Nel procedimento di revisione del provvedimento che ha sancito l’obbligo dell’ascendente di fornire ai genitori i mezzi necessari

Corte di Cassazione, civile,
Sentenza|30 marzo 2023| n. 8980.

Nel procedimento di revisione del provvedimento che ha sancito l’obbligo dell’ascendente di fornire ai genitori i mezzi necessari

Nel procedimento di revisione del provvedimento che ha sancito ex art. 316-bis c.c. l’obbligo dell’ascendente di fornire ai genitori i mezzi necessari ad adempiere i doveri di mantenimento verso i figli, ancorché non si configuri un rapporto di litisconsorzio necessario fra tutti gli ascendenti di pari grado, questi ultimi possono essere chiamati in giudizio quali coobbligati in astratto al fine di estendere ai medesimi le conseguenze dell’inadempimento, volontario o meno, dei doveri economici genitoriali, quand’anche gli stessi ascendenti non abbiano preso parte all’originario procedimento, del quale quello di modifica non rappresenta prosecuzione o altro grado di giudizio.

Sentenza|30 marzo 2023| n. 8980. Nel procedimento di revisione del provvedimento che ha sancito l’obbligo dell’ascendente di fornire ai genitori i mezzi necessari

Data udienza 21 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Oneri dei genitori verso i figli – Obbligazione degli ascendenti – Natura sussidiaria – Onere del giudice di individuare la misura complessiva degli alimenti in base ai bisogni dell’alimentando e alle condizioni economiche dei soggetti tenuti – Esclusione del litisconsorzio necessario – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26834-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO ROMA, nel proc.to n. 51777-2017, depositato il 08/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

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fatto

La Corte d’appello di Roma, con decreto n. 317/2019, ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS), in proprio e quale erede del defunto coniuge (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS), avverso decreto del Tribunale di Velletri del 22/6/2017, di rigetto dell’opposizione proposta, con ricorso del 20/4/2016, dalla (OMISSIS) avverso decreto, ex articolo 148 c.c. (poi articolo 316 bis c.c., a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 4 Decreto Legislativo n. 154/2013) del 29/10/2010, con il quale il Tribunale di Velletri aveva posto a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS) (ascendenti paterni) il pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di Euro 200,00 mensili, quale quota parte della somma di Euro 350,00 posta a carico di (OMISSIS), coniuge separato e padre del minore (OMISSIS), domiciliato presso la madre, a titolo di contributo al mantenimento di (OMISSIS). L’ordine giudiziario nei confronti degli ascendenti diretti del padre del minore si era reso necessario in quanto (OMISSIS), da tempo, si era reso inadempiente nel pagamento dell’assegno per il contributo al mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale e i redditi percepiti dalla madre non sono sufficienti al mantenimento del minore.
I giudici di appello hanno osservato che: a) essendo stato proposto oltre i termini previsti dall’articolo 148 3 comma c.c., il ricorso andava qualificato come istanza di modifica e revoca delle condizioni economiche regolamentate da decreto sicche’, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, non poteva estendersi il contraddittorio anche a (OMISSIS), madre di (OMISSIS), rimasta estranea procedimento conclusosi con l’emissione del decreto ex articolo 148 c.p.c., non tempestivamente opposto; b) le condizioni economiche della (OMISSIS) erano rimaste pressocche’ immutate, in quanto il lieve incremento reddituale era stato compensato dalle maggiori esigenze materiali connaturate alla crescita del minore (ormai di anni diciassette e mezzo); c) la situazione economica della reclamante non era peggiorata, avendo la stessa incrementato il gia’ cospicuo patrimonio immobiliare a seguito della morte del marito e della mancata accettazione dell’eredita’ paterna da parte del figlio (OMISSIS).

