Ricorso in Cassazione e vizio di omessa pronuncia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 giugno 2022| n. 20429.

Ricorso in Cassazione e vizio di omessa pronuncia

Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che, in conformità al principio di autosufficienza, erano stati ritualmente riportati i riferimenti salienti dai quali evincere che effettivamente la domanda era stata spiegata in primo grado e riproposta in sede di gravame, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo, nella circostanza, la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda diretta verso un Condominio, evocato in giudizio affinché fosse condannato al risarcimento dei danni provocati dallo stato dei frontalini e del ballatoio del balcone dell’appartamento oggetto di giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile T, ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1525; Cassazione, sezione civile I, sentenza 20 settembre 2021, n. 25338; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 marzo 2013, n. 5344; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 28 luglio 2005, n. 15781).

Ordinanza|24 giugno 2022| n. 20429. Ricorso in Cassazione e vizio di omessa pronuncia

Data udienza 29 aprile 2022. Ricorso in Cassazione e vizio di omessa pronuncia

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Vizio di omessa pronuncia – Deduzione in sede di legittimità – Giudice di merito – Proposizione di una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili – Domande o eccezioni riportate puntualmente nel ricorso per cassazione – Principio dell’autosufficienza – Indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – rel. Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 8854/2017) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), nel cui studio in (OMISSIS), ha eletto domicilio;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), nel cui studio in (OMISSIS), ha eletto domicilio;
– controricorrente –
e
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) e Condominio (OMISSIS), (P.IVA: (OMISSIS)), in persona del suo amministratore pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 117/2017, pubblicata il 23 gennaio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 dal Consigliere relatore Dott. Cesare Trapuzzano.

 

Ricorso in Cassazione e vizio di omessa pronuncia

FATTI DI CAUSA

1.- (OMISSIS), in qualita’ di nudo proprietario al 50% dell’appartamento sito in (OMISSIS), e (OMISSIS), in qualita’ di usufruttuaria, convenivano, davanti al Tribunale di Catania, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e il Condominio (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro – tempore, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal ballatoio, dalle tubazioni e dallo scarico del bagno del richiamato appartamento.
Esponevano che (OMISSIS) era nuda proprietaria al 50% dell’appartamento di cui si lamentavano i danni e che i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) erano i proprietari dell’immobile sottostante.
Sostenevano, poi, che i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) si erano impegnati, successivamente all’acquisto del loro appartamento, a riparare i danni subiti dall’appartamento soprastante, in ragione di un incendio verificatosi nell’immobile prima del perfezionamento del loro acquisto.
Rilevavano che, con precedente azione cautelare d’urgenza, i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) avevano ottenuto, previo esperimento cli una consulenza tecnica d’ufficio, una misura cautelare, che disponeva, nei confronti del (OMISSIS), della (OMISSIS) e della (OMISSIS), l’esecuzione immediata dei lavori atti ad eliminare lo stato di pericolo che si era determinato nell’appartamento dei ricorrenti.
Quindi, (OMISSIS) e (OMISSIS) si costituivano nel giudizio di merito e resistevano alla domanda, proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna all’eliminazione delle cause dei danni subiti dall’appartamento di loro proprieta’, in ragione delle infiltrazioni provenienti dall’appartamento soprastante.

 

