In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 aprile 2023| n. 9474.

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (articoli 24 e 111, comma 2, della Costituzione) dell’articolo 8 della legge n. 890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cosiddetto Cad), non a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

Ordinanza|6 aprile 2023| n. 9474. In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale

Data udienza 25 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Istanza di inefficacia – Notifica tramite servizio postale – Mancata consegna al destinatario per rifiuto o assenza temporanea – Prova del perfezionamento mediante la Cad

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18214/2021 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6778/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2022 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale

RILEVATO

Che:
Il (OMISSIS) s.r.l. chiese al Tribunale di Roma di dichiarare l’inefficacia, ex articolo 188 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2 – del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma nel 2005, su ricorso del (OMISSIS) (allora (OMISSIS)), per la somma di Euro 6631,07 a titolo di saldo del conto corrente acceso presso una filiale di (OMISSIS), eccependo che: il decreto ingiuntivo era inesistente in quanto dalla documentazione prodotta emergeva l’insussistenza della sua notificazione per la mancanza del numero di racc. sulla ricevuta di ritorno dell’avviso postale per il mancato inoltro del modello CAD con susseguente mancato perfezionamento del periodo di giacenza di sei mesi relativo al deposito del plico giudiziario; la notificazione non era avvenuta entro il termine di 60 gg. decorrente dal deposito del titolo in cancelleria, data anche l’illeggibilita’ del nome del debitore sulla busta di spedizione e la temporanea assenza del destinatario al momento della notifica.
Il Tribunale rigetto’ il ricorso. Con successiva citazione, la medesima societa’ ripropose la domanda d’inefficacia e d’inesistenza del decreto ingiuntivo, ex articolo 188 disp. att. c.p.c., u.c., con le stesse motivazioni del precedente ricorso.
Con sentenza del 2016, il Tribunale rigetto’ la domanda, osservando che: non ricorrevano i presupposti dell’inefficacia o dell’inesistenza del decreto impugnato; la notificazione del decreto ingiuntivo si era perfezionata a norma dell’articolo 140 c.p.c. con il decorso dei dieci gg. dalla spedizione della racc. al legale rappres. della societa’ debitrice, sicche’ essa, al piu’, avrebbe potuto essere considerata nulla, ipotesi pero’ da escludere in quanto dagli atti emergeva che, dopo essere stata tentata inutilmente presso la sede legale, la notificazione era stata effettuata presso la residenza dell’amministratore della societa’, con deposito della copia dell’atto presso la casa comunale, non essendo stati rinvenuti soggetti idonei a ricevere l’atto, con affissione dell’avviso di deposito e infine con la spedizione della racc. non consegnata per la temporanea assenza del destinatario e depositata presso l’ufficio postale; pertanto, l’eventuale mancanza del numero di racc. sulla ricevuta di ritorno dell’avviso postale avrebbe potuto integrare una mera irregolarita’ dell’atto non incidente sul regolare perfezionamento della notificazione del decreto ingiuntivo e parimenti a dirsi per le violazioni del regolamento postale e per la mancata affissione alla porta dell’abitazione o dell’ufficio, fatto non soggetto alle norme di cui alla L. n. 890 del 1982 (che disciplina le sole notificazioni effettuate dall’ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale). Con sentenza del 30.1.2020, la Corte d’appello ha rigettato il gravame del (OMISSIS) s.r.l., fondato su unico motivo secondo il quale: erroneamente la notificazione del decreto inguntivo non era stata considerata inesistente poiche’ la racc. non era stata recapitata per mancato rinvenimento del destinatario, temporaneamente assente, con successivo deposito dell’atto presso l’ufficio postale; era stata spedita la racc. informativa di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 8, plico rispedito indietro non con la motivazione “atto non ritirato entro 180 gg.”, bensi’ con quella “atto non ritirato”.
La Corte territoriale ha osservato altresi’ che la censura era infondata in quanto correttamente il Tribunale aveva escluso che la notificazione in questione fosse inesistente, atteso il perfezionamento della notifica ex articolo 140 c.p.c., decorsi i dieci gg. dalla spedizione al legale rappres. della societa’ debitrice – dopo un vano tentativo di notifica presso la sede legale – in quanto: era avvenuto il deposito della copia dell’atto presso la casa comunale, con l’affissione alla stessa casa dell’avviso di deposito ed infine con la spedizione di racc. non consegnata per temporanea assenza del destinatario e depositata presso l’ufficio postale; l’eventuale violazione di norme del regolamento postale non incideva sulla validita’ della notificazione; l’inefficacia del decreto ingiuntivo, ex articolo 188 disp. att. c.p.c., puo’ essere fatta valere solo nell’ipotesi di omessa notifica del decreto stesso o di notifica inesistente, cio’ anche nel caso di irregolarita’ determinanti la nullita’ perche’ in tal caso sarebbe esperibile il rimedio dell’opposizione ex articolo 645 c.p.c., o dell’opposizione tardiva, ricorrendone i presupposti.
Il (OMISSIS) s.r.l. ricorre in cassazione con otto motivi, premessa l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite in ordine al contrasto che sarebbe sorto nel seno delle sezioni semplici circa il momento perfezionativo della notificazione di cui all’articolo 140 c.p.c..
Il primo motivo deduce error in procedendo per aver la Corte d’appello ritenuto che la notifica del decreto ingiuritivo non fosse inesistente, essendo state omesse molteplici attivita’ postali in quanto: il plico posta spedito il 23.3.05 era ritornato al mittente il 13.4.05, con l’unico sigillo datario postale apposto sulla busta contenente la comunicazione del deposito dell’atto presso la casa comunale, senza restare in giacenza.
Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto storico principale, discusso tra le parti, riguardante la restituzione immediata della suddetta racc. spedita il 23.3.05, mai rimasto in giacenza presso l’ufficio postale.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’articolo 111 Cost., atteso che l’inesistenza della notificazione comportava lesione del contraddittorio.
Il quarto motivo deduce error in procedendo e nullita’ della sentenza per aver la Corte d’appello escluso anche la nullita’ della notificazione, pur non emergendo la sanatoria della nullita’ per raggiungimento dello scopo attesa la mancata giacenza dell’atto presso l’ufficio postale.
Il quinto motivo denunzia violazione dell’articolo 140 c.p.c., avendo la Corte territoriale ritenuto perfezionata la notificazione nonostante che l’avviso di ricevimento postale non provi la ricezione del plico.
Il sesto motivo denunzia violazione dell’articolo 140 c.p.c., in relazione alla L. n. 890 del 1982, articolo 8, considerando il mancato invio della lettera racc. Il settimo motivo denunzia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982, articolo 40, per non aver la Corte d’appello considerato che tale norma fissa i 30 gg. il periodo di giacenza dei plichi racc.
L’ottavo motivo denunzia violazione degli articoli 100 e 140 c.p.c., non avendo la Corte d’appello esaminato la documentazione postale, applicando principi dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte Cost. n. 3/10.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Al riguardo, va osservato che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneita’ di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio puo’ essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (articolo 24 Cost., e articolo 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, articolo 8, esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., S.U., n. 10012/2021; Cass., n. 34346/2021; Cass., n. 36562/2021).
Nel caso concreto, i vari motivi sono tutti diretti al riesame dei fatti, ovvero a ribaltarne l’interpretazione della Corte d’appello circa la questione delle modalita’ di perfezionamento della notificazione ex articolo 140 c.p.c.. Invero, i giudici di merito hanno ritenuto valida tale notifica, dato il rispetto delle varie modalita’ di legge: mancato rinvenimento del destinatario; spedizione racc. e deposito del plico presso l’ufficio postale e spedizione di ulteriore racc. informativa, escludendo recisamente che la notifica fosse da considerare inesistente, come invocato dal ricorrente.
Se ne deduce altresi’ l’infondatezza dell’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, in ordine al momento di perfezionamento della notificazione per cui e’ causa.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.

 

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