Il termine di prescrizione dell’azione cd. revocatoria penale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 aprile 2023| n. 9458.

Il termine di prescrizione dell’azione cd. revocatoria penale

Il termine di prescrizione dell’azione cd. revocatoria penale, di cui all’art. 192 c.p., decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell’autore del reato, dal momento che con essa si identifica il momento in cui l’azione può essere esercitata, ai sensi dell’art. 2935 c.c., fermo restando che la durata, l’interruzione e la sospensione di tale termine sono disciplinate dalle corrispondenti regole civilistiche, trattandosi pur sempre di azione riconducibile al più ampio genere dell'”actio pauliana”.

Sentenza|6 aprile 2023| n. 9458. Il termine di prescrizione dell’azione cd. revocatoria penale

data udienza 9 gennaio 2023

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26421/2019 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in (OMISSIS), Pec: (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), e Prof. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), Pec: (OMISSIS);
(OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2005/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2023 dal Cons. Dott. ANNA MOSCARINI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELL’ERBA Rosa Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il termine di prescrizione dell’azione cd. revocatoria penale

FATTI DI CAUSA

La societa’ (OMISSIS) s.r.l., creditrice di (OMISSIS) per la restituzione di strumenti musicali dati in prestito d’uso in esecuzione di contratti di sponsorizzazione e della somma di Euro 5000, credito accertato sia in sede civile sia in sede penale a seguito della costituzione della societa’ quale parte civile nel procedimento a carico del (OMISSIS) per appropriazione indebita, convenne in giudizio davanti il Tribunale di Bologna il (OMISSIS) e la moglie (OMISSIS) perche’ fosse accertata la nullita’ o l’inefficacia del fondo patrimoniale costituito su beni di loro proprieta’, facendo valere gli articoli 192-194 c.p..
Istituito il contraddittorio con i convenuti, il Tribunale adito accolse l’eccezione di prescrizione dell’azione da loro sollevata, essendo decorsi cinque anni dal momento in cui dell’atto dispositivo era stata data pubblicita’ e ritenne non conferente il richiamo alla fattispecie della revocatoria penale di cui agli articoli 192-194 c.p., sul presupposto della loro applicabilita’ ai soli crediti per spese di lite.
La Corte d’Appello di Bologna, adita dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l., con sentenza del 25/6/2019, ha accolto il gravame ritenendo che vi fossero tutti gli elementi per l’operativita’ degli articoli 192 e 194 c.p.c., applicabili alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali; in forza di tali disposizioni, disciplinanti la revocatoria penale, il cui termine di prescrizione decorre non dal compimento dell’atto dispositivo ma dalla declaratoria di colpevolezza dell’autore del reato, e sul presupposto che l’atto dispositivo fosse stato compiuto in frode, ha dichiarato l’inefficacia nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.l. dell’atto dispositivo, con condanna dei coniugi al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Avverso la sentenza i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo.
Ha resistito la (OMISSIS) s.r.l. con controricorso.
La causa e’ stata fissata per la trattazione in pubblica udienza in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112 c.p.c., articolo 163 c.p.c., n. 4, articoli 183, 345 c.p.c. e articolo 194 c.p.c., nonche’ degli articoli 2901, 2903, 2904 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e deducono il vizio di ultrapetizione della sentenza per avere la Corte d’Appello ravvisato i presupposti della revocatoria penale ex articolo 194 c.p., nonostante la (OMISSIS) non avesse mai dichiarato di agire ex articolo 194 c.p., ne’ tantomeno avesse chiesto di accertare l’inefficacia del fondo patrimoniale ex articolo 194 c.p., con conseguente erroneita’ del rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione intrapresa invece ai sensi dell’articolo 2901 c.c., e sostenendo erroneamente che, in presenza di una condanna penale o di sentenza di fallimento, le norme sulla revocatoria ordinaria sono superate e integrate ex lege dalle disposizioni di cui all’articolo 194 c.p. e L. Fall., articolo 67.
