Perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|14 gennaio 2022| n. 1143.

Perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto

In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto previsto dall’art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Di conseguenza, non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.

Sentenza|14 gennaio 2022| n. 1143. Perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto

Data udienza 16 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Agenzia – Provvigione all’agente – condizioni generali di contratto – l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, comma 2, c.c. – Insufficienza che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza – Schema predisposto e le condizioni generali siano state fissate per una serie indefinita di rapporti – Necessità – Specifica approvazione scritta delle clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22503/2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 72/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale.

Perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS). s.a.s. adiva il tribunale della Spezia esponendo di aver svolto attivita’ di agente per la vendita del caffe’ in favore di (OMISSIS) di S.p.A. con rapporto intercorso dal 1987 al 2007. La (OMISSIS) aveva rifiutato di corrispondere all’agente quanto dovuto a titolo di patto di non concorrenza per il biennio successivo alla cessazione del rapporto, sostenendo infondatamente di aver gia’ adempiuto in forma provvigionale nel corso del rapporto.
2. Si costituiva la (OMISSIS) che ribadiva che nel contratto era prevista una percentuale dello 0,25% sulle vendite da imputare a patto di non concorrenza, sosteneva la piena legittimita’ di tale modalita’ di remunerazione e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento della penale in conseguenza della violazione del patto di non concorrenza da parte dell’attrice, oltre alla restituzione di tutti gli importi versati in corso di rapporto a tale titolo.
3. Il Tribunale riteneva non rituale la domanda di nullita’ e le consequenziali domande e repliche perche’ non avanzate in forma riconvenzionale. Nel merito, verificata la sussistenza di atti violativi del patto di non concorrenza e la validita’ della clausola, condannava l’attrice a restituire quanto percepito a tale titolo, oltre al pagamento della penale per complessivi Euro 88.846 oltre accessori.

 

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4. (OMISSIS). s.a.s. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
5. Si costituiva la (OMISSIS) proponendo appello incidentale per il caso di accoglimento della domanda di nullita’ del patto di non concorrenza, chiedendo la restituzione di quanto versato a tale titolo nel corso del rapporto.
6. La Corte d’Appello di Genova riteneva infondato il gravame con riferimento alla domanda principale di pagamento dell’indennita’ per patto di non concorrenza.
Sul punto, preliminarmente, condivideva il ragionamento del Tribunale secondo cui non poteva dirsi di per se’ invalida la regolazione del patto di non concorrenza attraverso il riconoscimento di un importo in forma percentuale-provvigionale rispetto agli affari procurati.
La Corte d’Appello riteneva, invece, fondato l’altro motivo di gravame in relazione alla eccezione di nullita’ del patto di non concorrenza finalizzata a paralizzare la pretesa altrui, cosi’ come la successiva domanda della (OMISSIS) che, fondandosi sugli effetti derivanti dall’eccezione di nullita’, chiedeva la restituzione di quanto corrisposto a titolo di patto di non concorrenza. Parimenti doveva considerarsi tempestiva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’originaria attrice.
Cio’ posto, la Corte d’Appello evidenziava la logica preminenza della questione sulla nullita’ del patto di non concorrenza, osservando che la suddetta clausola risaliva al 1987 ed era del seguente tenore: fermo restando il divieto di concorrenza nel corso del rapporto in oggetto, anche per i due anni successivi alla cessazione del rapporto stesso lei resta sin d’ora impegnata a non trattare in alcun modo, ne’ direttamente ne’ indirettamente, affari comunque in concorrenza con i prodotti o con l’attivita’ della nostra societa’. L’eventuale inosservanza di tale impegno comportera’ l’applicazione a suo carico di una penale pari al 30 percento delle complessive provvigioni maturate nel corso dell’ultimo anno del rapporto, fatto salvo il nostro diritto al risarcimento di ogni maggior danno. Seguiva poi nel contratto la percentuale delle provvigioni al cui interno era da ricomprendere uno 0,25% del patto di non concorrenza.

 

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Secondo la Corte d’Appello, nonostante nel contratto si affermasse che erano in corso trattative per la proposta di incarico di agente generale di sub-area, il testo di regolazione del rapporto era stato predisposto interamente dalla (OMISSIS) ed era identico ad altri contratti stipulati dalla medesima societa’ con altri agenti. Si poteva, pertanto, ritenere che si trattasse di testi contrattuali standard destinati a regolare in modo uniforme i rapporti della (OMISSIS) con i propri mandatari. L’unico punto che variava riguardava la misura delle provvigioni, ivi compresa la quota inerente la remunerazione del patto di non concorrenza. Non vi era alcuna prova che vi fosse stata una reale pattuizione sulla clausola inerente il divieto di concorrenza “post” contratto il cui onere gravava sul predisponente e, tenuto conto dell’orientamento di legittimita’ secondo cui l’esistenza di un profilo oggetto di trattative non faceva venir meno la natura di condizione generale di contratto per l’intero impianto negoziale (Cass. n. 3407 del 1986), concludeva nel senso della clausola vessatoria del patto di non concorrenza, in quanto inserita in un testo destinato concretamente ad essere utilizzato per una contrattazione uniforme. Il patto di non concorrenza, infatti, comportava una restrizione alla liberta’ contrattuale nei rapporti con i terzi e, pertanto, doveva affermarsi la sua natura vessatoria ex articolo 1341 c.c., comma 2, stante la mancata specifica approvazione per iscritto. Ricorrevano, quindi, tutte le condizioni per riconoscere la violazione della norma e la nullita’ della clausola.
Di conseguenza non era dovuta la penale per la palese violazione del suddetto patto. Allo stesso modo diveniva priva di causa la quota provvigionale a titolo di corrispettivo del patto di concorrenza, ma tenuto conto dell’eccezione di compensazione (rectius di prescrizione) il diritto alla restituzione si era estinto fino a tutto il 2002 e, dunque, la somma da restituire era di Euro 16.395.
7. La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova, sulla base di quattro motivi e successivamente ha depositato memoria insistendo nelle proprie richieste.

 

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8. La (OMISSIS). s.a.s. e’ rimasta intimata.
9. All’udienza del 14 maggio 2021 il Collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza ritenuta la valenza nomofiliattica della questione della vessatorieta’ della clausola di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, in ragione dell’assenza di precedenti specifici, della necessita’ di valutare la vessatorieta’ di una clausola stipulata prima della introduzione dell’articolo 1751-bis c.c. (quando il patto di non concorrenza dell’agente non era “naturalmente” oneroso, cfr. Cass. Sez. L n. 12127 del 2015), e la pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. L 20/04/2021, n. 10382), che ha ritenuto corretta la configurazione del divieto di concorrenza come riflesso di un connaturale dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto e non come limite ulteriore alla liberta’ negoziale dell’agente.
10. Con avviso notificato alle parti il ricorso e’ stato trattato in Camera di consiglio in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza la partecipazione delle parti che non hanno fatto richiesta di discussione orale, con adozione della forma di sentenza della decisione, in forza dell’articolo 375 c.c., u.c..
11. L’Ufficio della Procura Generale ha presentato conclusioni scritte Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1341 c.c..
La societa’ ricorrente contesta l’applicabilita’ dell’articolo 1341 c.c., alla fattispecie, sia perche’ la clausola non si riferiva ad un contratto predisposto unilateralmente dall’impresa e diretto a regolare un numero indefinito di casi, sia perche’ in ogni caso l’intero contratto non poteva rientrare in quelli standard predisposti unilateralmente dall’impresa, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7177 del 2015.
In altri termini, secondo la ricorrente, perche’ si possa qualificare una clausola come vessatoria non basta che la stessa sia predisposta unilateralmente dal datore di lavoro e che il lavoratore si rappresenti come la parte debole del rapporto ma occorre invece che essa si inserisca in un regolamento negoziale predisposto da una sola parte che contenga le condizioni generali di contratto destinate a regolare un numero indefinito di rapporti senza che all’altra parte sia riconosciuto un effettivo potere negoziale, dovendo la stessa limitarsi ad aderire o meno al regolamento contrattuale predisposto.
Il contratto in esame regolava un rapporto connotato dall’intuitus personae le cui condizioni economiche e normative erano negoziate di volta in volta in ragione delle specifiche esigenze dell’impresa e della singola parte. Il contratto, dunque, non era destinato a regolare una serie indefinita di rapporti.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1341 c.c., poiche’ la clausola vessatoria e’ soltanto quella che impone oneri in modo unilaterale senza alcuna contropartita.
La censura attiene alla violazione dell’articolo 1341 c.c., perche’ possono definirsi clausola onerose solo quelle che impongono ad una parte un sacrificio senza corrispettivi di sorta. L’elencazione contenuta all’articolo 1341 c.c., comma 2, e’ tassativa, potendosene ammettere solo un’interpretazione estensiva ma non analogica. Se in astratto un patto di non concorrenza puo’ rappresentare un fattore di restrizione della liberta’ contrattuale, nel momento in cui tale restrizione diviene oggetto di contropartita viene meno il carattere vessatorio, mancando lo squilibrio nel rapporto tra contraenti visto anche il carattere bilaterale della previsione contrattuale. Peraltro, non puo’ essere considerata vessatoria una clausola conforme alla disciplina legale del tipo e il patto di non concorrenza degli agenti e’ stato espressamente previsto dall’articolo 1751 bis c.p.c. c.c., sicche’ dal momento dell’introduzione di tale norma certamente non poteva piu’ considerarsi nullo.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1341 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.
La censura contesta l’affermazione della sentenza laddove si afferma che la clausola di non concorrenza “con tutta evidenza costituiva dato imprescindibile per la (OMISSIS) come tale imposta a tutti gli agenti attraverso la propria formulazione standard del contratto di agenzia”.
La suddetta affermazione, fondata su quattro precedenti giudiziali nei quali si era discusso di un patto di non concorrenza simile a quello previsto nel contratto in esame, sarebbe del tutto erronea. Peraltro, nella specie vi sarebbe stata anche una specifica trattativa, tanto che la clausola era stata introdotta in corso di rapporto, nel 1987, quando tra le parti vi era gia’ un contratto di agenzia. Infine, le clausole oggetto degli altri giudizi erano simili ma non identiche.
3.1 I primi tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che, prima che fosse espressamente disciplinato dall’articolo 1751-bis c.c., la giurisprudenza di legittimita’ riconduceva all’articolo 2596 c.c., il patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto di agenzia.