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Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato il 3/9/2019, affidato a due motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso, notificato il 14/10/2019).
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 30368/2022, ha ritenuto di rinviare la causa per la trattazione in pubblica udienza, in relazione alla questione, posta con il secondo motivo di ricorso, relativa alla domanda della reclamante nonna paterna (parte immediatamente coinvolta nella vicenda familiare relativa all’assegno per il mantenimento del figlio minore, in qualita’ di ascendente tenuto a contribuire per il mantenimento del minore), di estensione dell’obbligo di versamento del contributo al mantenimento del nipote anche alla nonna materna, con conseguente istanza di chiamata in causa di quest’ultima, richiesta disattesa dal giudice di merito, sul presupposto della mancata partecipazione all’originario giudizio dell’ascendente materno, rilevando che la questione, in ordine alla possibilita’ dell’ascendente di parte paterna di proporre domanda di revisione della decisione, che gli ha imposto il versamento del contributo, deducendo circostanze relative alla ripartizione del carico anche nei confronti dell’ascendente di parte materna, che non ha partecipato al procedimento sfociato nel provvedimento di cui si chiede la modifica, sia meritevole di essere approfondita.
La causa e’ stata rimessa all’udienza pubblica del 21/3/23.
Il P,G. ha depositato conclusioni scritte, cui la parte ricorrente ha replicato con memoria.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo la violazione degli articoli 316 bis c.c., 2697 c.c. 112 e 115 c.p.c. nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 1 comma nr 3 e 5 c.p.c., deducendo che, promosso da parte della ricorrente il giudizio di modifica e/o revoca provvedimento con il quale veniva imposto agli ascendenti l’obbligo di contribuzione per il mantenimento del nipote, la resistente avrebbe dovuto proporre domanda riconvenzionale o appello incidentale per affermare il diritto all’assegno a carico dei nonni paterni, e che, inoltre, vi sarebbe stata la non corretta valutazione da parte della Corte delle condizioni economico-patrimoniali di (OMISSIS); b) con il secondo motivo, la violazione degli articoli 148 c.c. (ora 316 bis cc) e dell’articolo 102, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte di Appello omesso ogni statuizione sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della nonna materna (OMISSIS).
2. Il P.G. nelle conclusioni scritte ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando, in particolare quanto al secondo motivo (avendo concluso per l’inammissibilita’ del primo), che: a) l’obbligazione degli ascendenti dei genitori, qualora entrambi non siano in grado di adempiere al loro dovere di mantenimento, primario, di mantenimento dei figli, e’ obbligazione sussidiaria che sorge a seguito di provvedimento giurisdizionale e, fra gli ascendenti di pari grado, l’obbligazione e’ “solidale”, ex articolo 1294 c.c., ma non necessariamente paritaria, essendo proporzionale alle capacita’ economiche di ogni ascendente (arg. ex articoli 438, comma 2, e 441 c.c.; b) l’ascendente evocato, ex articolo 316 comma 2 c.c. ben puo’ chiedere, anche mediante chiamata in causa, che l’onere venga distribuito anche con gli altri ascendenti, coobbligati solidali, come il genitore (o i genitori) non in condizioni di adempiere puo’ domandare la contribuzione a tutti gli ascendenti del figlio; c) l’accertamento dell’esistenza di un coobbligato solidale avrebbe potuto essere svolto anche nell’ambito di un giudizio di revisione dell’originario provvedimento del 2010 (Cass., 22930/2017), ma non potendosi parlare di un litisconsorzio necessario tra gli ascendenti (Cass. 18451/2022) il giudice non poteva ordinare alcuna integrazione d’ufficio e la (OMISSIS), che aveva promosso il procedimento, non aveva evocato in giudizio da subito anche l’altra nonna; d) nella specie, la (OMISSIS) aveva solo chiesto la chiamata in causa della nonna materna in primo grado, ma il giudice ha ritenuto di non autorizzarla e tale decisione, discrezionale, non puo’ essere sindacata dal giudice di legittimita’ (Cass. 2331/2022), ben potendo comunque la parte gravata dalla contribuzione agire in via autonoma nei confronti dell’altra coobbligata, per sentire accertare l’eventuale quota di regresso spettantele in ragione della comparazione tra le rispettive disponibilita’ ed i bisogni del nipote.
3. La prima censura e’ inammissibile, sia perche’ pone questioni di merito non sindacabili in questa sede di legittimita’ sia perche’ non si comprende neppure il senso del vizio dedotto, atteso che la parte beneficiaria di un provvedimento passato in giudicato, sia pure nei limiti del giudicato rebus sic stantibus, non ha l’onere, in un procedimento di revisione per circostanze sopravvenute, di formulare domande riconvenzionali o gravami incidentali per potere continuare a giovarsene.

