Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27263.

La persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta pur in mancanza di un urto materiale

Ai sensi dell’art. 141 c.ass., la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti ulteriori veicoli, pur in mancanza di un urto materiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la ricorrenza di tale fattispecie, a fronte della deduzione dell’attore di aver subìto lesioni fisiche a causa del malfunzionamento del sedile posteriore dell’autovettura nella quale stava prendendo posto, senza far riferimento alla movimentazione della stessa e alla presenza o meno del conducente).

Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27263. La persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta pur in mancanza di un urto materiale

Data udienza 21 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: CIRCOLAZIONE STRADALE – RESPONSABILITA’ DA SINISTRI STRADALI – RESPONSABILITA’ DA SINISTRI STRADALI (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GUIZZI GAIME Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14072/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
(OMISSIS) S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16364/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace n. 26257/15 nella parte in cui il predetto Giudice aveva dichiarato l’incompetenza per valore in relazione alla domanda di risarcimento dei danni riportati, a causa del malfunzionamento del sedile, dallo stesso (OMISSIS), quale trasportato sul veicolo in sosta Fiat Scudo Multipla tg. (OMISSIS), di proprieta’ della (OMISSIS) S.p.a., domanda proposta nei confronti di (OMISSIS), assicuratrice del gia’ indicato veicolo
L’appellante dedusse in particolare che anche nel caso di danno da veicolo in sosta dovesse applicarsi l’articolo 2054 c.c. e non l’articolo 2043 c.c. sicche’, a suo avviso, sussisteva la competenza del Giudice adito in primo grado.
Si costitui’ (OMISSIS) S.A. (gia’ (OMISSIS)) resistendo sulla questione di competenza ed eccependo, in ogni caso, l’improponibilita’ della domanda per violazione degli articoli 145 e 148 C.d.a. nonche’, nel merito, il difetto della prova dei fatti addotti in assenza di denuncia del sinistro da parte del conducente del veicolo in questione, nella circostanza “a noleggio”.
Il Tribunale, con sentenza n. 16364/2020, pubblicata il 18 novembre 2020, rigetto’ l’appello e condanno’ l’appellante alle spese del grado, sul rilievo che il (OMISSIS) aveva allegato di aver riportato lesioni a causa del malfunzionamento di un sedile posteriore del predetto veicolo mentre vi prendeva posto, senza nulla dire “sulla movimentazione del mezzo” e senza precisare neppure se il conducente fosse stato presente nell’auto, sicche’ la “lesione… sembrava essere stata cagionata in occasione della permanenza in auto dell’infortunato a causa di un vizio (manutenzione/costruzione) di un componente del mezzo senza che vi sia una causalita’ con lo stato di quiete o movimento del mezzo”.
Avverso la sentenza della Corte di secondo grado (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, al quale ha resistito (OMISSIS) S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia con controricorso illustrato da memoria.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione dell’articolo 354 c.p.c., comma 1, per violazione dell’articolo 102 c.p.c., in relazione all’articolo 360 n. 4, c.p.c.”, il ricorrente sostiene che sia il Giudice di pace che il Tribunale non abbiano posto nel giusto rilievo che la domanda sia stata da lui proposta nei confronti della societa’ assicuratrice ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005 articolo 141, rimarcando che solo cio’ “poteva… legittimare la sua azione diretta nei confronti dell’assicuratore del vettore”. Pertanto, “proprio sulla scorta della dichiarata inapplicabilita’ delle norme riguardanti il risarcimento del danno da sinistro stradale”, assume il ricorrente che egli non avrebbe potuto riassumere, come invece disposto dal Giudice di pace e confermato dal Tribunale, la causa dinanzi a quest’ultimo nei confronti dell’assicuratore, posto che questi era il solo citato in giudizio. Inoltre, sempre secondo il (OMISSIS), non sarebbe stato posto in rilievo che la medesima azione si fondava anche sull’accertamento della responsabilita’ del vettore, in quanto proprietario e custode del mezzo, sicche’ il Giudice di pace avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario e custode del mezzo, cosi’ consentendo che la riassunzione, ove disposta, potesse effettuarsi almeno nei suoi confronti; allo stesso modo il Tribunale, argomentando solo sul danno da circolazione stradale, non avrebbe rilevato che (OMISSIS) S.p.a. era un necessario contraddittore in primo grado al quale il medesimo non aveva pero’ partecipato, con la conseguenza che quel Giudice avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per l’eventuale integrazione del contraddittorio.
1.1. Il motivo e’ infondato.
Ed invero, precisato che vanno esaminate le doglianze rivolte alla sentenza impugnata in questa sede, rileva il Collegio che la necessita’ o meno di integrare il contraddittorio non puo’ farsi dipendere dalla soluzione di merito della controversia, ma deve essere valutata alla stregua della natura e dell’oggetto delle domande formulate dalle parti originarie (Cass. n. 125 del 7/01/1966). Nella specie il primo Giudice, qualificando la proposta domanda, in base all’allegazione dell’attore, non come azione ai sensi dell’articolo 2054 c.c. e delle norme sulla responsabilita’ da circolazione stradale bensi’ quale diversa azione risarcitoria, ha dichiarato la propria incompetenza per valore.
Il Tribunale ha sostanzialmente confermato tale qualificazione, evidenziando che il (OMISSIS) aveva allegato di aver riportato la lamentata lesione a causa del malfunzionamento del sedile posteriore dell’autovettura gia’ indicata mentre vi prendeva posto, senza fare alcun riferimento alla movimentazione del mezzo e alla presenza o meno in auto del conducente, sicche’, in base alle stesse allegazioni attoree, “sembrava” che la lesione sarebbe stata cagionata “in occasione” della permanenza in auto dell’infortunato a causa di un vizio di manutenzione o costruzione di un componente del mezzo.
Il ricorrente in questa sede neppure evidenzia in base a quali elementi prospettati in primo grado quella dal medesimo avanzata nei confronti della parte convenuta avrebbe dovuto essere qualificata quale azione ex articolo 141 Cda, non essendo certo sufficiente al riguardo il solo fatto che la domanda fosse stata proposta nei confronti della societa’ assicuratrice del veicolo, come sembra sostenere il (OMISSIS) nel primo capoverso di p. 3 del ricorso, evidenziandosi, peraltro e per mera completezza, a tale riguardo che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, ai sensi del Decreto Legislativo n.209 del 7 settembre 2005, articolo 141, la persona trasportata puo’ avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli (Cass. n. 25033 dell’8/10/2019).
Alla luce dell’operata qualificazione della domanda da parte dei giudici del merito, non adeguatamente censurata dal ricorrente, non sussiste alcuna necessita’ di integrazione del contraddittorio e risulta, quindi, corretta la decisione impugnata.
2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, articolo 13, comma 1-quater, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *