In tema di esonero dell’esecutore testamentario dal suo ufficio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 aprile 2023| n. 9540.

In tema di esonero dell’esecutore testamentario dal suo ufficio

In tema di esonero dell’esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d’appello, ma la decisione assunta da quest’ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex articolo 111 della Costituzione, mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale; non rileva in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo.

Ordinanza|7 aprile 2023| n. 9540. In tema di esonero dell’esecutore testamentario dal suo ufficio

Data udienza 1 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Successioni – Incarico di esecutore testamentario – Data conclusione – Adempimento legati – Ultroneità attività successive – Reclamo – Non impugnabile per cassazione con ricorso straordinario – Ex art. 111 Cost. – Mancanza caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2116-2022 proposto da:
(OMISSIS), anche quale difensore di se’ stesso elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 01/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie del ricorrente.

In tema di esonero dell’esecutore testamentario dal suo ufficio

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) proponeva reclamo avverso il decreto del 18 ottobre 2021, con il quale il Tribunale di Firenze aveva dichiarato che l’incarico di esecutore testamentario, svolto dal reclamante, a seguito dell’apertura della successione testamentaria di (OMISSIS), si fosse concluso gia’ a far data dal 30 aprile 2008, essendo quindi ultronee tutte le successive attivita’ poste in essere dallo stesso esecutore.
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, con decreto del 29 dicembre 2021 ha respinto il reclamo, compensando le spese di lite.
Rilevava che dalle schede testamentarie con le quali il (OMISSIS) era stato designato esecutore testamentario, si ricavava che il de cuius aveva attribuito determinate somme a favore di alcuni legatari, cosi’ che l’incarico affidato all’esecutore si esauriva nell’adempiere a tali legati, cosa che il (OMISSIS) aveva fatto.
Ne derivava quindi che ormai il suo incarico doveva reputarsi esaurito, palesandosi quindi infondato il reclamo.
2. Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione (OMISSIS), sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie.
(OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso.
3. Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 703 c.c., comma 4, assumendosi che l’amministrazione dell’eredita’ da parte dell’esecutore testamentario si affianca a quella di attuazione delle disposizioni testamentarie, con la conseguenza che deve reputarsi che il ricorrente sia legittimato ad amministrare i beni ereditari.
L’interpretazione restrittiva del Tribunale secondo cui la sua attivita’ si esauriva con l’adempimento dei legati e’ in contrasto con la norma.
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 704 c.c., e cio’ avuto riguardo al fatto che il ricorrente, a seguito dell’apertura della successione, ha assunto la qualita’ di parte in numerosi giudizi nei quali deve pertanto conservare tale qualita’.
La statuizione del Tribunale impugnata impedisce l’esercizio delle azioni giudiziarie che sono in rapporto funzionale con l’espletamento dell’incarico di esecutore.
Il terzo motivo denuncia la lesione del diritto del ricorrente, per omesso esame di un fatto decisivo, quanto alla liquidazione delle spese dell’esecutore, in violazione dell’articolo 712 c.c. Deduce il ricorrente che nel testamento era previsto che l’esecutore aveva il diritto di trattenere l’importo per ogni eventuale spesa che si fosse resa necessaria.
In precedenza, il Tribunale aveva espressamente riservato ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese, con la conseguenza che il decreto impugnato ha di fatto privato il ricorrente del diritto al rimborso delle spese affrontate.
Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla richiesta degli eredi (OMISSIS) di prendere visione del fascicolo di volontaria giurisdizione, instaurando in tal modo un anomalo procedimento di revoca dell’esecutore.
4. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Questa Corte, anche di recente, e nella sua piu’ autorevole composizione, ha ribadito che, in tema di esonero dell’esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del tribunale e’ reclamabile davanti al presidente della corte d’appello, ma la decisione assunta da quest’ultimo non e’ impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorieta’ e definitivita’ in senso sostanziale; non rileva in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell’atto giurisdizionale cui il processo e’ preordinato e, pertanto, non puo’ aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo (Cass. S.U. n. 10107 del 16/04/2021; conf. Cass. n. 24218/2018; Cass. n. 18468/2014).

In tema di esonero dell’esecutore testamentario dal suo ufficio

Fa eccezione la sola impugnativa relativa alle statuizioni in punto di spese del giudizio di revoca, statuizioni che pero’ non risultano specifico oggetto di ricorso ad opera del (OMISSIS).
Ancorche’ il reclamo sia stato deciso dal Tribunale in composizione collegiale, anziche’ dal presidente della Corte d’Appello, come appunto disposto dall’articolo 750 c.p.c., le cui norme sono richiamate anche per la disciplina degli esecutori testamentari, il difetto di competenza ad adottare la decisione sul reclamo non e’ stata pero’ censurata con l’unico rimedio suscettibile di proposizione, e cioe’ con il regolamento di competenza.
Le considerazioni sopra richiamate, in punto di inammissibilita’ del ricorso avverso il provvedimento adottato in materia di esonero dell’esecutore, danno contezza dell’evidente inammissibilita’ dei motivi con i quali si intende contestare la correttezza dell’affermazione del Tribunale circa l’illegittimita’ della affermazione in punto di cessazione anticipata dell’incarico del ricorrente.
Quanto invece alle altre questioni che sono investite dai motivi di ricorso, concernenti la pretesa incidenza della decisione sulla prosecuzione delle azioni intentate dall’esecutore, ovvero sulla asserita negazione del diritto al rimborso delle spese, l’assenza di decisorieta’ del provvedimento impugnato ne preclude, come detto, la ricorribilita’, non senza rilevare che trattasi di questioni, quelle denunciate dal ricorrente, che non risultano espressamente esaminate e risolte dal decreto oggetto di causa, che si e’ limitato semplicemente a rilevare che le attivita’ oggetto del mandato testamentario si erano esaurite, una volta adempiute le obbligazioni previste a titolo di legato nel testamento.
Quanto, poi alla corretta applicazione dell’articolo 704 c.p.c., a mente del quale e’ stato affermato che l’esecutore testamentario, mentre e’ titolare “iure proprio” delle azioni, relative all’esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento e il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, e’ soltanto legittimato processuale, a norma dell’articolo 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all’eredita’ e, cioe’, a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per se’, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui non e’ investito della legale rappresentanza degli eredi del “de cuius”, ma agisce in nome proprio, l’esecutore testamentario assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio e’ necessaria ad integrare il contraddittorio (Cass. n. 5520 del 28/02/2020; Cass. n. 6143/1996, che esclude che la morte dell’esecutore determini l’interruzione del processo nel quale e’ intervenuto).
Tuttavia, la risoluzione delle questioni concernenti gli effetti sui giudizi pendenti dell’intervenuta cessazione dell’incarico per esonero ovvero per esaurimento dei compiti affidatigli, e’ questione che andra’ esaminata e risolta all’interno dei singoli giudizi, senza che possa assegnarsi carattere decisorio in parte qua al decreto impugnato.
Analogamente e’ a dirsi circa la pretesa al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico da parte dell’esecutore, posto che l’articolo 712 c.c. configura, secondo la prevalente dottrina, un diritto di credito vantato direttamente nei confronti dell’eredita’, e quindi nei confronti degli eredi, diritto suscettibile di essere fatto valere in un ordinario giudizio di cognizione, non spettando all’autorita’ giudiziaria, in sede di volontaria giurisdizione provvedere al riguardo, il che conferma l’inidoneita’ del provvedimento gravato a determinare la lesione di un diritto soggettivo del ricorrente con carattere di decisorieta’ e definitivita’.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Poiche’ il ricorso e’ dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

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