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4. La seconda censura e’ infondata.
4.1. Occorre partire dal dato normativo di riferimento.
Prima della Riforma del 2013, il concorso negli oneri dei genitori verso i figli era disciplinato dall’articolo 148 c.c., che disponeva: “I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimita’, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, puo’ ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione e’ regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento”.
Con la Riforma sulla Filiazione di cui a Decreto Legislativo n. 153/2013, e’ stato introdotto l’articolo 316 bis c.c. (Concorso nel mantenimento): “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita’, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, puo’ ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione e’ regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento”.
La Riforma c.d. Cartabia, Decreto Legislativo n. 149 del 2022, ha disposto la modifica dei commi 2,4 e 5, che cosi’ ora recitano: “In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, puo’ ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione e’ regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime forme, la modificazione e la revoca del provvedimento”.
Tale modifica e’ in vigore, per effetto della l. 197 del 2022 (decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, articolo 35, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, comma 380, ossia legge di Bilancio 2023), dal 28/2/2023 (anziche’ dal 30/6/2023): “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

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Puo’ essere utile anche un richiamo alla normativa sugli alimenti, considerato che all’obbligo di prestare gli alimenti, da assegnare in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli (articolo 438, comma 2, c.c.), sono tenuti, per quanto qui interessa, ex articolo 433 c.c. “i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi”.
L’articolo 441 (Concorso di obbligati), in particolare, recita: “Se piu’ persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte, l’obbligazione stessa e’ posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorita’ giudiziaria secondo le circostanze “.
L’articolo 443, comma 3, stabilisce poi che l’autorita’ giudiziaria puo’ porre temporaneamente l’obbligazione alimentare a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri (analoga disposizione si ritrova nell’articolo 446, con riguardo all’assegno che in via provvisoria puo’ adottare il Presidente del Tribunale).
4.2. La giurisprudenza di legittimita’ e’ intervenuta piu’ volte sul disposto del vecchio articolo 148 c.c. e sull’articolo 316 bis c.c., chiarendo quali fossero le caratteristiche dello speciale procedimento per decreto, previsto nelle predette disposizioni, ai fini di ottenere la condanna degli ascendenti del genitore ritenuto inadempiente.
Cosi’, nella sentenza n. 3402 del 1995, si e’ affermato: “L’obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicche’, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacita’ di lavoro, salva la possibilita’ di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinche’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti e’ subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore e’ in grado di mantenerli”. In motivazione, si e’ chiarito che l’obbligazione posta a carico degli ascendenti dall’articolo 148 dovesse essere ” considerata come assolutamente eccezionale, e consentita, peraltro, non gia’ a tutela del coniuge del proprio discendente, bensi’ soltanto a favore dei suoi figli”, cosicche’ “prima di dichiarare i nonni tenuti a concorrere al mantenimento dei nipoti, avrebbero dovuto valutare le condizioni economiche della madre dei minori”. Si e’ poi precisato, in ordine alla questione posta nel ricorso per cassazione circa l’estensione dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei nipoti anche agli altri due nonni (materni), nell’ipotesi in cui ricorressero tutti i presupposti di legge per chiamare gli ascendenti a concorrere al mantenimento dei nipoti, che “tale obbligo sussiste a carico di tutti gli ascendenti dello stesso grado (e, quindi nella specie, sia a carico dei nonni paterni, sia di quelli materni), proprio perche’ – come e’ stato gia’ rilevato -, l’obbligo posto dall’articolo 148 a carico degli ascendenti non risponde affatto ad una logica di tipo fideiussorio delle obbligazioni incombenti ai congiunti dello stesso sangue, bensi’ al ben diverso principio della tutela dei minori (principio cardine di tutto il nostro diritto di famiglia) quando al loro mantenimento non possano provvedervi (in tutto o in parte) i genitori, ma possano provvedervi gli ascendenti”, cosicche’ “l’analogia con la disciplina della ripartizione degli oneri tra coniugi rispetto al mantenimento dei figli comporta che, come ad esso sono tenuti entrambi i coniugi, cosi’ al medesimo – ove ne sussistano i presupposti – siano tenuti tutti e quattro i nonni (e, piu’ in generale, tutti gli ascendenti di pari grado), sempre secondo il medesimo criterio di ripartizione basato sulla proporzione alle rispettive condizioni economiche proprie di ciascuna delle due coppie di nonni”.
La natura sussidiaria dell’obbligazione degli ascendenti e’ stata successivamente ribadita (Cass. 20509/2010 e 10419/2018, conf. a Cass. 3402/1995, con la precisazione che gli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore e’ in grado di mantenerli, “cosi’ come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilita’ di reperire attivita’ lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo”).
In relazione all’obbligazione dei genitori verso i figli, anche maggiorenni, laddove non abbiano ultimato il loro processo formativo e raggiunto una autosufficienza economica, questa Corte (Cass. 18451/2022) ha poi chiaramente affermato che ” Nel giudizio proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di uno solo dei genitori per il proprio mantenimento, l’altro genitore non e’ litisconsorte necessario, non essendo l’obbligazione dedotta in giudizio obbligazione solidale -si legge in motivazione ” non potendo il figlio pretendere che da ciascuno di essi il dovuto-“. Tuttavia, una volta individuata la misura dell’assegno, il carico non puo’ che ripartirsi fra i genitori in proporzione delle rispettive sostanze e possibilita’; ne consegue che il giudice del merito e’ tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi i genitori, per ripartire il peso dell’assegno a carico di ciascuno” (si era espressa per la natura solidale dell’obbligazione dei genitori di mantenimento dei figli Cass. 15063/2000).

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E’ stato del pari escluso che il vincolo tra i coobbligati alla prestazione degli “alimenti” abbia natura “solidale”, essendosi affermato che si tratta, semmai, di obbligazione “parziaria”, considerato che le distinte prestazioni sono commisurate alle condizioni economiche dei singoli obbligati (Cass. 3901/1968), cosicche’ l’alimentando non puo’ pretendere da uno solo dei soggetti obbligati l’intero, dovendo la domanda essere limitata alla parte della prestazione dovuta dal singolo debitore, anche in rapporto alle condizioni economiche dell’obbligato, e che l’azione di regresso verso gli altri coobbligati da parte del debitore singolo e’ prevista solo in ipotesi specifiche (articoli 443, comma 3, e 446 c.c.). Cosi’, nella pronuncia n. 1767/1986, questa Corte ha affermato che “nel concorso di piu’ obbligati alla prestazione alimentare, ai sensi dell’articolo 441 c.c., il giudice non e’ tenuto a ripartire fra i coobbligati in eguale misura l’assegno valutato sufficiente, allo stretto necessario, per il sostentamento dell’alimentando, ma deve porre a carico di ciascuno di essi una parte della prestazione stessa, in proporzione della sua capacita’ economica, e sempreche’ tutti abbiano tale capacita’ economica, sia pur diversamente graduata. Viceversa, nell’ipotesi in cui tutti i coobbligati, eccetto uno, non siano in grado di sopportare l’onere “pro parte”, l’obbligazione puo’ essere posta in tutto o in parte a carico dell’unico obbligato economicamente capace”. In sostanza, nella prestazione alimentare l’impegno di ciascun soggetto chiamato a somministrare gli alimenti non e’ predeterminato nella misura e il giudice dovra’ prima individuare la misura complessiva degli alimenti dovuta in ragione al rapporto tra i bisogni dell’alimentando e le condizioni economiche dei soggetti chiamati a fornire tutela e poi ripartila tra i diversi coobbligati sulla base della diversa idoneita’ degli stessi a prestare supporto.
In linea con la suddetta qualificazione dell’obbligazione alimentare come parziaria, si e’ escluso che il giudizio implichi un litisconsorzio necessario tra i diversi coobbligati (Cass. 2510/1956; Cass. 2477/1962: “Non si ha litisconsorzio necessario nell’ipotesi di piu obbligati nello stesso grado alla corresponsione di alimenti”).
4.3. Deve essere rilevato, in generale, che l’obbligazione e’ solidale dal lato passivo quando piu’ debitori sono tenuti tutti ad una sola prestazione, in modo che l’adempimento di uno libera tutti, essendone presupposti la pluralita’ di soggetti omogenei e l’identita’ della prestazione da eseguire cui corrisponde un interesse comune, mentre l’obbligazione e’ parziaria (da lato passivo che qui interessa) quando, pur nell’unita’ del vincolo obbligatorio, ogni singolo obbligato e’ tenuto esclusivamente per una quota parte dell’intera prestazione.
In ogni caso, non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale in caso di obbligazioni solidali.
Invero, ad es., in relazione alla responsabilita’ degli amministratori di societa’, si e’ da tempo affermato che l’azione di responsabilita’ sociale non va necessariamente proposta contro tutti gli amministratori e sindaci, trattandosi di responsabilita’ solidale e di scindibilita’ dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido, con conseguente instaurazione di un litisconsorzio “facoltativo”: “in tema di responsabilita’ degli amministratori di societa’, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralita’ di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralita’ di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l’inscindibilita’ delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori” (Cass. 21567/2017; Cass. 21497/2020).
