Costituzione per testamento dell’usufrutto sulla quota del socio defunto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 aprile 2022| n. 13265.

Costituzione per testamento dell’usufrutto sulla quota del socio defunto.

In tema di società di persone, la costituzione per testamento dell’usufrutto sulla quota del socio defunto incontra i limiti previsti dall’art. 2284 c.c., che attribuisce agli eredi del socio il diritto alla liquidazione della quota salvo che i soci superstiti non preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi, qualora vi acconsentano; pertanto, la costituzione dell’usufrutto sulla quota del socio defunto si avrà soltanto in caso di continuazione della società con gli eredi, mentre in caso di liquidazione della quota, il diritto si realizza sulle somme ricavate dalla liquidazione della partecipazione del socio defunto.

Ordinanza|28 aprile 2022| n. 13265. Costituzione per testamento dell’usufrutto sulla quota del socio defunto

Data udienza 19 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Successioni – Testamento olografo – Usufrutto – Testamento falso – Società di persone – Socio defunto – Articolo 2284 cc – Eredi – Diritto alla liquidazione della quota

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7777/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 388/2017 della Corte d’appello di Trento, depositata il 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Costituzione per testamento dell’usufrutto sulla quota del socio defunto

FATTI DI CAUSA

La presente vertenza riguarda la successione di (OMISSIS), deceduta il (OMISSIS), avendo disposto dei propri beni con testamento olografo del 9 luglio 1976, nominando proprio erede (OMISSIS) e lasciando l’usufrutto alla sorella (OMISSIS). Fu poi pubblicato un testamento successivo dell’ottobre 2007, contenente la nomina della sorella (OMISSIS) quale unica erede. E’ poi deceduta il (OMISSIS) anche (OMISSIS); suo unico erede testamentario e’ (OMISSIS).
(OMISSIS), al momento della morte, era titolare della quota del 50% di una societa’ di persone ( (OMISSIS) S.n.c., poi divenuta (OMISSIS) s.a.s. e, infine, (OMISSIS) S.r.l.); l’altra quota apparteneva a (OMISSIS), designata quale unica erede con il testamento successivo di (OMISSIS). Essendo venuta meno la pluralita’ dei soci, (OMISSIS) ha trasformato l’originaria societa’ in nome collettivo in societa’ in accomandita semplice, intestando l’1% del capitale a (OMISSIS) e assumendo la veste del socio accomandatario. La stessa (OMISSIS), poi, con il medesimo testamento che nominava erede (OMISSIS), ha legato a (OMISSIS) il 45% della societa’ in nome collettivo.
Per quanto interessa in questa sede, il Tribunale di Trento, dinanzi al quale (OMISSIS) aveva chiamato in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), ha riconosciuto, accogliendo la domanda di (OMISSIS), la falsita’ del testamento successivo di (OMISSIS) e, quindi, la qualita’ di erede dello stesso (OMISSIS) in forza del testamento anteriore. Tuttavia, ha rigettato la domanda con la quale l’erede aveva chiesto la consegna del 50% del capitale della societa’ di cui (OMISSIS) era titolare al momento della morte. La Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione. Essa ha riconosciuto che la posizione dell’erede (OMISSIS) fosse da valutare secondo la previsione dell’articolo 2284 c.c.. Egli, in forza del testamento, non aveva acquistato la qualita’ di socio, ma i diritti riconosciuti all’erede del socio defunto da questa norma. Dal momento che l’altra socia aveva manifestato una volonta’ contraria rispetto alla prosecuzione della societa’ con l’avv. (OMISSIS), il medesimo non aveva altro diritto se non quello di agire nei confronti della societa’ per la liquidazione della quota gia’ appartenuta alla defunta, mentre cio’ non era avvenuto.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso. Essi hanno poi depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la Corte d’appello di Trento non si e’ resa conto che, al momento della morte di (OMISSIS), la sorella di lei (OMISSIS) non liquido’ la quota della (OMISSIS) S.n.c., di cui era titolare la de cuius, ma se ne approprio’ sulla base del testamento falso. Secondo il ricorrente, tolta di mezzo l’apparenza creata dal testamento falso, vale la situazione reale, che ha visto la continuazione della societa’ da parte dell’altra socia, che, in forza del testamento vero, si e’ ritrovata a possedere l’intero capitale sociale, meta’ in proprieta’, meta’ in usufrutto. Deceduta l’usufruttuaria, la partecipazione e’ tornata nella piena titolarita’ dell’erede.
Il senso della censura e’ che la scelta compiuta dalla (OMISSIS) fu nel senso della prosecuzione della societa’. La scelta compiuta all’epoca avrebbe l’efficacia del fatto compiuto, la cui definitivita’ non sarebbe inficiata dal fatto che la prosecuzione trovava la sua giustificazione nel testamento poi rilevatosi falso. In conseguenza dell’avvenuta prosecuzione, le norme riguardanti gli effetti della morte del socio nelle societa’ personali, cui la Corte d’appello si e’ riferita nella decisione, erano state messe definitivamente fuori gioco. Nella specie non restava che prendere atto, da un lato, della prosecuzione della societa’, dall’altro, dell’estinzione dell’usufrutto. Da cio’ conseguiva la fondatezza della domanda dell’erede, di essere riconosciuto titolare della quota sociale e non del diritto alla liquidazione della quota stessa.
2. Il ricorso e’ infondato. Nelle societa’ di persona, in caso di morte del socio, l’articolo 2284 c.c., prevede che l’erede non entri, salvo diverso accordo, nella compagine sociale, ma abbia soltanto diritto alla liquidazione della quota (Cass. n. 30542/2011), secondo i criteri fissati dall’articolo 2289 c.c., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della societa’ nel giorno in cui si e’ verificato lo scioglimento (Cass. n. 10802/2009).
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Corte che la domanda di liquidazione della quota di una societa’ di persone (o di fatto) da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un’obbligazione non degli altri soci, ma della societa’ medesima quale unico soggetto passivamente legittimato (Cass. n. 291/2000; n. 12125/2006; n. 5248/2012 n. 6556/2020).
Il ricorrente non contesta tali principi, di cui la Corte d’appello ha fatto applicazione, ma deduce che essi non sono pertinenti al caso in esame, essendosi verificata l’ipotesi “del diverso accordo” fra socio superstite ed erede del socio defunto, divenuto quindi socio, ma l’assunto non si puo’ condividere.
3. Nella specie il testamento di (OMISSIS) lasciava l’usufrutto generale dei propri beni alla sorella (OMISSIS). La testatrice, al tempo della morte, era titolare di una quota di societa’ di persone. La dottrina e’ orientata da diverso tempo per la ammissibilita’ della costituzione di usufrutto su quote di societa’ di persone, compresa anche quella dell’accomandatario. Secondo l’orientamento piu’ recente la quota di societa’ di persone puo’ formare oggetto di diritti ai sensi dell’articolo 810 c.c., e rientrerebbe nella categoria residuale dei beni mobili immateriali di cui all’articolo 812 c.c., comma 3 (Cass. n. 934/1997). La giurisprudenza di merito riconosce che, cosi’ come la quota sociale e’ alienabile, allo stesso modo essa puo’ formare oggetto di atti di disposizione “minori”, quali la costituzione di diritti reali minori, in quanto la partecipazione in societa’ di persone e’ considerata res mobile. Dal canto suo la Suprema Corte ha ribadito che “le quote sociali, sia delle societa’ di capitali che delle societa’ di persone, costituiscono posizioni contrattuali obiettivate, suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo valore di scambio che consente di qualificarle come beni giuridici” (Cass. n. 15605/2002).
