Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 febbraio 2022| n. 3957.

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando a tali fini l’eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, salvo che l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti avvenga esclusivamente in essa. (Fattispecie in tema di prescrizione).

Sentenza|4 febbraio 2022| n. 3957. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture

Data udienza 26 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Dichiarazione fraudolenta ex art. 2 dlgs n. 74/2000 – Consumazione del reato nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale – Intervenuta prescrizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matt – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SOCCI ANGELO MATTEO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MOLINO PIETRO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
L’Avv. (OMISSIS) si riporta ai motivi esposti nel ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Venezia con sentenza del 25 gennaio 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona del 10 maggio 2019, dichiarava di non doversi procedere in ordine al reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, per essere il reato estinto per prescrizione, nei confronti di (OMISSIS), rideterminando la pena nei suoi confronti in anni 1 e mesi 6 di reclusione, per la residua imputazione di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, per l’anno di imposta del 2010, presentazione della dichiarazione integrativa del 1 dicembre 2011.
2. L’imputata ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge (articolo 220 disp. att. c.p.p. e articolo 178 c.p.p., comma 1). Il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza doveva ritenersi inutilizzabile in quanto al momento dell’emersione di indizi di reato, nei confronti della ricorrente, non sono state applicate le norme di garanzia del c.p.p. (articolo 220 disp. att. c.p.p.).
Anche le due testimonianze (del funzionario dell’Agenzia delle entrate e dell’agente di P.G.) risultano inutilizzabili in quanto hanno semplicemente richiamato il contenuto del processo verbale di constatazione.
2. 2. Violazione di legge (articoli 2 e 157 c.p.); prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza impugnata.
La sentenza ha rilevato che la societa’ aveva presentato la dichiarazione il 27 luglio 2011, ma poi con una successiva dichiarazione (integrativa) del 1 dicembre 2011, con alcune variazioni, riportava di nuovo integralmente gli elementi fittizi passivi di cui alle fatture per operazioni inesistenti. La consumazione del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, si verifica alla presentazione della dichiarazione annuale, con l’indicazione degli elementi passivi fittizi. La dichiarazione per l’anno di imposta 2010 doveva essere presentata entro il 30 luglio 2011.
Gli elementi passivi indicati nella dichiarazione del 27 luglio 2011 sono gli stessi di quelli poi riconfermati con la dichiarazione integrativa del dicembre 2011. Non poteva, pertanto, trovare applicazione la riforma dei termini della prescrizione di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 17.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (In motivazione la S.C. ha affermato che per individuare l’anno del commesso reato occorre sempre far riferimento all’annualita’ successiva rispetto a quella indicata nel documento fiscale). (Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010 – dep. 26/11/2010, De Seta, Rv. 248499: vedi anche Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014 – dep. 19/12/2014, Vidi e altro, Rv. 262358 e Sez. 3, Sentenza n. 16459 del 16/12/2016 Ud. – dep. 31/03/2017 – Rv. 269652). Nel nostro caso, quindi, il reato e’ stato commesso il 27 luglio 2011, data della presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione integrativa del 1 dicembre 2021, con alcune variazioni non puo’ determinare lo spostamento della data di commissione del reato, in quanto gli stessi elementi passivi sono indicati nella prima dichiarazione e in quella integrativa, come puntualmente rilevato nella stessa sentenza oggi impugnata (“in particolare e’ stata riscontrata l’identita’ dei dati riportati nei quadri VC e Vf con la sola variante di un bonus di capitalizzazione da cui deriva una diversa determinazione del reddito di impresa”).
Nessuna modifica e’ stata apportata agli elementi passivi di cui all’imputazione. Questa Corte di Cassazione, del resto, anche per il reato di dichiarazione infedele ha ritenuto irrilevante per la consumazione l’eventuale successiva dichiarazione integrativa: “Il delitto di dichiarazione infedele, previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 4, integra un reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando l’eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa” (Sez. 3, Sentenza n. 23810 del 08/04/2019 Ud., dep. 29/05/2019, Rv. 275993 – 01).
La dichiarazione integrativa serve solo a correggere eventuali errori commessi nella compilazione della iniziale dichiarazione; solo qualora la dichiarazione integrativa contenesse l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (non presente nell’originaria dichiarazione) la data del commesso reato sarebbe quella della presentazione della dichiarazione integrativa, previa contestazione nell’imputazione di una tale evenienza. Nel nostro caso, come sopra visto, invece, nessuna ulteriore fattura per operazioni inesistenti e’ stata utilizzata nella dichiarazione integrativa (“in particolare e’ stata riscontrata l’identita’ dei dati riportati nei quadri VC e Vf con la sola variante di un bonus di capitalizzazione da cui deriva una diversa determinazione dei reddito di impresa”).
Puo’ conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto: “Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 2, integra un reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando l’eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, salvo l’eventuale uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti esclusivamente nella dichiarazione integrativa”.
La data della consumazione del reato e’ antecedente alla modifica normativa del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 17, intervenuta con la L. 14 settembre 2011, n. 148 che ha elevati di un terzo i termini di prescrizione; conseguentemente ex articolo 2 c.p., si applica la vecchia normativa piu’ favorevole: “In tema di successione di leggi penali concernenti la disciplina della prescrizione, nel caso in cui l’evento del reato intervenga nella vigenza della legge piu’ sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui e’ stata posta in essere la condotta deve trovare applicazione la legge vigente al momento della cessazione della condotta” (Sez. 4, Sentenza n. 16026 del 20/12/2018 Ud. – dep. 12/04/2019 – Rv. 275711 – 01).
Il residuo reato e’ in conseguenza prescritto e la sentenza deve annullarsi senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il residuo reato e’ estinto per prescrizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *