Restituzione immobile concesso in comodato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 novembre 2021| n. 36057.

Restituzione immobile concesso in comodato .

L’attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l’onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l’ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto.

Ordinanza|23 novembre 2021| n. 36057. Restituzione immobile concesso in comodato

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Comodato – Restituzione immobile concesso in comodato – Prova del titolo della consegna da parte del richiedente – Necessità – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32501/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5991/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/9/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3/2/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/9/2018 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dal sig. (OMISSIS) e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma 30/1/2012, ha accolto la domanda dal medesimo, originariamente proposta nei confronti dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), di accertamento dell’esistenza di un contratto di “comodato gratuito verbale” stipulato con il (OMISSIS) e la (OMISSIS) nel 1996 ed avente ad oggetto “una porzione della stanza realizzata sul terrazzo (estesa per circa 18 mq.)”, dai comodatari successivamente venduta al (OMISSIS) e alla (OMISSIS); con condanna di questi ultimi “alla restituzione della porzione immobiliare dai medesimi goduta senza alcun titolo, dando atto della risoluzione del contratto di comodato”, oltre che al risarcimento dei subiti danni.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (OMISSIS) e la (OMISSIS) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.
Resiste con controricorso il (OMISSIS).
Propongono altresi’ autonomo, successivo ricorso il (OMISSIS) e la (OMISSIS), sulla base di 2 motivi.
Resiste con controricorso il (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che il ricorso proposto dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) e’ inammissibile in quanto tardivo.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ il principio dell’unicita’ del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, sicche’ in caso di ricorso per cassazione con l’atto contenente il controricorso, quest’ultima modalita’ non potendo peraltro considerarsi essenziale sicche’ ogni ricorso successivo al primo si converte – indipendentemente dalla forma assunta e ancorche’ proposto con atto a se’ stante – in ricorso incidentale, la cui ammissibilita’ e’ condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti piu’ venti) risultante dal combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi (v. Cass., 14/1/2020, n. 5448; Cass., 9/2/2016, n. 2516; Cass., 20/3/2015, n. 5695, ove si e’ ulteriormente sottolineato che tale principio non trova deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell’impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, ne’ nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della gia’ proposta impugnazione; Cass., 6/12/2005, n. 26622).
Orbene, il ricorso de quo risulta essere stato proposto con atto notificato il 24/12/2018, e pertanto oltre il termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del ricorso ad opera di controparte ricevuto il 9/11/2018, nella specie venuto a scadere il 19 dicembre 2018.
Quanto al ricorso (notificato per primo) del (OMISSIS) e della (OMISSIS) va preliminarmente esaminato, in quanto logicamente prioritario, il 2 motivo, con il quale i medesimi denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 948, 1803, 1810 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Si dolgono che la decisione della corte di merito sia fondata su “un presupposto… inaccettabile perche’ assolutamente sfornito di ogni e qualsivoglia prova, ovvero che il sig. (OMISSIS) abbia concesso in comodato d’uso gratuito ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) una parte dell’estensione di mq. 14,92 di una stanza grande poco piu’ di mq. 40 da lui realizzata su un terrazzo di proprieta’ condominiale facente parte del fabbricato sito in (OMISSIS), terrazzo ubicato tra l’appartamento di proprieta’ di esso (OMISSIS) e l’appartamento gia’ di proprieta’ dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) e da costoro successivamente venduto ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS)”, laddove “con ogni evidenza tali riferimenti assolutamente non emergono da una attenta lettura degli atti di causa prodotti dal (OMISSIS) stesso”, che non era “proprietario ne’ del terrazzo e nemmeno del piccolo locale con affaccio su via Turno della accertata consistenza di mq. 14,92 realizzato sul terrazzo stesso e, pertanto, assolutamente non poteva averlo concesso in comodato gratuito ai sigg.ri (OMISSIS) – (OMISSIS)”, ne’ ha fornito “alcuna prova della effettiva esistenza di un contratto di comodato gratuito stipulato tra le parti predette ed afferente la porzione immobiliare di che trattasi”.
Lamentano essersi dalla corte di merito erroneamente “statuito che l’obbligo restitutorio della porzione immobiliare oggetto del contendere scaturisce dal recesso unilaterale azionato ex articolo 1810 c.c.”, in quanto “la disdetta di un contratto inesistente e’ essa stessa inesistente e priva di qualsivoglia valore costitutivo ed accertativo”.
Si dolgono essersi dalla corte di merito erroneamente “stabilito che l’assenza di qualsivoglia prova su ipotetici ed eventuali accordi intercorsi tra il (OMISSIS) ed i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) costituisce essa stessa la prova dell’esistenza di un contratto di comodato gratuito che il (OMISSIS) poteva disdire a proprio piacimento, con la consequenziale restituzione del bene in suo favore”, risultando a tale stregua operata in realta’ un'”inammissibile ed inaccettabile inversione dell’onere della prova in favore dell’appellante (OMISSIS), perche’ non e’ piu’ lui a dover provare l’effettiva esistenza del contratto di comodato d’uso gratuito intercorso con i convenuti (OMISSIS) – (OMISSIS) ma sono questi ultimi che, non avendo fornito prova dell’esistenza di alti contratti o accordi che proprio non esistevano (negativa non sunt probanda) devono soccombere alle avverse pretese”.
Il motivo e’ p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, l’attore in restituzione il quale deduca che un immobile e’ stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l’onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l’ulteriore godimento della cosa (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, e, conformemente, da ultimo, Cass., 20/1/2020, n. 1080).
In altri termini, colui che chiede in restituzione deve provare il titolo in base al quale e’ avvenuta la consegna del bene e il relativo successivo venir meno per qualsiasi causa (cfr. Cass., 23/12/2010, n. 26003; Cass., 26/2/2007, n. 4416; Cass., 10/12/2004, n. 23086), l’uno e l’altro elemento costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all’attore (v. Cass., 13/7/1984, n. 4119).
Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
In particolare la’ dove ha affermato che, in “assenza di prova di un accordo di cessione del bene in questione e comunque di altro titolo di detenzione rispetto a quello dedotto”, nella specie l'”assunto attoreo del comodato verbale a titolo gratuito mediante semplice recesso unilaterale del comodante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1810 c.c., e l’obbligo di tutti gli appellati, sia pure a diverso titolo (quali comodatari i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) e quali occupanti abusivi del bene i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS)), a restituire il bene all’appellante, libero da persone e cose” puo’ “ritenersi provato in forza della stessa perdurante occupazione del bene non giustificata da altro titolo”.
Emerge invero evidente, a tale stregua, come la corte di merito abbia concluso che la consegna dell’immobile sia nel caso avvenuta a titolo di comodato precario in ragione della mancata prova da parte delle convenute controparti che la stessa sia stata effettuata a diverso titolo.
Affermazione la quale, oltre che del tutto apoditticamente e in termini intrinsecamente ed irredimibilmente del tutto illogici formulata ed invero integrante una motivazione sul punto meramente apparente e pertanto inesistente (cfr., da ultimo, Cass., 6/10/2021, n. 27130; Cass., 25/6/2021, n. 18285; Cass., 6/5/2020, n. 8508), si appalesa altresi’ deponente per un vizio di sussunzione nonche’ violativa della norma sulla ripartizione dell’onere della prova ex articolo 2697 c.c., la’ dove pretende di far discendere la configurabilita’ del comodato precario dal ravvisato difetto di prova di altro titolo legittimante l’avvenuta consegna del bene, in contrasto con il suindicato principio, che va anche nel caso ribadito.
All’accoglimento p.q.r. del motivo consegue (assorbiti gli altri motivi, con i quali i ricorrenti denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 1803, 1804 c.c., articoli 91, 132, 156, 161 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, dolendosi che vi sia “un contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione tale da rendere la sentenza… manifestamente illogica ed irriducibilmente contraddittoria” (1 motivo); denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 1223, 1226, 2043, 2056, 2697 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che la corte di merito li abbia erroneamente condannati al pagamento di un’indennita’ in solido con il (OMISSIS) e la (OMISSIS), in assenza di provato danno-conseguenza (3 motivo); denunziano “violazione e/o falsa applicazione” dell’articolo 97 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dolendosi che la corte di merito li abbia erroneamente accomunati nella responsabilita’ del (OMISSIS) e della (OMISSIS) (4 motivo)), la cassazione in relazione del ricorso, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il 2 motivo, assorbiti gli altri, del ricorso (OMISSIS) e della (OMISSIS). Dichiara inammissibile il ricorso del (OMISSIS) e della (OMISSIS). Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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