Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 settembre 2022| n. 26176.
Concordato preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento
Nell’ipotesi di concordato preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento, il credito relativo al mutuo contratto dal debitore ai fini del deposito dell’acconto per le spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ai sensi dell’articolo 163, comma 2, n. 4, della legge fallimentare, può essere soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell’articolo 182 quater, comma 2, della legge fallimentare, purché ricorrano le condizioni ivi previste, consentendo in tal modo ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni circa la convenienza del concordato e di formulare una ragionevole prognosi sulle effettive possibilità di adempimento.
Ordinanza|6 settembre 2022| n. 26176. Concordato preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento
Data udienza 21 aprile 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Avvocato – Ammissione al passivo – Compensi per attività professionale – Procedura di concordato preventivo – Prededuzione – Anticipazioni ex art. 4 co 2 art. 163 l. fall. – Non è funzionalmente collegato alla prestazione d’opera intellettuale – Ammissione in chirografo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11315/2016 proposto da:
Avvocato (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, da se’ medesimo ai sensi dell’articolo 86 c.p.c. e dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso; elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor (OMISSIS).
INTIMATO
avverso il decreto dei 17/22.3.2016 del Tribunale di Vicenza, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 del consigliere Dott. Luigi Abete, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Concordato preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso in data 17.6.2014 al giudice delegato al fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. in liquidazione l’avvocato (OMISSIS) domandava l’ammissione al passivo per l’importo di Euro 3.532,11 in prededuzione a titolo di compensi per l’attivita’ professionale svolta nell’ambito della procedura di concordato preventivo della s.r.l. poi fallita, per l’importo di Euro 54.400,00 in prededuzione a titolo di rimborso dell’anticipazione, operata personalmente, ai fini del deposito di cui all’articolo 163 L.fall. comma 2 n. 4, per l’importo di Euro 8.273,75 in privilegio ex articolo 2751 bis, n. 2, c.c. a titolo di compensi per l’attivita’ professionale svolta, per l’importo di Euro 3.268,41 in chirografo a titolo di rimborso spese, c.p.a. ed i.v.a.
2. Il giudice delegato ammetteva l’istante al passivo come da domanda, eccezion fatta per l’importo di Euro 54.400,00, per il quale disponeva l’ammissione in chirografo.
3. L’avvocato (OMISSIS) proponeva opposizione allo stato passivo.
Non si costituiva il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l.
4. Con decreto dei 17/22.3.2016 il Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione.
5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso l’avvocato (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese.
6. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360, 1 co., n. 3, c.p.c. la violazione dell’articolo 111 L. Fall.
Deduce che ha errato il Tribunale di Vicenza a negare la prededuzione in relazione al credito di Euro 54.400,00.
Deduce che tale credito e’ funzionalmente correlato alla procedura di concordato preventivo cui la “(OMISSIS)” era stata dapprima ammessa, siccome il depositoI’ cui il credito si connette, e’ indispensabile ai fini dell’ammissione al concordato.
Deduce che l’esborso di Euro 54.400,00 non costituisce un finanziamento, ne’ in senso tecnico ne’ in senso atecnico, operato in favore della s.r.l. poi fallita e rappresenta piuttosto un’anticipazione effettuata nel quadro del rapporto d’opera professionale che lo legava alla “(OMISSIS)”.
Deduce che il tribunale, allorche’ ha confermato il riconoscimento della prededuzione con riferimento all’importo di Euro 3.532,11 ed il disconoscimento della prededuzione con riferimento all’importo di Euro 54.400,00, ha ingiustificatamente riservato un diverso trattamento a voci distinte della medesima ragione di credito afferente all’attivita’ professionale svolta.
8. Il motivo di ricorso e’ destituito di fondamento.
9. Il tribunale ha dapprima puntualizzato che il deposito di cui al n. 4 del 2 co. dell’articolo 163 L. Fall., qualora costituito dal professionista che assiste l’imprenditore che domanda l’ammissione al concordato, non puo’ reputarsi funzionalmente collegato alla prestazione d’opera intellettuale, sicche’ non ne riflette la medesima natura.
10. Siffatto rilievo e’ appieno da condividere e reiterare.
E’ fuor di dubbio che il deposito di cui all’articolo 163 L.fall. comma 2 n. 4, e’ “necessario ai fini della stessa ammissione alla procedura” (cosi’ ricorso, pag. 17) ovvero e’ necessario affinche’ la domanda di concordato abbia corso.
