Vizio revocatorio la sindacabilità di asseriti errori formatisi sulla base di un’assunta incongrua valutazione di fatti

Consiglio di Stato, Sentenza|28 dicembre 2020| n. 8424.

Resta fuori dell’area del vizio revocatorio la sindacabilità di asseriti errori formatisi sulla base di un’assunta incongrua valutazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché questo tipo di errore, anche se in astratto fondato, resterebbe comunque un errore di diritto e non un errore di fatto.

Sentenza|28 dicembre 2020| n. 8424

Data udienza 17 dicembre 2020

Tag – parola chiave: Ricorso per revocazione – Piano di lottizzazione – Impugnazione – Annullamento giudiziale – Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete natura 2000 – Contrasto – Ricorso per revocazione – Manifestamente inammissibile – Punto espressamente controverso – Non consentita rivalutazione del materiale probatorio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9004 del 2019, proposto dalla società Bi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Vi. An., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
associazione LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli ed altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato He. Si., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via (…);
Comune di (omissis) ed altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato 3 ottobre 2019, n. 6634.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’associazione LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli, dell’associazione Italia Nostra Onlus e dell’associazione Mo. Wi. It. Onlus nonché della Regione Abruzzo;
Viste le memorie depositate dalla società ricorrente in data 13 novembre e 25 novembre 2020 nonché le note di udienza depositate in data 8 dicembre 2020;
Viste le memorie depositate dalle associazioni resistenti in data 25 novembre 2019, 13 novembre e 26 novembre 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020, svoltasi da remoto ex art. 25 del decreto-legge n. 137 del 2020, il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti gli avvocati Vi. An. ed He. Si., che partecipano alla discussione ai sensi dell’art. 25 del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso principale e due successivi ricorsi per motivi aggiunti le associazioni LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli, Italia Nostra Onlus e Mo. Wi. It. Onlus hanno impugnato, insieme con gli atti connessi, gli atti di adozione (delibera del Consiglio comunale di (omissis) n. 8 del 3 marzo 2011), adozione definitiva (delibera consiliare n. 41 del 21 dicembre 2011) e approvazione (delibera consiliare n. 24 del 29 luglio 2016) del piano di lottizzazione per edifici residenziali da realizzare su un’area in località (omissis) zona (omissis) estensiva di espansione di tipo 2 del programma di fabbricazione del Comune di (omissis), compresa nel territorio del “Parco Regionale Sirente Velino e in zone SIC (siti di importanza comunitaria) IT 7110206 – Monte Sirente e Monte Velino e ZPS (Zone di Protezione Speciale) IT 711130 – Sirente Velino.
2. Con sentenza 10 settembre 2018, n. 362, il TAR per l’Abruzzo, sez. I:
– ha rigettato alcune eccezioni processuali;
– ha dichiarato improcedibile il ricorso principale a causa della sopravvenuta emanazione della delibera di approvazione del piano di lottizzazione;
– ha accolto i motivi aggiunti, per l’effetto annullando la delibera n. 24/2016, recente l’approvazione del piano di lottizzazione;
– ha condannato il Comune e la Regione Abruzzo al pagamento delle spese processuali in favore delle ricorrenti vittoriose.
2.1. Il Tribunale regionale ha ritenuto illegittimo il piano di lottizzazione impugnato per contrasto con la delibera di Giunta n. 877 del 27 dicembre 2016 – avente natura normativa e adottata quando il procedimento di approvazione del piano stesso non era ancora concluso, in attesa del perfezionamento della procedura prevista dall’art. 18 della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1982, n. 18, nel testo vigente all’epoca – con cui la Regione aveva approvato le misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete natura 2000 della Regione Abruzzo che comprende (omissis) SIC e (omissis) ZPS, fra i quali è compreso il (omissis) interessato dalla lottizzazione contestata.
2.2. In particolare, l’allegato n. 2 della delibera regionale, punto 4) dell’elenco “Divieti”, vieta nelle ZPS di convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente se non “per fini di recupero di habitat di interesse comunitario… ovvero per ricostituire habitat…, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza”.