 

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Si diceva, infatti, che il patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 2596 c.c., in considerazione sia del suo carattere di norma generale sui limiti contrattuali della concorrenza, sia della specialita’ dell’articolo 2125 c.c., la cui normativa, improntata a maggior rigore rispetto a quella dettata dall’articolo 2596 c.c., era considerata non estensibile a contratti diversi da quello di lavoro subordinato, ancorche’ caratterizzati dalla cosiddetta parasubordinazione, come appunto il contratto di agenzia (Cass. 6 novembre 2000, n. 14454; Cass. 8 novembre 1997, n. 11003; Cass. 24 agosto 1991, n. 9118; Cass. 23 novembre 1990, n. 11282).
Successivamente del Decreto Legislativo n. 303 del 1991, articolo 5 (di attuazione della direttiva n. 86/653/CEE), ha aggiunto nel codice civile l’articolo 1751-bis, sul patto di non concorrenza, con il seguente testo: “il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo svolgimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non puo’ eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto”. La suddetta disposizione, in base all’articolo 6 del Decreto Legislativo medesimo, si applica anche ai contratti in corso di esecuzione al 1 gennaio 1990, come quello in controversia, per il quale pertanto non puo’ farsi applicazione del citato articolo 2596 c.c. (da ultimo Cass. n. 4461 del 2015; conformi: Cass. n. 8295 del 2012, Cass. n. 14454 del 2000; Cass. n. 11003 del 1997).
Con la successiva L. 29 dicembre 2000, n. 422, articolo 23 (entrata in vigore il 4 febbraio 2001) si e’ aggiunto un comma 2 all’articolo 1751-bis c.c., del seguente tenore: “L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennita’ di natura non provvigionale. L’indennita’ va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennita’ di fine rapporto. La determinazione della indennita’ in base ai parametri di cui al precedente periodo e’ affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennita’ e’ determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente; 4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente”.
Lo stesso articolo 23, ha stabilito che le suindicate disposizioni efficaci a partire dai 1 giugno 2001 – si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di societa’ di persone o di societa’ di capitali con un solo socio, nonche’, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a societa’ di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali.
3.2 Cosi’ ricostruita l’evoluzione normativa del patto di non concorrenza nel contratto di agenzia, venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che secondo la Corte d’Appello di Genova il testo di regolazione del rapporto era stato predisposto interamente dalla (OMISSIS) in quanto era in parte identico ad altri quattro contratti stipulati dalla medesima societa’ con altri agenti. Si poteva, pertanto, ritenere che si trattasse di testi contrattuali standard destinati a regolare in modo uniforme i rapporti della (OMISSIS) con i propri mandatari. L’unico punto che variava riguardava la misura delle provvigioni, ivi compresa la quota inerente la remunerazione del patto di non concorrenza.
La qualificazione operata dalla Corte d’Appello di Genova del contratto come rientrante nell’ambito di applicazione degli articoli 1341 e 1342 c.c., e’ erronea.
In primo luogo, deve ribadirsi che il contratto di agenzia per sua natura e’ fondato sull’intuitus personae. In proposito deve darsi continuita’ al principio di diritto espresso in una recente pronuncia di questa Corte dove si e’ affermato che: “nel contratto di agenzia, il patto aggiunto di carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., perche’ il regolamento negoziale non e’ riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo agli agenti (nella specie i promotori finanziari di una banca), ne’ lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli e formulari” (Sez. L, Sent. n. 4190 del 2020).
