Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 settembre 2022| n. 26543.

Atto di citazione nullo valenza quale atto di costituzione in mora

Un atto processuale come la domanda giudiziale contenuta nella citazione, anche se invalido e, dunque, inidoneo a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora e avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto ovvero per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale, nell’accogliere il gravame interposto avverso la decisione di prime cure – che aveva accolto l’azione per la revoca di un atto di vendita immobiliare esercitata dalla ricorrente – erroneamente ritenuto che la mancata sanatoria dell’originaria citazione nulla per mancanza dell’avviso ex articolo 163, n. 7, cod. proc. civ., conseguente all’omessa rinnovazione, avesse inibito il prodursi degli effetti processali e anche sostanziali quale quello dell’interruzione della prescrizione da ritenere pertanto nella circostanza ormai decorsa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 30 luglio 2021, n. 21929; Cassazione, sezione civile III, sentenza 8 gennaio 2020, n. 124; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 giugno 2007, n. 13966; Cassazione, sezione civile I, sentenza 7 agosto 1989, n. 3616).

Ordinanza|9 settembre 2022| n. 26543. Atto di citazione nullo valenza quale atto di costituzione in mora

Data udienza 14 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Domanda giudiziale – Atto di citazione – Nullità – Valenza quale atto di costituzione in mora – Idoneità – Interruzione della prescrizione – Fattispecie in tema di azione pauliana – Articoli 1219, 2043 e 2901 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32335/2020 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1723/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 17/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:
(OMISSIS) s.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1723 del 2000 della Corte di appello di Catania esponendo che:
– aveva convenuto in giudizio (OMISSIS), suo debitore per quasi 200 mila Euro, e la moglie (OMISSIS), esercitando l’azione per la revoca di un atto di vendita immobiliare del primo alla seconda;
– il Tribunale aveva ordinato la rinnovazione della citazione per mancanza dell’avviso ex articolo 163 c.p.c., n. 7, e, atteso il mancato adempimento dell’onere processuale, aveva dichiarato estinto il giudizio;
– non essendosi estinta l’azione, aveva quindi notificato altra omologa citazione;
– il Tribunale aveva accolto la domanda;
– la Corte territoriale aveva accolto il gravame interposto osservando che la mancata sanatoria dell’originaria citazione nulla, conseguente all’omessa rinnovazione, aveva inibito il prodursi degli effetti processali e anche sostanziali come quello dell’interruzione della prescrizione, la quale era pertanto decorsa;
resiste con controricorso, corredato da memoria, (OMISSIS);
Ritenuto che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2943, 1219 c.c., articolo 164 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che ai fini dell’interruzione della prescrizione, nel caso quinquennale, era idonea anche una citazione nulla sebbene non sanata con rinnovazione, manifestando la volonta’ del creditore diretta a soddisfare ovvero tutelare la sua pretesa;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
il ricorso e’ fondato;
questa Corte ha chiarito un atto processuale come la domanda giudiziale contenuta nella citazione, anche se invalido e, dunque, inidoneo a produrre effetti processuali, puo’ tuttavia valere come atto di costituzione in mora e avere, percio’, efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto ovvero per i risultati cui e’ rivolto, possa essere considerato come richiesta di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Cass., 08/01/2020, n. 124, Cass., 14/06/2007, n. 13966, Cass., 07/08/1989, n. 3616);
fattispecie diversa e’ quella della nullita’ della notifica della citazione (cfr. Cass., 12/07/2018, n. 18485), che inerisce alla idonea conduzione nella sfera di conoscibilita’ del debitore della richiesta creditoria;
logicamente nulla sposta, in questa cornice, il fatto che si tratti di azione, quella revocatoria, che necessita di esperimento giudiziale;
infatti, seppure si tratta dell’esercizio di un diritto potestativo, la cui prescrizione come tale puo’ essere interrotta solo dalla domanda giudiziale (cfr. Cass., 26/07/2012, n. 13302, Cass., 17/03/2017, n. 6974), cio’ nondimeno con la citazione seppure nulla per una ragione in rito (nel caso, per mancanza dell’avviso ex articolo 163 c.p.c., n. 7) non incidente sull’espressione processuale della volonta’ di esercitare quel diritto, l’effetto da ricollegare a quest’ultima non puo’ venire meno;
in omologo senso e’ intervenuta di recente questa Corte sia pure in materia parzialmente contigua: Cass. 30/07/2021, n. 21929, ha chiarito che sebbene “l’interruzione del termine per usucapire puo’ derivare, oltre che dal riconoscimento dell’interessato, soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo e’ circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali” (pag. 8)…resta viceversa ferma l’idoneita’ interruttiva in parola nell’ipotesi di “nullita’ dell’atto di citazione… individuata nella non corretta formulazione dell’avvertimento di cui dell’articolo 163 c.p.c., n. 7” (pag. 9);
cio’ in quanto si tratta di un “vizio che se puo’ in concreto precludere il pieno esercizio delle garanzie difensive nel processo da parte del convenuto…pero’ non puo’ reputarsi che abbia impedito al suo destinatario la conoscenza del giudizio e la volonta’, esercitata in via processuale, di voler far valere il diritto, di cui si pretende invece l’acquisto per usucapione” (stessa pagina);
parte controricorrente deduce, inoltre, che il concessionario, non essendosi costituito nel giudizio di appello, non avrebbe utilmente riproposto l’eccezione d’interruzione della prescrizione;
premesso che non e’ stato svolto al riguardo, come necessario, un ricorso incidentale in tesi condizionato, in senso contrario vale comunque osservare che si tratta di eccezione in senso lato e dunque rilevabile d’ufficio anche in appello (Cass., Sez. U., 27/07/2005, n. 15661, Cass., 05/08/2013, n. 18602, Cass., 30/06/2015, n. 13335, Cass., 07/06/2018, n. 14755, Cass., 10/10/2019, n. 25434);
spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania perche’, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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