3. La controinteressata società Bi. s.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza n. 362/2018 mediante un ricorso che la Sezione ha respinto con sentenza 3 ottobre 2019, n. 6634.
3.1. La Sezione:
– ha respinto una eccezione di irricevibilità e una eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti di primo grado;
– ha valutato la delibera della Giunta regionale n. 877/2016 applicabile al procedimento in questione, anche alla luce delle note del Comune del 28 dicembre 2016 e 2 febbraio 2017, rivolte rispettivamente alla Provincia ed alla Regione – nell’esplicito assunto che il procedimento medesimo non fosse ancora concluso – e volte a sollecitare all’una la formulazione del parere di competenza e all’altra delucidazioni circa l’applicabilità della normativa sopravvenuta;
– ha ritenuto che sussistesse il contrasto allegato fra le misure di mitigazione delineate, con valenza generale ed inderogabile, dalla delibera regionale n. 877/2016 e le previsioni di piano recate dalla impugnata delibera comunale n. 24/2016;
– ha fatto salve le successive determinazioni amministrative sulla vicenda, subordinate ad approfondimenti istruttori che consentano di escludere ogni possibile e ragionevole incidenza negativa, diretta o indiretta, per la specie vegetale protetta esposta a rischio;
– ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti private.
4. La società Bi. ha impugnato per revocazione la sentenza n. 6634/2019.
4.1. Riepilogati i fatti di causa, la società allega l’errore di fatto, risultante dagli atti e documenti di causa, che vizierebbe la decisione revocanda sotto un duplice profilo:
a) per avere ritenuto la lottizzazione posta in essere su prato e a pascolo permanente di cui all’art. 4, par., 1 lett. h) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e come tale illegittima, sebbene dagli atti di causa risultasse che l’intervento insisteva su un prato da sfalcio e non permanente e su un terreno non agricolo;
b) per avere ritenuto la lottizzazione lesiva della specie protetta e precisamente Klasea lycopifolia, mentre risulterebbe la compatibilità dell’intervento con la tutela della specie protetta medesima.
4.2. L’appellante ha chiesto l’accoglimento del proprio appello in sede rescissoria e ha infine formulato istanza di misure cautelari.
5. Le associazioni originarie ricorrenti si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, sostenendone la inammissibilità . Le questioni dedotte nel ricorso per revocazione avrebbero natura di questioni giuridiche e di fatto ampiamente dibattute e controverse nel corso del giudizio di primo e di secondo grado, e su di esse il Consiglio di Stato si sarebbe diffusamente pronunciato. Non vi sarebbe stata alcuna mancata percezione di un presunto fatto incontroverso e pacifico.
6. Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso anche la Regione Abruzzo senza svolgere difese.
7. Alla camera di consiglio del 28 novembre 2019, su richiesta dell’appellante e con il consenso delle parti appellate, l’esame dell’incidente cautelare è stato abbinato a quello del merito della causa.
8. Le parti hanno depositato memorie riassuntive delle rispettive posizioni e memorie di replica, richiamate in epigrafe.
9. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2020 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.
10. Il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile.
11. Si dà qui per conosciuta la consolidata giurisprudenza in tema di revocazione, secondo la quale il rimedio ha carattere eccezionale, non costituisce un terzo grado di giudizio e – nell’ipotesi particolare dell’art. 395, n. 4, c.p.c., che qui viene in rilievo – presuppone un errore di fatto, declinato secondo la tradizionale accezione del c.d. abbaglio dei sensi [alle decisioni ampiamente citate dalle parti si aggiunga ora la sentenza pilota di Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2020, 1251, ove riferimenti ulteriori, alla quale si rinvia anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.; nonché da ultimo, anche qui per riferimenti ulteriori, Cass. civ., ss.uu., 24 novembre 2020, n. 26674].
12. Nel caso di specie, la società ricorrente sostiene che:
a) la lottizzazione non avrebbe interessato un’area a prato e a pascolo permanente;
b) la specie protetta non sarebbe stata messa a repentaglio.
13. Appare incontestabile che, così argomentando, la società Bi. finisce per sollecitare inammissibilmente un riesame della causa nel merito.
14. Entrambi i profili evocati sono discussi al § 10 della decisione revocanda.
15. In ordine alla natura dell’area oggetto dell’intervento, la Sezione ha così motivato:
