Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 ottobre 2021| n. 30111.
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso l’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c. è inammissibile, anche se tale ordinanza si limita a declinare la giurisdizione, e non può essere convertito in ricorso ordinario per cassazione, atteso che la relativa decisione è appellabile ex art. 702 quater c.p.c.
Ordinanza|26 ottobre 2021| n. 30111. Regolamento preventivo di giurisdizione
Data udienza 12 ottobre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Regolamento preventivo di giurisdizione – Improponibilità dopo l’emissione di una sentenza da parte del giudice di merito – Appellabilità della pronuncia declinatoria della giurisdizione emessa dal Tribunale – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f.
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al NRG 2380 del 2021 promosso da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) s.r.l.;
– intimata –
per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Avellino (RG n. 5343 del 2018), definito con ordinanza n. 5804/2020, depositata il 30 dicembre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- La signora (OMISSIS), proprietaria di un fondo rustico in agro di (OMISSIS), con citazione in data 11 dicembre 2018 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la societa’ (OMISSIS) a r.l. e – sulla premessa che il vicino aerogeneratore, costruito dalla s.r.l. (OMISSIS) e da questa trasferito a (OMISSIS), era stato realizzato in violazione delle distanze legali – ha chiesto al giudice di ordinare l’arretramento del manufatto e la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
(OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultima chiamata in giudizio dalla convenuta, si sono difese nel merito e, preliminarmente, hanno, entrambe, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Il Tribunale di Avellino ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’articolo 183-bis c.p.c., da ordinario a sommario di cognizione; indi, all’udienza a trattazione scritta del 23 dicembre 2020, si e’ riservato “per la pronuncia dei necessari provvedimenti istruttori/decisori”.
Sciogliendo la riserva, con ordinanza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 dicembre 2020, il Tribunale adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sul rilievo che la domanda proposta implica la verifica della correttezza e della legittimita’ delle previsioni regolamentari in rapporto a quanto stabilito e autorizzato dall’autorita’ amministrativa. Con la stessa ordinanza il Tribunale ha condannato l’attrice al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti costituite.
2. – Con atto notificato il 18 gennaio 2021, la signora (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, dolendosi della declaratoria di difetto di giurisdizione e chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente ha, in particolare, dedotto che con l’atto introduttivo del giudizio non sono state contestate le scelte discrezionali della P.A. nella individuazione e nella progettazione dell’opera pubblica, ma e’ stata posta in discussione unicamente l’attivita’ materiale realizzata dal concessionario al di fuori dell’esercizio di qualsiasi attivita’ autoritativa o dell’esecuzione di provvedimenti amministrativi adottati per la cura di interessi pubblici.
La societa’ (OMISSIS) ha resistito con controricorso, concludendo per l’inammissibilita’ del ricorso per regolamento preventivo e, comunque, in via gradata, per la conferma della declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede la societa’ (OMISSIS).
4. – Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
Secondo l’Ufficio del Procuratore Generale, l’inammissibilita’ dell’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deriva dal fatto che il Tribunale di Avellino ha pronunciato un’ordinanza decisoria, cio’ che preclude l’esperibilita’ del mezzo, ai sensi dell’articolo 41 c.p.c.. L’ordinanza declinatoria della giurisdizione, ad avviso del pubblico ministero, era appellabile, ex articolo 702-quater c.p.c..
5. – In prossimita’ della Camera di consiglio la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione la signora (OMISSIS) si duole della declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo contenuta nella ordinanza del Tribunale di Avellino, resa a conclusione di controversia avente ad oggetto la domanda di arretramento di un aerogeneratore, e chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
2. – Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e’ – sulle conformi conclusioni scritte del Pubblico Ministero – inammissibile, perche’ proposto, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 41 c.p.c. (“finche’ la causa non sia decisa nel merito in primo grado”), per insorgere contro una ordinanza declinatoria della giurisdizione emessa a definizione di un giudizio svoltosi con il rito sommario di cognizione.
Infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, non e’ piu’ proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza (cui va equiparata l’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione ai sensi dell’articolo 702-ter c.p.c.), anche se limitata alla sola giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione puo’ essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo (Cass., Sez. Un., 7 marzo 2007, n. 5193; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016, n. 15542; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19368; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10083; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021, n. 5806; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10243; Cass., Sez. Un., 17 settembre 2021, n. 25167 e n. 25168).
Ne’ del resto puo’ ipotizzarsi la conversione del regolamento in ricorso ordinario per cassazione, considerato che l’ordinanza declinatoria della giurisdizione del Tribunale, contestata dalla ricorrente, essendo una pronuncia di primo grado, e’ appellabile, ai sensi dell’articolo 702-quater c.p.c., e doveva quindi essere impugnata con tale mezzo, non essendo ricorribile per saltum.
In identica fattispecie, queste Sezioni Unite, con l’ordinanza 3 novembre 2017, n. 26154, hanno affermato: “Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e’ inammissibile, essendo stato proposto dopo che il giudice del merito, pronunciando con ordinanza, ha definito il procedimento sommario di cognizione del quale era investito, dichiarando il difetto di giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria italiana a conoscere la causa. La pronuncia declinatoria della giurisdizione avrebbe dovuto essere oggetto d’impugnazione in appello e non di regolamento preventivo”.
2.1. – Non e’ pertinente il richiamo, operato dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimita’ della Camera di consiglio, al precedente di questa Corte rappresentato da Cass., Sez. Un., 25 luglio 2016, n. 15283, che riguarda la diversa ipotesi della rilevabilita’ d’ufficio del difetto di giurisdizione in sede di regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza di primo grado.
In quel caso, infatti, la vicenda concerneva l’avvenuta impugnazione con regolamento facoltativo di competenza di una sentenza di primo grado, recante l’espressa affermazione della giurisdizione dell’adito giudice ordinario e la declinatoria della sua competenza; e in tale diversa evenienza processuale si e’ stabilito che, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l’articolo 43 c.p.c., comma 3, primo periodo, la Corte puo’ rilevarne d’ufficio il difetto da parte di quel giudice ai sensi dell’articolo 37 c.p.c., attesi i concorrenti principi di pregiudizialita’ della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e l’attribuzione costituzionalmente riservata alla Corte stessa di tutte le predette questioni, nonche’ il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe inutiliter data se l’impugnazione riguardante la questione di giurisdizione ne sancisse la carenza per quel giudice.
3. – Alla declaratoria di inammissibilita’ del regolamento segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente societa’ (OMISSIS).
P.Q.M.
dichiara il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla societa’ controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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