Il primo rilievo, che attiene al dedotto vizio di ultrapetizione ex articolo 112 c.p.c., e’ infondato in quanto dall’impugnata sentenza emerge come l’originaria attrice (OMISSIS) (odierna controricorrente) abbia sin dal primo grado del giudizio o invocato l’applicazione delle disposizioni sulla revocatoria penale, deduzione dal giudice di prime cure ravvisata “inconferente” sul “presupposto che le suddette norme si riferirebbero unicamente ai crediti per spese di giustizia”. Il riferimento e’ testualmente riportato dai ricorrenti, a p. 6 del ricorso, ove si menziona espressamente “il richiamo compiuto da parte attrice nelle note conclusive alle norme penali (articoli 192-194 c.p.).
Da cio’ consegue che la censura ex articolo 112 c.p.c., e’ infondata per tabulas e non e’ d’altro canto idoneamente censurata la motivazione della Corte di merito che, andando di contrario avviso rispetto al giudice di prime cure, ha ritenuto che la fattispecie fosse sussumibile sotto gli articoli 192-194 c.p..
La seconda censura, relativa alla ritenuta integrazione, ai fini della individuazione del regime di prescrizione dell’azione, della disciplina della revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c., con quella della revocatoria penale ex articolo 194 c.p., e dunque alla ritenuta rilevanza della condanna penale nei confronti del (OMISSIS) ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, e’ pure infondata.
Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto che a fronte di contratti di sponsorizzazione e comodato dei beni stipulati in data 19 febbraio 2010 e della costituzione del fondo avvenuta in data 4 maggio 2012, debba trovare applicazione l’articolo 194 c.p.c., che prevede l’inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato e degli atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato; in secondo luogo la corte di merito ha, difformemente dal giudice di prime cure, ritenuto che il termine di prescrizione dell’azione revocatoria penale decorra dalla data di declaratoria di colpevolezza dell’autore del reato e non gia’ da quella del compimento dell’atto di disposizione contestato, con la conseguenza che la dichiarazione di colpevolezza e’ il presupposto per la concreta operativita’ dell’invocata inefficacia; tale disciplina va integrata con le previsioni di cui all’articolo 2904 c.c., che fa salve le disposizioni sull’azione revocatoria in materia penale.
Nell’impugnata sentenza la corte di merito si e’ conformata al consolidato indirizzo di questa Corte che, in particolare con le pronunce n. 23158 del 2014 e n. 28426 del 2021, ha chiarito la natura dell’azione revocatoria penale.
La cd. “revocatoria penale”, speciale ipotesi di inefficacia dell’atto di disposizione a titolo gratuito contemplata all’articolo 192 c.p. a garanzia – tra l’altro – dei crediti risarcitori spettanti al soggetto danneggiato dal reato, non costituisce oggetto di un’azione “ad hoc”, ma puo’ essere fatta valere nei giudizi sia in via principale che incidentale, e, inoltre, come mera eccezione, anche in via riconvenzionale (Cass., 31/10/2014, n. 23158), e non richiede la prova dei presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria ex articolo 2901 c.c., in quanto strumento di tutela patrimoniale rafforzata, rispetto a quella ordinaria civilistica, della vittima nel tempo successivo al reato (v. Cass., 15/10/2021, n. 28426).
Essa si inscrive in un nucleo minimo di istituti che proteggono la vittima nel tempo successivo o immediatamente precedente il reato, al contempo assolvendo una funzione sia deterrente sia retributiva (Cass., n. 2315/2014; e conformemente, Cass., n. 28426/2021).
