Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 luglio 2014, n. 16376 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Osserva in fatto Con citazione del 22/6/1999 la società Vast di Ardavast Serapian, premesso di avere acquistato qualche mese prima da C.G....
Giorno: 21 Luglio 2014
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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 luglio 2014, n. 30483. In materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che nell'impresa hanno prestato la loro opera, quale che sia stata la forma utilizzata per lo svolgimento della prestazione. Il 'principio di affidamento', in tema di infortuni sul lavoro, non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio. A maggior ragione, quando quest'ultimo è il datore di lavoro che 'distacchi' dei propri dipendenti senza istruirli sulle corrette modalità di esecuzione di un certo tipo di lavoro a cui si riconnettono particolari rischi che poi, in effetti, si verificano.
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione IV SENTENZA 10 luglio 2014, n. 30483 Ritenuto in fatto V.F. e F.A. sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni personali colpose gravi aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore C.B. , dipendente della ditta G.S. s.r.l.. L’infortunio si è verificato in data (…) durante le...
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