La simulazione assoluta è rilevabile d’ufficio

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 15981.

La simulazione assoluta è rilevabile d’ufficio

La simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 cod. civ.

Sentenza|| n. 15981. La simulazione assoluta è rilevabile d’ufficio

Data udienza  18 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Opposizione – Presupposti – Articoli 511 e 512 cpc – Criteri – Articoli 1414 e 1415 cc – Azione di simulazione – Articolo 1417 cc – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16227/2021 R.G. proposto da:

SOCIETA’ (OMISSIS) a R.L., in liquidazione, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) p.a.;

– intimati –

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE BENEVENTO n. 1761/2020 depositata il 01/12/2020;

All’udienza pubblica del 18/04/2023 il difensore della ricorrente avvocato (OMISSIS), ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

L’avvocato (OMISSIS) per il controricorrente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Il Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria Soldi, ha concluso per il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo, con assorbimento del terzo motivo.

Udita la relazione svolta, nella Camera di consiglio del 18/04/2023, dal Consigliere Dott. Cristiano Valle, la Corte osserva quanto segue.

La simulazione assoluta è rilevabile d’ufficio

FATTI DI CAUSA

La Societa’ (OMISSIS) (di seguito (OMISSIS)) S.r.l. aveva chiesto, con atto del 30/05/2011, di essere sostituita, ai sensi dell’articolo 511 c.p.c., a (OMISSIS) in una procedura esecutiva promossa dalla stessa (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) e del (OMISSIS) p. a. ma le era stata ritenuta opponibile la cessione del credito effettuata da (OMISSIS) in favore del figlio (OMISSIS) in data 26/05/2011, notificata alla detta banca il successivo 08/06/2011; introdotto il giudizio di merito ai sensi dell’articolo 512 c.p.c., l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 28/12/2011 era oggetto di reclamo al Collegio, che l’accolse; il giudice dell’esecuzione procedette, quindi, con successiva ordinanza, all’assegnazione delle somme in favore di (OMISSIS); l’opposizione agli atti esecutivi, proposta, dalla (OMISSIS) S.r.l., avverso detta ordinanza di assegnazione venne dichiarata inammissibile, con sentenza, dal Tribunale di Benevento; la (OMISSIS) S.r.l. propose ricorso per cassazione, che venne accolto dalla sentenza di questa Suprema Corte n. 20172 del 18/08/2017, di cassazione con rinvio; la causa di opposizione agli atti esecutivi e’ stata riproposta dinanzi al giudice del rinvio, ossia il Tribunale Benevento, in persona di diverso magistrato; e l’opposizione agli atti e’ stata rigettata dal Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1761 del 1/12/2020; avverso la quale, resa in unico grado, ricorre la (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione con tre motivi.

Resiste (OMISSIS) con controricorso.

Non risulta il deposito di memorie.

La simulazione assoluta è rilevabile d’ufficio

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso.

Il primo motivo reca censura di violazione e (o) falsa applicazione dell’articolo 511 c.p.c., articoli 2914 e 1265 c.c.. Afferma la (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione che l’articolo 2914 c.c., n. 2, deve ritenersi applicabile anche in relazione all’intervento di cui all’articolo 511 c.p.c., che integra una forma di espropriazione del diritto del creditore sul ricavato o una espropriazione presso terzi condotta nelle forme dell’intervento; l’articolo 1265 c.c., si prefigge di regolamentare i conflitti tra due o piu’ parti che pretendono diritti incompatibili sullo stesso credito e deve ritenersi applicabile anche nel conflitto tra cessionario e creditore del cedente.

Il secondo motivo denuncia violazione e (o) falsa applicazione degli articoli 1414, 1415 e 1417 c.c., e dei principi in materia di simulazione assoluta. Secondo la societa’ ricorrente la prova della mancanza di causa della cessione costituisce prova sufficiente per l’accoglimento dell’azione di simulazione in quanto l’azione di simulazione assoluta e’ un’azione finalizzata ad ottenere la dichiarazione di nullita’ del negozio apparente, proprio per mancanza di causa.

Il terzo, e ultimo, motivo denuncia vizi di violazione dell’articolo 2697 c.c., e dei principi sulla distribuzione dell’onere della prova in tema di simulazione. Nel caso in cui il terzo fornisca elementi presuntivi del mancato pagamento spetta all’altra parte l’onere di provare che il pagamento sia effettivamente avvenuto, con la conseguenza che ove non venga fornita tale prova il giudice potra’ trarne elementi per la qualificazione del contratto come simulato.

Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che (Cass. n. 26054 del 17/11/2020): In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell’articolo 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o piu’ creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione, ma, non possedendo anche una finalita’ surrogatoria in senso stretto quanto all’impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l’effetto tipico dell’estinzione”. E tanto dopo avere precisato da tempo che (Cass. n. 02608 del 13/03/1987 Rv. 451727 – 01). “La sostituzione esecutiva ai sensi dell’articolo 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o piu’ creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicche’ non trova applicazione la norma dell’articolo 2914 c.c., n. 2, che opera solo nei confronti del creditore pignorante. Ne consegue che nell’ambito del processo esecutivo la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui all’articolo 511 citato, impedisce a quest’ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il creditor creditoris intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtu’ del solo consenso da essi espresso e che l’articolo 1265 c.c., richiede la notifica della cessione o l’accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra piu’ cessionari del medesimo credito”.