La Corte d’Appello, come si e’ detto, ha dedotto la qualificazione del contratto dal raffronto con altri quattro contratti analoghi, rilevando, peraltro, che le condizioni contrattuali con specifico riferimento alla clausola in esame (remunerazione del patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto) erano differenti, il che depone per una negoziazione del contenuto contrattuale tenuto conto anche della particolare natura del contratto fondato sull’intuitus personae.
Inoltre, con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli articoli 1341 e 1342 c.c., la Corte di merito non ha considerato che le clausole onerose subordinate alla specifica approvazione per iscritto sono solo quelle che vengono inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari; e che, secondo la giurisprudenza di legittimita’ consolidatasi in materia, possono qualificarsi come contratti “per adesione” esclusivamente le strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioe’, predisposte da un contraente che esplichi attivita’ contrattuale all’indirizzo di una pluralita’ indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (vale a dire se predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie): cfr. Sez. U. n. 3989/1977; n. 4847/1986; n. 8407/1996; n. 2294/2001; n. 12153/2006; n. 7607/2015, fra le molte conformi).
Non possono, invece, ritenersi “per adesione” i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole e specifiche vicende negoziali e a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.
La clausola in esame, pertanto, si sottrae, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, all’ambito di applicazione degli articoli 1341 e 1342 c.c., gia’ solo per il fatto (pacifico) che il regolamento negoziale di cui si discute sia riferibile ad una platea limitata e ben definita di soggetti, vale a dire i soli agenti della (OMISSIS) ed inoltre per il fatto di non essere stato predisposto a mezzo di moduli e formulari tanto che, con specifico riferimento alla remunerazione del patto di non concorrenza, le condizioni cambiavano di volta in volta.
D’altra parte, ai fini dell’operativita’ degli articoli 1341 e 1342 c.c., non e’ sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del regolamento (senza il concorso dell’altra parte) ma e’ necessario che le condizioni in esso fissate non possano che accettarsi (o rifiutarsi), nella loro interezza e, comunque, siano finalizzate a disciplinare una serie indefinita di rapporti; condizioni che, per quanto detto, non sono affatto riscontrabili nel caso di specie.
Sul punto il Collegio intende dare continuita’ anche al seguente principio di diritto: “in tema di condizioni generali di contratto, perche’ sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’articolo 1341 c.c., comma 2, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma e’ altresi’ necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perche’ confezionate da un contraente che esplichi attivita’ contrattuale all’indirizzo di una pluralita’ indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (Sez. 6-2, Ord. n. 20461 del 2020; Sez. 6-3, Ord. n. 17073 del 2013).
Risulta erronea, pertanto, l’affermazione della Corte d’Appello di Genova circa la natura del contratto in esame come concluso mediante moduli o formulari predisposto unilateralmente da uno dei contraenti per disciplinare in modo uniforme i rapporti contrattuali con gli agenti.
4. Il quarto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 2935 c.c., in relazione al decorso della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito.
La Corte d’Appello ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dalla controparte ancorche’ sulla base del termine decennale ordinario di cui all’articolo 2946 c.c..
Secondo la societa’ ricorrente il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato sorge quando si e’ perfezionato l’accertamento in ordine all’invalidita’ del titolo in forza del quale il pagamento e’ stato effettuato.
Sarebbe erronea, dunque, la tesi secondo la quale il termine di prescrizione decorre non gia’ dalla data del passaggio in giudicato della decisione che ha accertato la nullita’ del titolo ma da quella del pagamento stesso.
4.1 Il quarto motivo di ricorso e’ assorbito dall’accoglimento dei primi tre.
5. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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