Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 17 aprile 2012 n. 6012.In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti, in senso positivo o negativo sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c.

 

Il testo integrale[1]

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 aprile 2012 n. 6012

Così deciso dalla Suprema Corte

In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti, in senso positivo o negativo, sia ai sensi dell’articolo 618, comma secondo, che ai sensi dell’articolo 624 codice di procedura civile (nel testo vigente dopo le sostituzioni intervenute per effetto dell’articolo 2, comma 3, del Dl n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 e, successivamente, dell’articolo 18 della legge n. 52 del 2006) sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies codice di procedura civile, e non sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi.

Intanto l’opposizione agli atti esecutivi è ammissibile in quanto l’opponente possa vantare un interesse alla rimozione o alla modifica dell’atto del processo esecutivo che assume essere illegittimo ovvero un interesse all’adozione di un atto del processo esecutivo il cui diniego da parte del giudice assume essere illegittimo

Sorrento, 19 aprile 2012.

Avv. Renato D’Isa

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