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Si costituiva anche (OMISSIS), la quale chiedeva che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto mera nuda proprietaria nella misura del 50%.
Rimaneva contumace il Condominio (OMISSIS).
Il Tribunale adito, con sentenza n. 647/2009, depositata il 28 novembre 2009, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta
dagli attori e, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, disponeva la condanna degli attori e della convenuta (OMISSIS) alla riparazione dei nocumenti subiti dall’immobile di proprieta’ (OMISSIS)- (OMISSIS), confermando, sul punto, l’ordinanza cautelare emessa il 25 gennaio 2007.
2.- Sul gravame interposto, in via principale, da (OMISSIS) e (OMISSIS) e, in via incidentale, da (OMISSIS), la Corte d’appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale, dichiarando che (OMISSIS) non era tenuta all’esecuzione dei lavori volti ad eliminare le cause delle infiltrazioni.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che, in base alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel procedimento cautelare ante causam, le cause delle infiltrazioni d’acqua presenti nell’appartamento sottostante di proprieta’ degli appellati dovevano essere rinvenute nello stato di degrado delle strutture del soprastante appartamento; b) che, segnatamente, la percolazione d’acqua proveniva dai tubi di scarico del wc degli appellanti e dallo scollamento delle giunture d’innesto mentre nei balconi le infiltrazioni erano addebitabili all’inesistenza di impermeabilizzazione del piano di calpestio; c) che le tubazioni anzidette risalivano ad almeno trent’anni prima, il che rendeva del tutto plausibile la mancata tenuta per vetusta’ delle giunture, senza che fosse stato provato, con sufficiente probabilita’ sul piano causale, che a determinare lo stato delle tubazioni avesse contribuito un presunto incendio verificatosi nel lontano anno 1996 nell’appartamento posto al piano terra; d) che la prova per testi sul punto non avrebbe potuto essere dirimente, poiche’ l’accertamento delle cause implicava valutazioni strettamente tecniche; e) che, in ogni caso, restava ferma la responsabilita’ del custode (dell’appartamento in cui erano state rilevate le perdite), ai sensi dell’articolo 2051 c.c., per non aver provveduto alla manutenzione e al ripristino delle strutture danneggiate alla stregua di pregressi eventi a lui non addebitabili; f) che, oltretutto, al momento della verificazione dell’incendio, gli appellati non erano ancora proprietari, avendo acquistato solo nell’anno 2003, sicche’ essi non avrebbero potuto rispondere per fatti di cui non erano autori; g) che doveva essere, invece, accolto l’appello incidentale interposto dalla (OMISSIS), poiche’ questa, nella qualita’ di nuda proprietaria nella misura del 50%, non poteva rispondere della custodia dell’immobile che aveva causato i danni, custodia che competeva all’usufruttuario, non avendo la stessa alcuna relazione di fatto con il bene.
3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, (OMISSIS). Ha resistito con controricorso l’intimata (OMISSIS). Sono rimasti intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e il Condominio (OMISSIS).
4.- Il controricorrente ha presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE. Ricorso in Cassazione e vizio di omessa pronuncia

1.- Preliminarmente si rileva che non deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuaria (OMISSIS), poiche’ ciascuna delle parti che aveva all’origine proposto la domanda di risarcimento dei danni subiti dall’immobile – e contro cui e’ stata proposta la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni – era legittimata disgiuntamente a spiegare il ricorso in cassazione. Infatti, ha natura scindibile la causa avente ad oggetto la domanda risarcitoria per i danni cagionati da cose in custodia, proposta congiuntamente dal nudo proprietario e dall’usufruttario del bene in tesi danneggiato, essendo ognuno di essi legittimato in via disgiuntiva a spiegare siffatta azione. Al contempo, i destinatari della condanna al risarcimento dei danni, in quanto obbligati solidali, sono legittimati in via disgiuntiva a proporre l’impugnazione, non essendovi alcun nesso di dipendenza tra le posizioni dei coobbligati. Ne consegue che in sede di legittimita’ non e’ necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quelli, fra i convenuti soccombenti, che non hanno proposto ricorso.
Al riguardo, questa Corte ha affermato che l’obbligazione solidale passiva, di regola, non da’ luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensi’ rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtu’ dei quali e’ sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito. Tale regola, peraltro, trova deroga – venendo a configurarsi una situazione di inscindibilita’ di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicche’ la responsabilita’ dell’uno presupponga la responsabilita’ dell’altro (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10803 del 05/06/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 20860 del 21/08/2018).
2.- Passando alle censure sollevate, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa “interpretazione” degli articoli 669 octies e 700 c.p.c., nonche’ la violazione dell’articolo 115 c.p.c., per la ricorrenza di una pronuncia extra-petita.
Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio cautelare anticipatorio intrapreso ante causam, poiche’ – in base al regime processuale vigente ratione temporis – la misura cautelare ex articolo 700 c.p.c., era “decaduta” per difetto di tempestiva proposizione della causa di merito.
Al riguardo, l’istante osserva che l’ordinanza cautelare era stata depositata il 25 gennaio 2007 (a fronte della notifica del ricorso introduttivo in data 24 novembre 2005), mentre la domanda riconvenzionale proposta dai ricorrenti (OMISSIS)- (OMISSIS), nel giudizio risarcitorio avviato su impulso delle parti (OMISSIS)- (OMISSIS), era contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del 12 aprile 2007, ossia ben oltre il termine di trenta giorni concesso dal giudice della cautela per intraprendere il giudizio di merito.
2.1.- Il motivo e’ infondato.
Il ricorrente ha precisato che, in riferimento al momento in cui il procedimento cautelare ante causam e’ stato instaurato, non operava ancora il principio di strumentalita’ attenuata, inerente ai provvedimenti cautelari anticipatori, di cui all’articolo 669 octies c.p.c., comma 6, (introdotto dal Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 2, comma 3, lettera e bis, convertito, con modificazioni, in L. n. 80 del 2005), posto che – ai sensi del Decreto Legge n. 273 del 2005, articolo 39 quater, convertito, con modificazioni, in L. n. 51 del 2006, – tale principio e’ valevole per i procedimenti instaurati con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Tanto premesso, in ogni caso, indipendentemente dalla perdita di efficacia della misura cautelare ante causam all’esito del decorso del termine prescritto per azionare il giudizio di merito, secondo il regime vigente anteriormente alla citata novella per tutti i procedimenti cautelari, non era e non e’ comunque preclusa l’utilizzazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio – espletata nel procedimento cautelare – nella successiva causa di merito a cognizione piena, pendente tra le stesse parti.