E si e’ quindi chiarito che, in tema di obbligazioni solidali, anche se, di regola, ai sensi dell’articolo 1306 c.c., la solidarieta’ passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo possibile la scissione del rapporto processuale, tuttavia, “quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilita’ di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario” (Cass. 34899/22, ove si e’ escluso che tale situazione, nella fattispecie in esame, si fosse verificata in quanto uno dei condebitori convenuti aveva esercitato azione di regresso nei confronti dell’altro, si’ che la decisione di rigetto della domanda risarcitoria pronunciata sull’appello proposto da uno solo dei due convenuti non poteva non estendersi all’altro, travolgendo l’intera decisione di primo grado; cfr. anche Cass. 22984/2022: ” In tema di obbligazioni solidali, l’eccezione in senso stretto – quale e’ quella di prescrizione – sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorche’ chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell’ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessita’ di un’unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa”).
Occorre poi, sempre in generale, ribadire che la sussistenza di un rapporto unico con pluralita’ di soggetti e’ questione di diritto sostanziale, che viene risolta, di volta in volta, cercando di individuare quand’e’ che una sentenza, ai sensi dell’articolo 102 c.p.c., sia inutiliter data, perche’ resa in assenza di alcune delle parti “in confronto” delle quali avrebbe dovuto essere pronunciata (Cass. Sez.Un. 15454/2013), occorrendo anche tenere presente che “l’attuazione dei principi del giusto processo, di cui alla Cost., articolo 111, impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso” (Cass. Sez.Un. 11523/2013).
5. Orbene, nella fattispecie in esame, la norma di riferimento e’ dunque l’articolo 316 bis c.c. (che ha sostituito senza sostanziali modifiche l’articolo 148 cc), a tenore del quale quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita’, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
La giurisprudenza formatasi su tale disposizione ha affermato che l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinche’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti e’ subordinata e, quindi, “sussidiaria” rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore e’ in grado di mantenerli; cosi’ come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilita’ di reperire attivita’ lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass. 10419/2018, 19015/2011, 20509/2010 e 3402/1995).
Dunque l’obbligazione “solidaristica, sussidiaria e subordinata”, non solidale, grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economico (Cass. 251/2002). Si e’ precisato, in motivazione, respingendosi il motivo di ricorso relativo alla pretesa che il giudizio si svolgesse nel contraddittorio necessario anche degli altri ascendenti materni, che ” l’obbligazione di cui all’articolo 148 c.c. investa, piu’ che mai – anche se senza che si configurino gli estremi del litisconsorzio necessario – tutti gli ascendenti di pari grado che risultino in vita, indipendentemente da chi sia il genitore che, volta a volta, crei la insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici, e percio’ il costituirsi del presupposto di operativita’ dell’articolo 148 c.c.; ascendenti i quali saranno tenuti ciascuno di essi, in ragione della situazione di necessita’ cui concretamente ovviare, fino alla concorrenza delle rispettive condizioni economiche e della possibilita’ del soddisfacimento dei personali bisogni i quali sono pur sempre da interpretarsi alla luce della inesistenza di specifici e concreti modelli normativi di solidarieta’ al di fuori della famiglia c.d. “nucleare””.
Viene prospettato, nell’ordinanza interlocutoria, che, pur non potendosi configurare sul piano processuale un rapporto di litisconsorzio necessario di tutti gli ascendenti, gli stessi ben possono essere tutti chiamati in giudizio a concorrere, ricorrendo i presupposti di legge, al mantenimento dei nipoti nel caso di impossibilita` volontaria o non dei genitori involgendo l’obbligo di mantenimento su tutti gli ascendenti di pari grado.
Nel caso di specie, e’, tuttavia, pacifico che, nell’originario procedimento ex articolo 148 c.c., definito nel 2010 in assenza di opposizione, con giudicato rebus sic stantibus, solo ai nonni paterni e’ stato imposto di fornire al genitore che provvedeva a mantenere il minore i mezzi necessari (nella forma della versamento di parte del contributo al mantenimento che avrebbe dovuto essere corrisposto dal coniuge) per l’adempimento dei doveri nei confronti del figlio.
Si tratta di provvedimento che, come riconosciuto dalla decreto della Corte di Appello, pur passato in giudicato e’ sempre soggetto ad istanza di tutti i soggetti interessati (figli coniugi e ascendenti debitori) a revisione per sopravvenuti motivi, come nella specie avvenuto.
In tale sede, la (OMISSIS) non ha evocato in giudizio anche la nonna materna, limitandosi a chiederne la chiamata in causa.
La Corte d’appello, sulla domanda, reiterata in sede di gravame, della reclamante nonna paterna di estensione dell’obbligo di versamento del contributo al mantenimento del nipote anche alla nonna materna, con conseguente istanza di chiamata in causa di quest’ultima, ha, come gia’ detto, disatteso tali richieste sul presupposto della mancata partecipazione all’originario giudizio dell’ascendente materno.
Tale motivazione va corretta, ex articolo 384 c.p.c., nel senso che, in sede di richiesta di revisione o modifica del provvedimento, quale quella nella specie esperita dalla (OMISSIS) (la quale non ha attivato nei termini di legge lo speciale procedimento di opposizione al decreto), potevano comunque anche essere chiamati a partecipare soggetti diversi da quelli che avevano preso parte all’originario procedimento, avente oggetto diverso (cfr. Cass. 22930/2017, in tema di sussistenza o meno obbligo per il giudice che abbia preso parte al procedimento ex articolo 148 c.c. di astenersi nel giudizio di modifica del giudicato rebus sic stantibus, nella specie escluso, atteso che il procedimento di revisione non rappresenta prosecuzione o altro grado del primo procedimento, ma ha carattere autonomo per diverso oggetto).
Invero, in presenza di piu’ ascendenti, ogni coobbligato e’ tenuto nei limiti delle proprie condizioni economiche e anche proporzionalmente alle situazione degli altri soggetti astrattamente tenuti, cosicche’ sussisteva l’interesse ad evocare in causa anche l’altro soggetto coobbligato, affinche’ venisse fornito al giudice un quadro esaustivo circa le diverse situazioni patrimoniali dei coobbligati.
Tuttavia, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, come osserva il P.G., il giudice non poteva ordinare alcuna integrazione d’ufficio e peraltro la (OMISSIS), che aveva promosso il procedimento per la modifica del decreto, non aveva evocato in giudizio da subito anche l’altra nonna, materna, essendosi poi limitata a chiederne, in primo grado, la chiamata in causa, richiesta non accolta dal giudice con decisione insindacabile in questa sede di legittimita’.
Questa Corte ha, invero, affermato che, fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex articolo 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell’articolo 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (Cass. 17218/2014; Cass. 2331/2022).
6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da` atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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