In Italia l’abilitazione all’insegnamento è requisito specifico aggiuntivo al titolo di studio e richiamato dal TU Scuola – D.Lgs. 297/1994 in più punti

Consiglio di Stato, sezione sesta, Decreto 1 luglio 2019, n. 3369.

La massima estrapolata:

In Italia l’abilitazione all’insegnamento è requisito specifico aggiuntivo al titolo di studio e richiamato dal TU Scuola – D.Lgs. 297/1994 in più punti a significarne l’importanza a livello di normazione primaria.

Decreto 1 luglio 2019, n. 3369

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5589 del 2019, proposto da
Ca. Ca. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed altri non costituiti in giudizio;
nei confronti
Or. Vi. non costituito in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza n. 02615/2019, resa tra le parti, concernente PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 2615 dell’8 maggio 2019, con la quale veniva respinta l’istanza cautelare proposta dagli odierni appellanti nel giudizio R.G. n. 3934/2019 avverso: A) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.000073 del 28 gennaio 2019 (comunicato con nota dirigenziale prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0003934 del 29 gennaio 2019 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero), con il quale veniva disciplinata l’integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335, nella parte in cui non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il titolo di formazione professionale conseguito in altro Paese Comunitario; B) del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, comunicato agli Uffici Scolastici Territoriali con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025196 del 1 giugno 2017 (pubblicati sul sito istituzionale del MIUR), con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20; C) qualora occorra, del D.M. 11 maggio 2018 n. 784, del D.M. 23 aprile 2018 n. 335; D) qualora occorra del Decreto del Presidente della repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e consequenziale, in quanto lesivo dei diritti, prerogative ed interessi dei ricorrenti, laddove preclusivo all’accesso alla seconda fascia delle suddette graduatorie.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che in Italia l’abilitazione all’insegnamento è requisito specifico aggiuntivo al titolo di studio e richiamato dal TU Scuola – D.Lgs. 297/1994 in più punti (artt. 334; 360; 362; 365; 400; 402; 413; 426; 650) a significarne l’importanza a livello di normazione primaria;
Ritenuto che il riconoscimento dei diplomi conseguiti all’estero è un autonomo procedimento amministrativo (volto anche a contenere il fenomeno delle c.d. lauree di comodo) e che in assenza di una riconosciuta equipollenza fra diploma estero e predetta specifica abilitazione i docenti in attesa di riconoscimento vanno collocati in terza fascia, come docenti in possesso del mero titolo di studio, ma privi della predetta specifica abilitazione;
rilevato che non si è data prova di specifici provvedimenti di reiezione, concreti e puntuali, e non sono stati prodotti i decreti di riconoscimento dell’equipollenza dei diplomi conseguiti all’estero al predetto specifico requisito e non all’insegnamento in Italia ;
ritenuto che non vi è, allo stato, una preclusione all’accesso alla professione regolamentata ma solo la collocazione degli istanti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto per cui essi possono insegnare ma non sono collocati in posizione preferenziale;
rilevato che non è allo stato nemmeno pienamente provata la circostanza – meramente affermata nel ricorso – per cui in precedenti cicli di studio soggetti in situazioni analoghe sarebbero stati inseriti in graduatorie di seconda fascia previo riconoscimento dell’equipollenza dei diplomi conseguiti all’estero alla specifica abilitazione richiesta dall’ordinamento al fine di provare la c.d. piena capacità didattica;
rilevato inoltre che non è stata allegata nessuna situazione specifica di pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per gli interessati che contestano atti generali e regolamentari ponendo questioni in diritto (anche legate ad una eventuale pregiudiziale comunitaria che in radice contesti la conformità al diritto comunitario della c.d. piena capacità didattica allo stato nemmeno formulata) che potranno ben essere delibate nella fase di merito e, sul piano cautelare, possono essere affrontate dal Collegio in appello;

P.Q.M.

Respinge l’istanza di concessione di decreto cautelare monocratico.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 30 luglio 2019.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 1 luglio 2019.

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