Piu’ in generale il giudice di merito puo’ utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse od altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse; puo’ quindi avvalersi anche di una consulenza tecnica, ammessa in diverso procedimento, e valutarne liberamente gli accertamenti e i suggerimenti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 66 del 08/01/1979; Sez. 2, Sentenza n. 840 del 27/03/1973; Sez. 2, Sentenza n. 437 del 19/02/1971).

 

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Tale utilizzazione non ha violato il principio del contraddittorio appunto alla stregua dell’identita’ delle parti del giudizio cautelare e del giudizio di merito.
3.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 1117 c.c. in relazione all’articolo 112 c.p.c..
In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda rivolta verso il Condominio (OMISSIS), evocato in giudizio affinche’ fosse condannato al risarcimento dei danni provocati dallo stato dei frontalini e del ballatoio del balcone dell’appartamento sovrastante a quello di proprieta’ (OMISSIS)- (OMISSIS).
L’istante soggiunge che nel provvedimento cautelare innanzi richiamato si alludeva al fatto che le opere relative ai frontalini dovevano essere poste a carico del convenuto Condominio contumace e che ogni maggiore approfondimento veniva rinviato al giudizio di merito, mentre il giudizio di merito in prime cure si concludeva con la condanna del Condominio al pagamento delle spese di lite, ive compreso il compenso di consulenza.
3.1.- Tale doglianza e’ fondata.
E cio’ perche’, in conformita’ al principio di autosufficienza, sono stati riportati i riferimenti salienti da cui puo’ desumersi che effettivamente tale domanda e’ stata spiegata in primo grado e riproposta in sede di gravame.
Infatti, affinche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronuncia, e’ necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualita’ e la tempestivita’ e, in secondo luogo, la decisivita’ (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1525 del 19/01/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25338 del 20/09/2021; Sez. 6-5, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013; Sez. U, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005).
Siffatti requisiti nella fattispecie sono stati soddisfatti.
All’esito, risulta che la sentenza d’appello non si e’ pronunciata, neanche implicitamente, sul motivo di gravame inerente alla richiesta di condanna del Condominio (OMISSIS) al risarcimento dei danni provocati dalle condizioni dei frontalini e del ballatoio del balcone dell’immobile sovrastante a quello dei danneggiati (OMISSIS)- (OMISSIS).
4.- Attraverso la terza critica e’ lamentata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., nonche’ dell’articolo 2051 c.c..
In ordine a questo mezzo, si obietta che la sentenza impugnata indebitamente avrebbe accolto l’appello incidentale, escludendo che (OMISSIS) fosse tenuta a rifondere il danno da cosa in custodia, in concorso con l’odierno ricorrente, sulla scorta della sua qualita’ di nuda proprietaria al 50% dell’immobile, non essendo dirimente, a tali fini, la discriminazione tra usufruttuario e nudo proprietario, bensi’ la natura ordinaria o straordinaria delle opere di manutenzione richieste.
Cosicche’, a fronte di interventi che incidevano sulla struttura, sostanza e destinazione della cosa, la relativa riparazione avrebbe dovuto essere posta anche a carico della (OMISSIS).
Sostiene, poi, che contraddittoriamente sarebbe stata esclusa la responsabilita’ della (OMISSIS), quale nuda proprietaria al 50%, con la disposizione dell’integrale compensazione delle spese, mentre il ricorrente, quale ulteriore nudo proprietario, sarebbe stato condannato a corrispondere per intero tali spese legali.
4.1.- La censura e’ infondata.

 

Ricorso in Cassazione e vizio di omessa pronuncia

La responsabilita’ cagionata da cose in custodia ricade infatti sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che, ove la res sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 05/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 2301 del 01/03/1995; Sez. 3, Sentenza n. 819 del 02/04/1963). Questa conclusione discende dalla circostanza che il presupposto della responsabilita’ invocata risiede nella normale condizione di “potere sulla cosa”, che – in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res — sia tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilita’ materiale, sicche’ essa postula la qualita’ di proprietario della cosa che ha dato luogo all’evento lesivo che ne abbia l’effettivo godimento o, comunque, di soggetto terzo tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021).
La distinzione in base alla natura dei vizi strutturali o funzionali e al tipo di opere interessate, allo scopo di individuare il soggetto tenuto al controllo, si attaglia, non gia’ al rapporto nudo proprietario-usufruttuario, bensi’ alla relazione tra proprietario e conduttore, posto che il titolare del diritto personale di godimento e’ mero detentore qualificato e non gia’ pieno possessore del bene (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30729 del 26/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 21788 del 27/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16422 del 27/07/2011).
Cio’ vale anche per i pregiudizi che dipendono dall’insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immobile ad un altro, di cui risponde l’usufruttuario che abbia la disponibilita’ materiale e giuridica dell’immobile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5925 del 26/05/1993).
Peraltro, non risulta che la (OMISSIS) abbia mai avuto alcuna relazione di fatto con la res e che sia stata mai avvertita dei nocumenti subiti dall’appartamento sottostante. E cio’ diversamente dalla posizione assunta dall’altro nudo proprietario, odierno ricorrente, (OMISSIS), il quale non solo e’ stato destinatario – unitamente all’usufruttuaria (OMISSIS) – della domanda di risarcimento danni inoltrata dai proprietari dell’immobile sottostante (OMISSIS)- (OMISSIS), ma in piu’ ha, a sua volta, invocato la riparazione dei danni subiti dall’immobile di cui e’ nudo proprietario, senza esito.
E quindi la condanna alle spese di lite nei confronti dell’odierno ricorrente si giustifica alla stregua della sua soccombenza sulla domanda di risarcimento danni proposta contro i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS).
5.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione degli articoli 101 e 102 c.p.c., in relazione all’articolo 111 Cost., con conseguente nullita’ della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine ad un capo di domanda, violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., motivazione incongrua e contraddittoria.
Su questo vizio l’istante sostiene che, a fronte dell’esclusione di responsabilita’ dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), poiche’ al momento del lamentato incendio l’immobile posto al piano terra non era ancora di loro proprieta’, il giudice avrebbe dovuto, per un verso, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei precedenti proprietari alienanti (OMISSIS)- (OMISSIS) e, per altro verso, avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale articolata, volta a dimostrare la concorrente responsabilita’ dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), i quali si sarebbero impegnati a realizzare gli interventi necessari.
5.1.- La critica e’ infondata sotto piu’ profili.
In primis, l’esclusione della responsabilita’ dei proprietari dell’immobile sottostante (posto al piano terra) e’ stata argomentata dalla pronuncia impugnata per piu’ ragioni, di cui quella relativa al difetto di proprieta’ al momento dell’insorgenza dell’incendio ha solo una valenza rafforzativa.
La primaria causa delle infiltrazioni e’ stata, infatti, rinvenuta, all’esito della richiamata consulenza tecnica d’ufficio, nella perdita dei tubi di scarico del wc dell’appartamento su cui vantano diritti reali gli appellanti e nello scollamento delle giunture d’innesto, mentre con riferimento ai balconi la causa e’ stata ricondotta all’inesistenza di impermeabilizzazione del piano di calpestio.
Significativamente la sentenza ha aggiunto che “le tubazioni di cui si e’ detto risalgono ad almeno trenta anni orsono”, sicche’ “e’ del tutto plausibile che siano state le giunture ed il normale degrado a non garantire la tenuta per vetusta’, senza che sia rimasto provato con sufficiente grado di probabilita’, sul piano causale, che alle condizioni delle tubazioni possa aver contribuito un (presunto) incendio verificatosi nel lontano 1996 nell’appartamento a piano terra (ne’ la prova per testi sul punto avrebbe potuto essere di aiuto al riguardo implicando la questione valutazioni strettamente tecniche)”.
Ancora, la Corte di merito ha evidenziato che, in ogni caso, il custode dell’immobile risponde per non aver provveduto alla manutenzione e al ripristino delle strutture eventualmente danneggiate per pregressi eventi a lui non addebitabili. Sicche’ nella fattispecie il custode dell’immobile soprastante avrebbe avuto l’obbligo di interrompere la protrazione delle infiltrazioni provenienti dalle tubazioni del wc di tale appartamento, quand’anche la perdita di tali tubazioni si fosse in astratto determinata condizione che in concreto e’ stata comunque esclusa — per effetto del lamentato incendio.
Appunto solo in via rafforzativa la Corte territoriale ha affermato che l’asserito incendio si sarebbe verificato allorche’ l’appartamento al piano terra non era neanche di proprieta’ degli appellati (che lo hanno acquistato solo nel 2003), con l’effetto che l’obbligazione risarcitoria derivante da illecito extracontrattuale comunque non avrebbe fatto capo agli acquirenti, attesa la sua natura personale, senza che possa ipotizzarsi una sorta di diritto di sequela.

 

Ricorso in Cassazione e vizio di omessa pronuncia

Senonche’, a monte, il ricorrente non ha affatto contestato l’individuazione delle cause nei fatti dirimenti indicati rispetto alla verificazione dell’incendio e, quand’anche li abbia contestati con il primo motivo, tale doglianza e’ stata reietta.
Ne consegue che, fondandosi la decisione di merito su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la non contestazione o la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11932 del 13/04/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012).
5.2.- In secondo luogo, anche la contestazione della mancata ammissione della prova testimoniale richiesta e’ priva di fondamento.
E cio’ perche’ la Corte territoriale ha puntualizzato che, a fronte della precisa individuazione delle cause tecniche delle infiltrazioni, risultanti dall’acquisita consulenza d’ufficio, i testimoni non avrebbero potuto dare smentita, trattandosi appunto di aspetti tecnici.
Giova, allora, rammentare che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova puo’ essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007), il che, per definizione, non concerne il caso di specie per quanto anzidetto.
6.- Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto mentre i rimanenti motivi devono essere disattesi.
All’esito, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che dovra’ esaminare il motivo di gravame di cui e’ stata omessa la decisione, tenendo conto dei rilievi svolti, e regolare anche le spese del giudizio di cassazione.

 

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P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo, rigetta i rimanenti motivi, cassa in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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