La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione nei confronti del conduttore l’efficacia di titolo esecutivo anche nei confronti del subconduttore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 aprile 2023| n. 9605.

La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione nei confronti del conduttore l’efficacia di titolo esecutivo anche nei confronti del subconduttore

La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest’ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell’articolo 1595, comma 3, del Cc.

Ordinanza|7 aprile 2023| n. 9605. La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione nei confronti del conduttore l’efficacia di titolo esecutivo anche nei confronti del subconduttore

Data udienza 14 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1329/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.C.), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1491 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione nei confronti del conduttore l’efficacia di titolo esecutivo anche nei confronti del subconduttore

RILEVATO

CHE:
– la (OMISSIS) S.r.l. proponeva opposizione all’esecuzione per rilascio intrapresa da (OMISSIS) S.p.A. (in seguito, (OMISSIS) S.C. e oggi, in esito a fusione, (OMISSIS) S.p.A.) in forza di un titolo esecutivo che era costituito da un’ordinanza del Tribunale di Milano con cui si condannava la (OMISSIS) S.r.l. a rilasciare alla predetta banca un immobile sito in (OMISSIS);
– per quanto e’ dato comprendere dal lacunoso ricorso introduttivo, la (OMISSIS) aveva concesso il predetto immobile in locazione finanziaria alla (OMISSIS), che aveva stipulato contratto di sublocazione con la (OMISSIS), la quale sosteneva che la risoluzione del contratto di leasing non poteva pregiudicare il suo godimento, fondato su un subcontratto autonomo, anteriore al provvedimento ordinante il rilascio e autorizzato dalla stessa (OMISSIS);
– il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 737 del 19/2/2016, respingeva l’opposizione della (OMISSIS) e la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Salerno con la sentenza n. 1491 del 4/11/2019, che respingeva l’impugnazione della menzionata societa’;
– avverso tale pronuncia la (OMISSIS) S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;
– resisteva con controricorso (OMISSIS) S.p.A..

La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione nei confronti del conduttore l’efficacia di titolo esecutivo anche nei confronti del subconduttore

CONSIDERATO

CHE:
– con l’unico motivo (formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la ricorrente deduce un vizio di motivazione della sentenza, asseritamente contraddittoria per non aver preso in considerazione l’opponibilita’ del contratto di sublocazione, precedente alla risoluzione del contratto di leasing;
– il ricorso e’ inammissibile per violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ l’esposizione del fatto processuale e’ gravemente lacunosa: difettano elementi essenziali per l’esame del motivo, tra i quali l’indicazione delle doglianze originariamente avanzate col ricorso iniziale e, poi, nel giudizio di merito, le ragioni della decisione del giudice di prime cure (di cui e’ riportato il solo dispositivo); – anche la censura svolta e’ ex se inammissibile;
– in primis, il motivo e’ formulato senza considerare il vigente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, infatti, la ricorrente imputa alla sentenza impugnata un generico vizio di motivazione (comunque insussistente, dato che la motivazione e’, al contrario, perspicua e per nulla contraddittoria) senza individuare fatti decisivi e discussi che sarebbero stati pretermessi dal giudice d’appello;
– in secondo luogo, l’articolo 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, esclude che il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado possa essere proposto per il motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– inoltre, la censura e’ manifestamente infondata (ex articolo 360-bis c.p.c.) perche’ in contrasto col consolidato orientamento di questa Corte sull’efficacia ultra partes (nei confronti di coloro che non vantino un titolo di detenzione autonomo) del titolo esecutivo per rilascio; su una fattispecie analoga, difatti, si e’ recentemente statuito che “La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullita’, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosita’ esplicano l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorche’ quest’ultimo non abbia partecipato al giudizio, ne’ sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell’articolo 1595 c.c., comma 3” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455-02);
– in conclusione, va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso, alla quale consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo, in favore della controricorrente;
– infine, si deve dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’articolo 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis qualora dovuto.

 

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