Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26111.
Scioglimento comunione ed opposizione esecutiva
In tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile, dovendo escludersi l’esperibilità di un’autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita: invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l’esplicito rinvio, contenuto nell’articolo 788 del codice di procedura civile, a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non sarebbe sostenibile scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell’efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale.
Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26111. Scioglimento comunione ed opposizione esecutiva
Data udienza 16 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Scioglimento comunione – Opposizione esecutiva – Vendita – Atti del giudice istruttore – Sono soggetti al rimedio dell’opposizione ex art. 617 e 618 c.p.c. – Decreto di trasferimento conclusivo della vendita – Non esperibile un’autonoma azione di nullità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29090/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) Spa;
– intimati –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1427/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 30/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Relatore PORRECA PAOLO.
CONSIDERATO
Che:
(OMISSIS) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1427 del 2019 del Tribunale di Velletri, esponendo che:
– (OMISSIS) aveva convenuto la deducente per la divisione di un immobile;
la deducente si era costituita aderendo;
– non essendo stata formulata alcuna istanza di assegnazione, si era proceduto a vendita;
– non aveva avuto l’avviso della vendita fissata il 13 settembre 2017;
– aveva proposto ricorso ex articolo 591-ter c.p.c. opponendosi al verbale di aggiudicazione, con esito di rigetto a sua volta reclamato;
– il giudice del reclamo aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto decreto di trasferimento, e tale pronuncia era stata oggetto di distinto ricorso per cassazione;
– aveva quindi opposto il decreto di trasferimento ex articolo 617 c.p.c., per omessa comunicazione dell’avviso di vendita in parola e irregolarita’ della pubblicita’;
– il Tribunale aveva rigettato l’opposizione osservando che non aveva opposto prima dell’aggiudicazione le operazioni di vendita, non aveva comunque opposto l’avviso di vendita che doveva ritenersi dalla stessa conosciuto quale parte costituita, e ostava in ogni caso il limite posto dall’articolo 2929 c.c., residuando, in tesi, solo una tutela risarcitoria;
resistono con controricorso il professionista delegato alla vendita, (OMISSIS), che ha depositato altresi’ memoria, e l’aggiudicataria (OMISSIS).
RILEVATO
Che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2929, c.c., poiche’ il limite richiamato dalla sentenza gravata non potrebbe valere per i vizi riguardanti lo stesso procedimento di vendita da cui era scaturito il decreto di trasferimento opposto;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 569 e 591-bis c.p.c., poiche’ la mancata notifica dell’avviso di vendita aveva violato le disposizioni dell’ordinanza di vendita costituente “lex specialis”;
con il terzo motivo si prospetta la violazione delle norme sulla pubblicita’ delle vendite poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il verbale di aggiudicazione non riportava gli adempimenti pubblicitari, e comunque non era stata indicata l’offerta minima di acquisto, incidendo sulla maggior platea potenziale di offerenti, sicche’ tale elemento non avrebbe potuto ritenersi inessenziale.
Rilevato che:
i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili, precisando la motivazione della sentenza impugnata;
come eccepito nel controricorso di (OMISSIS), le deduzioni erano precluse per mancata opposizione ex articolo 617 c.p.c., dell’aggiudicazione;
parte ricorrente da’ atto della conoscenza di tale aggiudicazione e di aver proposto ricorso ex articolo 591-ter c.p.c. avverso l’aggiudicazione, senza peraltro specificare quando esattamente conobbe della stessa (sui limiti del ricorso ex articolo 591-ter c.p.c., cfr., in materia esecutiva, Cass., 09/05/2019, n. 12238, pag. 10);
non essendo stata impugnata l’aggiudicazione nei termini perentori previsti, l’esame dei vizi afferenti all’avviso di vendita e alla previa pubblicita’, e’ inibito;
questa Corte, in tema di scioglimento della comunione, ha chiarito che gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui agli articoli 617 e 618 c.p.c., dovendo escludersi l’esperibilita’ di un’autonoma azione di nullita’ avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita: invero, la finalita’ del procedimento di vendita dei beni immobili non e’ diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l’esplicito rinvio, contenuto nell’articolo 788 c.p.c., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicche’ non sarebbe sostenibile scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell’efficacia e di quella celerita’ che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dai meccanismo della sanatoria processuale (Cass., Sez. U., 29/07/2013, n. 18185);
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di ciascuna parte controricorrente liquidate in Euro 6.000,00 in favore di (OMISSIS), ed Euro 5.000,00 in favore di (OMISSIS), oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, e accessori legali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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