E’ fuor di dubbio altresi’ che l’effettuazione del deposito de quo agitur e’ stata, nella specie, simmetrica al rapporto professionale insorto tra l’avvocato (OMISSIS) e l'”(OMISSIS)” s.r.l., affinche’ si desse ulteriore corso alla gia’ proposta – da precedente difensore – domanda di concordato.
E tuttavia e’ da escludere senz’altro che l’effettuazione del deposito, qualora operata dallo stesso professionista officiato ai fini della predisposizione del ricorso recante la domanda di concordato ovvero officiato, cosi’ come nella specie, in sostituzione di precedente difensore ai fini dell’ulteriore iter della domanda gia’ proposta, si iscriva, rinvenendovi la sua genesi, nello stesso titolo – il contratto d’opera intellettuale – da cui scaturisce il credito al compenso, cosi’ da esser partecipe della medesima natura che connota il diritto alla remunerazione per l’opera professionale prestata.
Invero, l’effettuazione del deposito da parte del professionista e’ “fatto” del tutto diverso ed estraneo al contratto d’opera intellettuale, sicche’ del tutto diverse sono la natura del credito al rimborso dell’anticipazione ai fini del deposito ex all’articolo 163 L.fall. comma 2 n. 4, e la natura del credito al compenso ex articolo 2233 c.c.
11. In questi termini in toto ingiustificata, in toto inconducente e’ la deduzione secondo cui non vi e’ margine per “distinguere e suddividere (…) le voci che compongono il compenso dalle voci che riguardano l’anticipazione” (cosi’ ricorso, pag. 20).
Ne’ in pari tempo, ai fini della riconducibilita’ al rapporto d’opera professionale dell’anticipazione ex all’articolo 163 L.fall. comma 2 n. 4, puo’ essere condivisa la
prospettazione del ricorrente secondo cui e’ congruo il rapporto “quantitativo” tra l’ammontare – Euro 54.400,00 – del deposito e l’ammontare – Euro 150.000,00 – del compenso pattuito (cfr. ricorso, pag. 21).
Invero, il quantum del deposito e’, all’evidenza, di importo cospicuo, per nulla correlabile, natura/iter, nel quadro del disposto dell’articolo 2234 c.c., alla prestazione d’opera intellettuale, prestazione cui – cosi’ come ha in maniera ineccepibile posto in risalto il Tribunale di Vicenza – sono viceversa correlabili le anticipazioni “occorrenti al compimento dell’opera”, di importo non esorbitante (quali marche da bollo, “contributo unificato”, spese di trasferta etc.), cui solitamente attende – se non vi provvede il cliente – il professionista (in tal senso vedansi le conclusioni del P.M., secondo cui “le anticipazioni di spesa, funzionalmente collegate allo svolgimento dell’attivita’ professionale, che l’avvocato sovente effettua a favore del cliente (….), concernono quelle attivita’ direttamente strumentali al mandato difensivo, senza le quali il patrocinio nemmeno potrebbe essere svolto”).
12. Il tribunale ha poi soggiunto che, ad opinare diversamente, sarebbe stato eluso il disposto dell’articolo 182 quinquies L. Fall., a norma del quale il tribunale puo’ autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti prededucibili a condizione che un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 L. Fall., 3 co., lettera d), attesti che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
13. Anche siffatto rilievo e’ da recepire seppur, ben vero, nel quadro della piu’ pertinente prefigurazione del all’articolo 182 L.fall. comma 2, (in tal senso vedansi del pari le conclusioni del P.M.), ove e’ riferimento alla prededucibilita’ che assiste “i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo” (viceversa, all’articolo 182 quinquies L. Fall., 1 co., e’ riferimento alla prededucibilita’ che assiste i finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori che il tribunale puo’ autorizzare il debitore, che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo, a contrarre), e, quindi, e’ da recepire nel quadro dell’insegnamento n. 5662 del 7.3.2017 di questa Corte.
Ovvero dell’insegnamento secondo cui, nell’ipotesi di concordato preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento, il credito relativo al mutuo contratto dal debitore ai fini del deposito dell’acconto per le spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ai sensi dell’articolo 163 L. Fall., 2 co., n. 4, puo’ essere soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell’articolo 182 quater L.F. 2 co., purche’ ricorrano le condizioni ivi previste, consentendo in tal modo ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni circa la convenienza del concordato e di formulare una ragionevole prognosi sulle effettive possibili1:a’ di adempimento.
14. Il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta.
15. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 30 maggio 2002, articolo 13, 1 co. quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, 1 co. bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede:
rigetta il ricorso;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 30 maggio 2002, articolo 13, 1 co. quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del /:âEuroº ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, 1 co. bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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