Determinazione della competenza in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2023| n. 8660.

Determinazione della competenza in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande

In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l’affermazione dell’attore di limitare l’ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l’importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l’ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto da una amministrazione comunale evocata in giudizio quale custode della strada percorrendo la quale l’attrice aveva subito lesioni in conseguenza di una caduta causata dalla presenza di una buca, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, con pronuncia nel merito di condanna della ricorrente pari al limite massimo della competenza, avendo, nella circostanza, il tribunale, in sede di gravame ed in riforma della pronuncia resa dal giudice di pace, condannato la ricorrente medesima ad un risarcimento di importo superiore al limite valoriale di competenza di quest’ultimo, nonostante nell’atto di citazione originario la parte avesse espressamente richiesto il risarcimento “…nei limiti della competenza del giudice adito…”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 26 novembre 2021, n. 36897).

Ordinanza|27 marzo 2023| n. 8660. Determinazione della competenza in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande

Data udienza 17 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Competenza – Determinazione – Ipotesi di proposizione cumulativa di più domande – Affermazione dell’attore di limitare l’ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito – Duplice effetto – Radicamento della competenza innanzi al predetto giudice – Circoscrizione in tali limiti dell’importo accertabile dalla sentenza – Conseguente nullità della pronuncia per l’ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente
Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1963/2022 R.G. proposto da:
Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), come da procura in calce al ricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) come da procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1025 del 2021 pubblicata il 23/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dalla consigliera relatrice Dott.ssa Irene Ambrosi.

Determinazione della competenza in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da una caduta, causata da dislivelli e/o una buca del manto stradale, quantificandoli in Euro 4.000, conveniva davanti al Giudice di pace di Catanzaro il Comune di Catanzaro, in quanto custode della strada in cui era avvenuto il sinistro.
Il Giudice di pace rigettava la domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS).
2. In accoglimento dell’appello della (OMISSIS), il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda risarcitoria e condannava il Comune al pagamento di Euro 10.746.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il Comune sulla base di due motivi.
Ha resistito (OMISSIS) con controricorso.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
Hanno depositato memorie entrambe le parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2051 c.c. nonche’ l’omessa valutazione di un fatto decisivo e non controverso in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; in particolare, rileva che il Tribunale, ritenendo l’assoluta responsabilita’ dell’ente, avrebbe dovuto invece tenere conto anche dell’orientamento “intermedio”, che impone di considerare, ai fini dell’eventuale responsabilita’ del Comune, anche “l’estensione del bene, l’uso piu’ o meno generalizzato di esso da parte dei cittadini e le dotazioni e strumenti di cui dispone il comune per il controllo”.
2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 c.p.c. sulla competenza per valore del giudice di pace e soprattutto degli articoli 112 e 113 c.p.c., in quanto il Tribunale ha condannato il Comune al risarcimento di Euro 10.746, ben oltre tale limite valoriale, cosi’ incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
3. Il primo motivo e’ inammissibile; in realta’ il giudice di secondo grado ha applicato l’articolo 2051 c.c. tenendo conto dell’orientamento di questa Corte consolidatosi sul punto (tra le altre, v. Cass. Sez. 3 n. 2480 del 2018).
Il Comune, ripercorrendo le argomentazioni seguite dal Tribunale e le sue valutazioni sulle risultanze probatorie, sostanzialmente propone una nuova valutazione di alcune di esse (ad es. propone una diversa interpretazione di alcuni aspetti della testimonianza) e comunque, neppure contesta l’affermata responsabilita’ sulla base della non imprevedibilita’ del comportamento.

Determinazione della competenza in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande

4. Il secondo motivo e’ viceversa fondato.
Come gia’ affermato da questa Corte in tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di piu’ domande, l’affermazione dell’attore di limitare l’ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l’importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullita’ della pronuncia per l’ipotesi di superamento del valore determinato (Sezioni Unite, sentenza n. 36897 del 26/11/2021).
Non convincente e’ la deduzione della danneggiata che sostiene che la questione non fu mai eccepita, mentre e’ palese che non poteva esserlo, posto che la domanda era stata rigettata in primo grado e che l’ultrapetizione si era determinata in appello.
Nell’atto di citazione originario, infine, la parte aveva espressamente richiesto il risarcimento “nei limiti della competenza del giudice adito”.
5. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, inammissibile il primo, e, per l’effetto, va cassata la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, con condanna del Comune di Catanzaro al pagamento della minor somma di Euro 5000,00 in moneta attuale (pari al limite massimo della competenza), oltre gli interessi dalla pubblicazione della presente pronuncia sino al saldo in favore della (OMISSIS).
Le spese del giudizio di legittimita’ devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della fondatezza parziale del ricorso e della sostanziale soccombenza, nel merito, del Comune ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, inammissibile il primo, e per l’effetto, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, e decidendo nel merito, condanna il Comune di Catanzaro al pagamento in favore della resistente (OMISSIS) della minor somma di Euro 5000,00 in moneta attuale, oltre gli interessi dalla pubblicazione della presente pronuncia sino al saldo.
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimita’ tra le parti.

Determinazione della competenza in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *