Non è regolare la notificazione dell’atto di citazione in appello fatta presso lo studio legale del primo difensore e non sia stata ricevuta direttamente da questi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 aprile 2023| n. 9823.

Non è regolare la notificazione dell’atto di citazione in appello fatta presso lo studio legale del primo difensore e non sia stata ricevuta direttamente da questi

Non è regolare la notificazione dell’atto di citazione in appello fatta presso lo studio legale del primo difensore e non sia stata ricevuta direttamente da questi, bensì da terzo incaricato al ritiro della notifica, sena che sia stato emesso un C.A.N. (certificato di avvenuta notifica) diretto al destinatario in persona.

Ordinanza|13 aprile 2023| n. 9823. Non è regolare la notificazione dell’atto di citazione in appello fatta presso lo studio legale del primo difensore e non sia stata ricevuta direttamente da questi

Data udienza 17 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Divorzio – Appello – Contumace – Sentenza conclusiva – Notifica personalmente anche in caso di contumacia irritualmente dichiarata – Difetto – Nullità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IOFRIDA Giula – Presidente

Dott. CONTI Roberto – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22462-2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), indirizzo PEC (OMISSIS);
– ricorrente –
CONTRO
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 638-2021 depositata il 31/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere RITA E. A. RUSSO.

Non è regolare la notificazione dell’atto di citazione in appello fatta presso lo studio legale del primo difensore e non sia stata ricevuta direttamente da questi

RILEVATO CHE

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, n. 638-2021, depositata il 31.05.2021, con la quale, nella ritenuta contumacia di esso ricorrente, la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto in favore di (OMISSIS) un assegno divorzile dell’ammontare di Euro 400,00 mensili annualmente rivalutabile su base Istat.
Il ricorrente si e’ affidato a quattro motivi. Non si e’ costituita l’intimata.
La causa e’ stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2023.

RITENUTO CHE

1.- Il ricorrente, premesso che nei suoi confronti non decorre il termine di trenta giorni ex articolo 326 c.p.c. per la impugnazione della sentenza, ma il termine decadenziale (sei mesi) previsto dall’articolo 327 c.p.c., posto che la sentenza d’appello non gli e’ stata notificata personalmente, con il primo motivo del ricorso lamenta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. comma 1 numeri 3) e 4) c.p.c. la violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982 n. 890, articolo 7, dell’articolo 101 c.p.c. e della Cost., 24, poiche’ la nullita’ della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello ha determinato l’omessa instaurazione del contraddittorio e quindi violato il diritto di difesa, con conseguente nullita’ della sentenza impugnata e di tutto il procedimento di appello. Il ricorrente osserva che la notificazione del ricorso introduttivo dell’appello, effettuata a mezzo posta, non e’ infatti avvenuta a mani del procuratore domiciliatario (avv. (OMISSIS)), presso cui il cui studio egli aveva eletto domicilio in primo grado, perche’, sebbene indirizzata allo studio legale, e’ stata eseguita a mani di persona indicata dall’agente postale quale incaricata a ricevere le notificazioni e non meglio identificata, essendo poi stato omesso l’invio della comunicazione di avvenuta notificazione (c.d C.A.N) previsto dalla L. n. 890 del 1982, articolo 7, indicando il destinatario erroneamente quale persona giuridica.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. comma 1 n. 3) e 4) la violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c., degli articoli 168 bis commi 4 e 5 c.p.c., degli articoli 291, 292 e 134 c.p.c. e del Decreto Legge n. 8/3/2020 n. 11, articolo 2 comma 2, dei Decreto Legge n. 17/3/2020 n. 18 articolo 83 e Decreto Legge n. 8/4/2020 n. 23 articolo 36. Il ricorrente deduce che la notifica e’ stata ricevuta (da persona innominata) il 21/2/2020, termine ultimo dato dalla Corte nel decreto di fissazione di udienza. In virtu’ dello sdoppiamento dell’efficacia della notifica, tempestiva per il notificante ed irregolare per il notificato, la Corte avrebbe quindi comunque dovuto disporre una nuova notifica del ricorso e del decreto atteso che, a prescindere dalla regolarita’ della notifica (che non sussiste), non era stato rispettato il termine concesso dal decreto. Osserva che la prima udienza di comparizione delle parti, prevista per il 5/5/2020, non si e’ tenuta ed e’ stata rinviata d’ufficio dapprima al 2/2/2021, e poi anticipata al 20/10/2020 e che il provvedimento di rinvio della prima udienza, emesso in assenza della costituzione dell’appellato, doveva essere a quest’ultimo notificato.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. comma 1 n. 3) e 4) la violazione e falsa applicazione, nel corso del procedimento d’appello, del Decreto Legge n. 8/3/2020 n. 11, articolo 2 comma 2 lettera h), del Decreto Legge n. 25/3/2020 n. 19, dell’articolo 221 del Decreto Legge n. 19/5/2020 n. 34 e dell’articolo 1 c. 3 del Decreto Legge n. 7/10/2020 n. 125, in relazione agli articoli 101 in tema di rispetto del principio del contraddittorio e 350 c.p.c., che prevede la trattazione collegiale dell’appello. Il ricorrente osserva che, con provvedimento del 23/12/2020, il Presidente della III sezione civile della Corte d’appello di Brescia, richiamando le previsioni dei Decreti L. n. 19, 34 e 125 del 2020, disponeva che, per le cause chiamate all’udienza del 16/3/2021, come quella dell’appello oggetto d’interesse, la trattazione avvenisse con lo scambio telematico di note scritte da inviarsi in forma sintetica, cosi’ violando il decreto legge 08 marzo 2020, articolo 2 comma 2 lettera h) che consente per l’appunto la trattazione in forma scritta delle sole udienze civili che “non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori della parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenti le sole istanze e conclusionali e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”. Il Presidente ha dunque trasformato in udienza a trattazione scritta un’udienza in cui era invece prevista la comparizione personale delle parti.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. comma 1 n. 3), 4) e 5) la violazione e falsa applicazione di quanto disposto dall’articolo 5 comma VI, nonche’ dagli articolo 115 c.p.c. e 116 c.p.c. e conseguente difetto di motivazione.
Il ricorrente deduce che la Corte d’appello ha stabilito un assegno divorzile di ben 400,00 Euro mensili in favore della sig.ra (OMISSIS) che va ad aggiungersi a quello di Euro 600,00 gia’ previsto (e confermato) per il mantenimento delle figlie, portando cosi’ ad un onere economico complessivo a suo carico pari ad 1.000,00 Euro mensili, eccessivo rispetto ad un reddito complessivo mensile di 1.500,00 Euro mensili.
5.- Il primo motivo del ricorso e’ fondato.
Preliminarmente, si osserva che l’odierno ricorrente e’ stato ritenuto contumace del giudice d’appello e pertanto la sentenza conclusiva del processo avrebbe dovuto essere a lui personalmente notificata, anche nel caso di contumacia irritualmente dichiarata (Cass. n. 29037 del 13/11/2018).
La notifica dell’atto d’appello al (OMISSIS), diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non e’ regolare, poiche’ l’atto e’ stato notificato a mezzo posta presso il procuratore costituito in primo grado, e il piego non e’ stato consegnato personalmente al destinatario dell’atto, ma a persona incaricata di ricevere la notificazione (cio’ e’ indicato nell’avviso di ricevimento ove si legge abbastanza chiaramente anche la parola “impiegato”).
La notifica e’ irregolare in quanto la L. 20 novembre 1982 n. 890, articolo 7, nella formulazione ratione temporis vigente (come modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 813 lettera c) cosi’ dispone: ” Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale da’ notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata e’ a carico del mittente”. Era quindi necessario in questo caso, posto che l’avvocato difensore non e’ una persona giuridica, inviare la comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) e pur non essendo necessaria la produzione della ricevuta di spedizione della C.A.N., detto adempimento doveva essere compiutamente attestato nell’avviso di ricevimento del plico con l’indicazione di tutti i relativi estremi (Cass., 12/07/2018, n. 18472). Leggendo l’avviso di ricevimento (allegato in atti, e riportato in ricorso) si riscontra, invece, che, pur essendovi la sottoscrizione dell’addetto sotto la dicitura “spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n…..”, non vi sono indicati gli estremi della C.A.N. e segnatamente il numero della raccomandata, sicche’ non e’ possibile desumere da detto avviso se effettivamente essa sia stata spedita o se la sottoscrizione dell’agente postale certifichi soltanto l’avvenuta consegna a persona incaricata di ricevere le notificazioni. La notifica deve quindi considerarsi nulla e di conseguenza si evidenzia l’errore del giudice d’appello che avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica al fine di costituire regolarmente il contraddittorio, anziche’ dichiarare la contumacia e proseguire ad esaminare nel merito l’appello.
La nullita’ della notifica dell’atto introduttivo comporta la nullita’ dell’intero procedimento e della sentenza impugnata, per violazione del fondamentale principio del contraddittorio.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione affinche’ previa la regolare instaurazione del contraddittorio proceda ad un nuovo esame.
La Corte d’appello provvedera’ altresi’ alle spese anche del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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