Il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 marzo 2023| n. 9071.

Il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta.

Ordinanza|31 marzo 2023| n. 9071. Il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative

Data udienza 13 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Banca – Conto corrente – Addebito – Spese e commissioni illegittime – Ripetizione d’indebito – Fideiussioni – Contratto autonomo di garanzia – Contratto base – Nullità – Garante – E’ legittimato a proporre eccezioni sulla nullità anche parziale del contratto base

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33452/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimato –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO n. 425/2019 depositata il 16/09/2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:
1. – (OMISSIS) ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del (OMISSIS) S.p.A., contro la sentenza del 16 settembre 2019, con cui la Corte d’appello di Lecce, pronunciando in totale riforma della sentenza impugnata, resa tra le parti dal Tribunale di Taranto, ha respinto la domanda dell’odierno ricorrente volta alla ripetizione dell’indebito derivante dall’addebito su due conti correnti accesi da (OMISSIS) a r.l. di interessi anatocistici, spese e commissioni non dovute, indebito da sottrarsi al complessivo ammontare dei saldi passivi di 137.158,77 Euro e 157.809,24 Euro maturati su tali conti, il cui importo la banca creditrice aveva riscosso dal fideiussore della societa’ debitrice (OMISSIS), il quale aveva poi ceduto il suo credito da ripetizione di indebito al (OMISSIS).
2. – Il (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso e deposita memoria.
CONSIDERATO CHE:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1421 c.c., in relazione all’articolo 360 c.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per non aver rilevato d’ufficio la nullita’ delle fideiussioni recanti clausole frutto di un’intesa anticoncorrenziale, secondo quanto stabilito da Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1283, 1419, 1418, 1421, 1343, 1939, 2033 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 e articolo 111 Cost..
RITENUTO CHE:
4. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.
Premesso che il contratto stipulato tra le parti e’ stato qualificato come contratto autonomo di garanzia, con statuizione sul punto passata in giudicato, ed in disparte la questione se il principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, possa al riguardo trovare applicazione, e’ difatti agevole rilevare che il rilievo officioso in sede di impugnazione di una nullita’ contrattuale non eccepita dall’interessato intanto e’ prospettabile, in quanto non richieda accertamenti fattuali preclusi, come di certo e’, evidentemente, nel giudizio di legittimita’ (v. a mero titolo di esempio Cass. 19 febbraio 2020, n. 4175): e, nel caso in esame, soltanto in questa sede e’ stata prospettato l’assunto secondo cui il contratto in questione conterrebbe clausole riproducenti quelle contenute nel modello ABI, sanzionate come frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza dal noto provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005.
4.2. – E’ fondato invece il secondo mezzo.
La Corte territoriale ha affermato che, in caso di contratto autonomo di garanzia, “il garante non potra’ opporre alcuna eccezione attinente alla validita’ ed efficacia del contratto da cui deriva l’obbligazione principale, a meno che lo stesso non sia nullo per contrarieta’ a norme imperative o illiceita’ della causa, tra cui non e’ certo ricompresa la pattuizione di interessi tra le e persino anatocistici”.
Tale affermazione, che effettivamente si rinviene in Cass. 25 agosto 2017, n. 20397, e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044, e’ stata pero’ motivatamente superata da Cass. 10 gennaio 2018, n. 371, con l’affermazione del principio, che qui si ribadisce ed al quale si atterra’ la Corte territoriale in sede di rinvio, secondo cui: “Nel contratto autonomo di garanzia, il garante e’ legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullita’ anche parziale del contratto base per contrarieta’ a norme imperative. Ne consegue che puo’ essere sollevata nei confronti della banca l’eccezione di nullita’ della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta”.
5. – Il primo motivo e’ dichiarato inammissibile ed il secondo accolto, la sentenza impugnata e’ cassata in relazione a detto motivo e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che si atterra’ a quanto dianzi indicato e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

 

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