Il Collegio intende dare seguito al predetto orientamento, in quanto pienamente condiviso e non suscettibile di mutamento secondo la prospettazione auspicata dalla societa’ ricorrente, attesa la specifica strumentalita’ della domanda di sostituzione per come configurata dal codice di rito.

La sentenza impugnata e’, pertanto, sullo specifico punto, al quale si riferisce il primo motivo del ricorso, laddove ha escluso l’applicabilita’ dell’articolo 2914 c.c., n. 2, con riferimento alla domanda di sostituzione ai sensi dell’articolo 511 c.p.c., conforme a diritto.

Il primo mezzo e’, pertanto, infondato.

Il secondo motivo, incentrato sull’adeguatezza della carenza di causa della cessione a fondare la nullita’ del relativo negozio, e’ invece fondato, per avere la sentenza impugnata contraddittoriamente affermato, alle pag. 6 e seguenti, che ai fini della simulazione assoluta, quale quella che il Tribunale ha ritenuto correttamente di ravvisare nella specie, era insufficiente la sola carenza di causa della cessione del credito, in quanto era anche necessaria la dimostrazione, che nella specie era mancata, che “l’alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che ne’ l’alienante abbia inteso dismettere la titolarita’ del diritto, ne’ l’altra parte abbia inteso acquistarla”.

La detta affermazione, se corretta in relazione al presupposto dal quale sembra prendere le mosse il Tribunale, ossia che il contratto (di cessione di credito) venne posto in essere al solo fine di sottrarre un bene alla garanzia patrimoniale generica, non e’ confacente al caso di specie, nel quale la simulazione rileva in relazione, soltanto, alla domanda di sostituzione ai sensi dell’articolo 511 c.p.c., e, pertanto, la prova della simulazione assoluta, in quanto fatta valere da un soggetto terzo, poteva essere data con ogni mezzo.

Invero e’ approdo giurisprudenziale risalente (sin da Cass. n. 00032 del 14/01/1985 Rv. 438234 – 01) che la simulazione assoluta, costituendo motivo di nullita’ del negozio per difetto di causa, e’ rilevabile d’ufficio ai sensi dell’articolo 1421 c.c., e non era, pertanto, necessario richiedere alla parte che aveva proposto la domanda di sostituzione ai sensi dell’articolo 511 c.p.c., la prova di ulteriori finalita’ o sintomi di intenti di alienazione fittizia del credito.

In conclusione, fermo restando che la finalita’ di anomala sottrazione del bene alla garanzia per i creditori poteva tutelarsi adeguatamente con altri strumenti processuali invece non azionati, il giudice del merito doveva comunque adeguatamente indagare se la stessa simulazione assoluta della cessione del credito fosse implicata dalla mancanza di causa del contratto e, quindi, dalla correlata nullita’ del negozio.

La sentenza impugnata e’, altresi’, tautologica laddove afferma che la mancanza di idonea causa della cessione era smentita dalla circostanza che (OMISSIS) aveva successivamente ottenuto l’assegnazione della somma, il che e’ esattamente quello che lo strumento della domanda di sostituzione tendeva a evitare o, in ogni caso, non da’ affatto conto della giustificazione economica, in termini non di finalita’ ma di presupposto, del trasferimento della titolarita’ della ragione di credito.

Il secondo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Il terzo mezzo, in apparenza vertente in generale sul riparto dell’onere probatorio, e’ assorbito per riguardare l’esito di un procedimento di sussunzione che va rinnovato alla stregua dei principi appena fissati: cio’ che esime dal rilievo della sua originaria inammissibilita’, perche’ rivolto contro l’esito dell’applicazione della disciplina sulle presunzioni al di fuori dei rigorosi limiti in cui la giurisprudenza di questa Corte ammette il relativo sindacato e, in ogni caso, investe la conclusione di merito sulla carenza di prova.

Il ricorso e’ accolto.

La sentenza impugnata e’ cassata.

Sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, e, quindi, la controversia deve essere rinviata al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, che nel procedere a rinnovato esame si atterra’ a quanto in questa sede statuito.

Il giudice di rinvio dovra’ pertanto procedere all’accertamento del carattere simulato (o meno) della cessione del credito intervenuta nel maggio 2011 dalla (OMISSIS) al figlio (OMISSIS), escludendo – da un lato – l’irrilevanza della riscontrata carenza di causa e – dall’altro – la rilevanza, se non altro di per se’ sola, della sua funzionalizzazione a conseguire l’assegnazione in sostituzione.

Al giudice di rinvio e’ demandato di provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *