conto “della diversa durata della rispettiva presenza nel giudizio presupposto”. Inoltre, l’ordinanza di questa Corte, sez. VI, n. 19302 del 16 settembre 2020, solo in un obiter richiama la pronuncia a sezioni unite n. 6418 del 3 novembre 1986, salvo fare riferimento al verbo “deve”, in luogo di “puo'”. La sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015, a sezioni unite, riguarda la diversa questione della mutatio libelli, consentendo la presentazione di domande “comunque connesse” alla “vicenda sostanziale dedotta in giudizio”.
7. Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico degli interventori ricorrenti, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rimborsare in favore dell'(OMISSIS) le spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Condanna i ricorrenti a rimborsare in favore del Consorzio (OMISSIS) le spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15 h.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 1, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *