Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2022| n. 27379.
In tema di notificazione della sentenza con modalità telematica
In tema di notificazione della sentenza con modalità telematica, occorre distinguere la copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta segni grafici (generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari) che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull’originale di quel documento, dal duplicato informatico che, come si evince dagli artt. 1, lett. i) quinquies e 16 bis, comma 9 bis del d.l. n. 179 del 2012, consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest’ultimo non emerge dall’uso di segni grafici – la firma digitale è infatti una sottoscrizione in “bit” la cui apposizione, presente nel “file”, è invisibile sull’atto analogico cartaceo – ma dall’uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l’impronta del “file” originario con il duplicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione svolta nei confronti della sentenza di primo grado, sul presupposto che la notifica telematica della stessa, mediante duplicato informatico, era idonea a far decorrere il “termine breve”, pur non presentando segni grafici relativi all’apposizione della sottoscrizione del giudice).
Ordinanza|19 settembre 2022| n. 27379. In tema di notificazione della sentenza con modalità telematica
Data udienza 10 maggio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Banca – Sentenza di primo grado – Notificazione – Duplicato informatico e copia informatica – Differenza – Conseguenze
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27405/2021 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1547/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata l’11/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
RILEVATO IN FATTO
– che viene proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS), affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso avverso la sentenza n. 1547/2021 dell’11.8.2021 con la quale la Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardivita’ l’appello proposto dai medesimi e da altri appellanti avverso la sentenza n. 76/2017 con cui il Tribunale di Livorno aveva respinto l’opposizione proposta da tali soggetti, quali fideiussori della (OMISSIS) (poi fallita), avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso tribunale a titolo di saldo del conto anticipi n. 282.
– che il giudice di secondo ha disatteso la prospettazione degli appellanti secondo cui la prima notificazione della sentenza di primo grado (la seconda era avvenuta cinque giorni dopo), avvenuta in data 25 gennaio 2017, sarebbe stata nulla, non riportando la sentenza medesima ne’ la firma digitale ne’ quella autografa del giudice che la aveva emessa – evidenziando che il duplicato informatico della sentenza, seppur non materialmente visibile, era comunque esistente e poteva essere verificato attraverso i programmi di verifica della firma elettronica;
– che, pertanto, la predetta notifica del 25 gennaio 2017 era pienamente valida ed idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, con conseguente tardivita’ dell’atto di appello che era stato consegnato per la notifica il 28.2.2017 e ricevuto dalla banca il 3.3.2017;
– che (OMISSIS) si e’ costituita in giudizio con controricorso;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex articolo 380 bis c.p.c.;
– che entrambe le parte hanno deposito la memoria ex articolo 380 bis. c.p.c..
In tema di notificazione della sentenza con modalità telematica
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. che i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’articolo 326 c.p.c., in relazione all’articolo 132 c.p.c., n. 5, e articolo 161 c.p.c., comma 2, sul rilievo che la sentenza notificata in data 25.1.2017 costituiva un documento che, ancorche’ autenticato dall’avvocato, non poteva essere considerato un provvedimento giurisdizionale in quanto privo sia della sottoscrizione giudice in calce all’atto, sia della firma digitale, non presentando quel documento alcun segno grafico (coccarda e stringa) da cui si potesse presumere l’avvenuta sottoscrizione; che, pertanto, il legale della banca aveva autenticato un atto inesistente ex articolo 161 c.p.c., e come tale inidoneo a far decorrere il termine breve ex articolo 326 c.p.c., con la conseguenza che la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare come termine di decorrenza per la proposizione dell’appello quello della seconda notifica avvenuta in data 30.1.2017;
2. che il ricorso e’ manifestamente infondato;
– che, in proposito, va osservato che i ricorrenti, nel sostenere la nullita’ della notifica della sentenza di primo grado, effettuata in data 25.1.2017, per essere il documento privo di alcun segno grafico che attestasse l’esistenza della firma digitale, hanno, in modo evidente, confuso l’istituto del duplicato informato della sentenza sottoscritta telematicamente con quello della copia informatica della stessa;
che, in particolare, i requisiti che i ricorrenti associano al duplicato informatico appartengono, invece, alla copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta effettivamente, sul bordo destro delle pagine, la “coccarda” e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell’atto/provvedimento, segni grafici, che sono generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari e che non rappresentano, peraltro, la firma digitale, ma una mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull’originale di quel documento (vedi Cass. n. 11306/2021);
che, invece, come si evince dal D.L n. 179 del 2012, articolo 1, lettera i quinques, e articolo 16 bis, comma 9 bis, (codice dell’amministrazione digitale), il duplicato informatico e’ il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (che si misurano in bit);
che ne consegue che la corrispondenza del duplicato informatico (in ogni singolo bit) al documento originario non emerge (come, invece, nelle copie informatiche) dall’uso di segni grafici – la firma digitale e’, infatti, una sottoscrizione in “bit”, una firma elettronica, il cui segno, restando nel file, e’ invisibile sull’atto analogico, ovvero sulla carta – ma dall’uso di programmi di algoritmi, che consentano di verificare e confrontare l’impronta del file originario con il duplicato (esattamente come affermato dalla Corte d’Appello);
che, infine, correttamente il giudice d’appello ha, altresi’, affermato la non necessita’ di attestazione di conformita’ tra originale e duplicato (nel caso di specie, peraltro, tale attestazione e’ pure stata prodotta dalla banca), atteso che l’articolo 23 bis del CAD (Decreto Legge n. 179 del 2012) comma 1 recita che: “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita’ alle Linee guida”;
che, alla luce delle predette considerazioni, l’assunto dei ricorrenti secondo cui il duplicato informatico della sentenza (notificato il 25.1.2017) sarebbe privo delle firma digitale e’ frutto solo di un fraintendimento sul significato di duplicato informatico, e comunque si appalesa come di merito, in quanto finalizzato a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello;
che, in conclusione, essendo la prima notifica della sentenza di primo grado del 25 gennaio 2017 (effettuata dalla banca) pienamente valida, correttamente la Corte d’Appello ha fatto decorrere il termine breve per l’impugnazione da quella data;
– che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della novita’ della questione sottoposta a questa Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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