Ora, senza che sia minimamente necessario prendere posizione su tale questione, per i nostri fini e’ sufficiente rilevare che, in ipotesi si riconosca la possibilita’ della costituzione di usufrutto su una quota di una societa’ non personificata, la qualita’ di socio permarrebbe comunque in capo al nudo proprietario. La costituzione mortis causa dell’usufrutto incontra allora gli ostacoli derivati dall’articolo 2284 c.c., che attribuisce agli eredi del socio defunto il diritto alla liquidazione della quota, a meno che i soci superstiti non preferiscano sciogliere la societa’ o continuarla con gli eredi stessi, qualora vi acconsentano. Quindi la costituzione dell’usufrutto, nella sua configurazione di diritto reale minore sulla quota della societa’ personale, si avra’ solo nel caso di continuazione della societa’ con gli eredi; diversamente, in caso di liquidazione della quota, il diritto si realizza sulle somme ricavate dalla liquidazione della partecipazione del socio defunto.
In sintesi, la costituzione dell’usufrutto sulla quota della societa’ di persone postula la continuazione della societa’; questa postula a sua volta l’accordo fra socio superstite e l’erede del socio defunto (non con l’usufruttuario), secondo quando sopra detto.
4. La Corte d’appello ha affermato che l’accordo per la prosecuzione non era intervenuto. Qui si inserisce la censura. Male avrebbe fatto la Corte d’appello a ragionare in questi termini, essendo un fatto oggettivo che la quota non fu liquidata, ma se ne approprio’, in forza del testamento falso, (OMISSIS), socia superstite. Secondo il ricorrente la condotta di (OMISSIS) dovrebbe essere valutata non in forza del testamento apparente, ma in forza del testamento vero, in quanto destinato a regolare fin dall’inizio la successione di (OMISSIS). Ma e’ facile obiettare che (OMISSIS) prosegui’ la societa’, nella veste di socia superstite e unica erede della socia defunta, previa ricostituzione della pluralita’ dei soci. Il fatto che il titolo che regolava la successione non la vedesse nella posizione dell’erede del socio defunto, ma quale usufruttuaria generale, non consente di ipotizzare, ora per allora, un accordo con il nudo proprietario, erede vero del socio defunto, per la prosecuzione della societa’. Non si tratta di negare che l’accertamento della falsita’ del testamento successivo ne ha comportato la definitiva eliminazione dal mondo giuridico, come se non fosse mai esistito e mai avesse regolato la successione della socia defunta. Si tratta di prendere atto che, in base alla situazione apparente, un accordo del genere non era configurabile, ne’ lo diventa, ex post, in conseguenza dell’accertamento giudiziale della situazione vera. Non e’ consentito, in altre parole, valutare il comportamento della socia superstite, manifestatosi in base al testamento falso, come se fosse stato tenuto nella diversa situazione che derivava dal testamento vero.
Cio’ vuol dire che, in assenza di un accordo fra socio superstite ed erede del socio defunto, (OMISSIS) non consegui’ il godimento della quota in forza dell’usufrutto, lasciatole dalla sorella per testamento, venendo quindi a mancare l’essenziale presupposto della domanda dello (OMISSIS), costituito dall’estinzione di un usufrutto che non si e’ mai costituito, perche’ la quota non fu acquistata dall’erede, nudo proprietario.
In definitiva, come sostengono i controricorrenti, la presente fattispecie pone essenzialmente una questione di fatto, non di diritto. Si tratta di stabilire se (OMISSIS), quale socia superstite della societa’ in nome collettivo, abbia mai espresso l’assenso a che lo (OMISSIS) entrasse a far parte della compagine sociale. Secondo la Corte d’appello la condotta posta in essere da (OMISSIS), di ritenersi, sia pure in forza di testamento falso, piena proprietaria della quota gia’ appartenuta alla sorella, esprime una volonta’ di esclusione. In verita’, il ricorrente si duole anche di tale giudizio, ma, sotto questo profilo, le relative deduzioni, censurate in verita’ genericamente sotto il profilo della motivazione, si risolvono nella richiesta di una valutazione dei fatti diversa da quella fatta propria dai giudici di merito, il cui apprezzamento, in quanto immune da vizi logici e giuridici, e’ incensurabile in questa sede.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.800.00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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