Il fondamento dell’istituto risiede nella esigenza “di approntare uno strumento mediante il quale riuscire a neutralizzare gli atti fraudolenti compiuti dal reo e finalizzati al depauperamento del patrimonio in pregiudizio del creditore: donde la necessita’ di predisporre una tutela piu’ rafforzata rispetto a quella ordinaria civilistica, come si desume dal fatto che lo stesso articolo 2904 c.c., a chiusura della sezione dedicata all’azione revocatoria, fa salve le disposizioni dettate su tale istituto in materia fallimentare e in materia penale” (Cass., 3, n. 28426 del 15/10/2021). Si tratta, dunque, di uno “strumento ulteriore e complementare rispetto ai normali mezzi civilistici conservativi di cui agli articoli 2900 c.c. e segg., quali le azioni revocatoria e surrogatoria, “dalle quali l’inefficacia in esame si distingue nel senso di una maggiore intensita’ – e per quella degli atti a titolo gratuito successivi, nel sostanziale automatismo nella tutela civilistica del creditore, quale completamento della risposta sanzionatoria dell’ordinamento al reato e tentativo di limitarne gli effetti patrimoniali negativi per le vittime, quale forma di ristoro, per quanto possibile in forma specifica o altrimenti per equivalente, dello status quo ante della loro sfera giuridica, illecitamente turbata, sminuita o stravolta” (cosi’ Cass., n. 2315/2014, testualmente riportata da Cass., n. 28426 del 2021). Per altro verso si e’ notato che “nessuna ragione di tutela si puo’ rinvenire in favore dei beneficiari di quegli stessi atti nella comparazione con le prioritarie esigenze del creditore per il risarcimento del danno cagionato dal reato stesso: a fronte di un incremento del proprio patrimonio privo, per definizione, di corrispettivo, quale e’ quello del beneficiario di quell’atto, deve trovare considerazione assolutamente preferenziale invece l’esigenza di ristorare il patrimonio del danneggiato dal reato, vulnerato da una condotta illecita e punita con la piu’ grave delle sanzioni pubblicistiche e quindi affetta dalla considerazione del massimo disvalore possibile per l’intero ordinamento” (v. Cass., n. 2315/2014, riportata testualmente da Cass., n. 28426 del 2021″).
Orbene, nell’impugnata sentenza la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, nonche’ dell’articolo 2935 c.c., poiche’, dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti di cui all’articolo 194 c.p., ha fatto decorrere la prescrizione dell’azione revocatoria non dal compimento dell’atto di disposizione contestato, bensi’ dalla data di declaratoria di colpevolezza dell’autore del reato, cosi’ escludendo che la prescrizione fosse maturata. Statuizione del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte la quale, nel definire i presupposti della revocatoria penale, ne ha ricondotto l’operativita’ al momento di dichiarazione della colpevolezza e non anche a quello di compimento dell’atto: a differenza dell’azione revocatoria ordinaria, nel caso di atti posti in essere dal responsabile di un atto colpito dal disvalore penale, l’inefficacia dell’atto non puo’ che essere ricondotta al momento in cui l’ordinamento sancisce la colpevolezza dell’autore del reato. La sentenza impugnata e’, pertanto, sul punto conforme a quanto statuito da Cass., 3, n. 23158 del 31/10/2014, secondo cui “Presupposto per l’esercizio dell’azione revocatoria penale ex articolo 192 c.p., e’ la declaratoria di colpevolezza dell’autore del reato, sicche’ il termine di prescrizione dell’azione decorre dalla data cui risale tale declaratoria e non da quella del compimento dell’atto di disposizione contestato, poiche’ solo con la prima si identifica il momento in cui l’azione, ai sensi dell’articolo 2935 c.c., puo’ essere utilmente esercitata, fermo restando che la durata di tale termine, nonche’ la sua interruzione e sospensione, sono disciplinate dalle regole dettate in via generale dal codice civile in materia di prescrizione, in quanto l’azione in esame e’ pur sempre riconducibile al piu’ ampio genere della “actio pauliana”.
Conclusivamente il ricorso e’ rigettato e i ricorrenti condannati a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.200 (oltre Euro 200 per esborsi), piu’ accessori di legge e spese generali al 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

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