“Per quanto qui di interesse, la delibera vieta di “convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente di cui all’art. 4, par. 1, lettera h) del regolamento UE n. 1307/2013, se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario… fatto salvo l’obbligo della procedura di valutazione di incidenza”.
A sua volta, il regolamento UE 1307/2013 definisce “prato permanente” il “terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell’avvicendamento delle colture”.
Come evidente, la nozione in parola è di natura naturalistico-descrittiva e di derivazione comunitaria e, pertanto, da un lato è insensibile alla classificazione urbanistica data dallo strumento di pianificazione comunale generale, dall’altro è insuscettibile di interpretazione ad opera dell’Amministrazione nazionale; di converso, la locuzione “fatto salvo l’obbligo della procedura di valutazione di incidenza” sta semplicemente a significare che, fermi i divieti esposti, è sempre in ogni caso necessaria (anche) la procedura di valutazione di incidenza.
Le associazioni ricorrenti in prime cure hanno prodotto materiale cartografico di origine UE, non specificamente né documentalmente contestato ex adverso, da cui si evince che l’area de qua è costituita da una “superficie ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata”, habitat elettivo della specie vegetale a rischio “Klasea lycopifolia”, di cui è certa la presenza nel contesto.”.
15.1. Lungi dall’essere un punto pacifico risultante dagli atti di causa, la questione della natura dei suoli ha costituito un punto di diritto della controversia su cui il Consiglio di Stato si è espressamente pronunziato, ritenendo la prevalenza della definizione euro-unitaria e l’irrilevanza di ogni diversa interpretazione o classificazione di diritto interno, a partire dalla destinazione urbanistica edificabile.
15.2. Pertanto, a nulla vale richiamare in contrario la delibera della Giunta regionale n. 451 del 24 agosto 2009, il parere favorevole del Comitato regionale CCR VIA n. 2391 del 17 aprile 2014, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di (omissis).
16. Quanto al rischio per la specie protetta, la sentenza ha puntualmente specificato: ” Invero, l’Ente Parco, nel parere prot. n. 33 del 7 gennaio 2014, aveva osservato che “nell’area interessata dall’intervento è presente la Klasea lycopifolia, rarissima composita tutelata dalla Direttiva habitat 43/92/CEE prioritaria recentemente inserita come specie a rischio nella lista rossa della flora italiana e che pertanto l’intervento non può escludere effetti diretti ed indiretti pregiudizievoli all’integrità dei siti in cui la specie è presente.
Di converso, la stessa società proponente aveva precisato che “la realizzazione del piano di lottizzazione avrà impatti negativi significativi sull’integrità del sito ma esclusivamente per il suo ruolo nella conservazione della Klasea lycopifolia”, tanto che lo stesso comitato regionale CCR VIA, nel parere prot. n. 2391 del 17 aprile 2014, premesso che “la realizzazione del piano comporterà la perdita di circa due ettari di prati-pascolo”, aveva previsto specifiche misure di mitigazione volte a “preservare le tre stazioni di Klasea lycopifolia indicate (tutelando così i circa 200 esemplari presenti) e che sono interne o limitrofe al sito di progetto”.
16.1. Anche a questo proposito, risulta evidente che il punto della sussistenza nell’area della varietà vegetale protetta e del rischio di effetti pregiudizievoli, cui l’intervento contestato la esporrebbe, è stato un punto controverso, oggetto di discussione e di una consapevole presa di posizione della Sezione. Né viene contestata la corrispondenza al vero delle proposizioni riportate in sentenza.
16.2. Come è giurisprudenza costante, resta fuori dell’area del vizio revocatorio la sindacabilità di asseriti errori formatisi sulla base di un’assunta incongrua valutazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché questo tipo di errore, anche se in astratto fondato, resterebbe comunque un errore di diritto e non un errore di fatto (Cons. Stato, ad. plen, 11 giugno 2001, n. 3; sez. IV, n. 1251/2020, cit.; Cass. civ., ss. uu., n. 26674/2020, cit.).
17. In sintesi, come si è visto, nel caso di specie si è bene al di fuori dell’area del c.d. abbaglio dei sensi che sola, a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., legittimerebbe la revocazione della decisione di appello in quanto il ricorso:
i) cade su un punto espressamente controverso sia in primo che in secondo grado;
ii) induce alla rivalutazione del materiale probatorio già correttamente esaminato dall’impugnata sentenza.
18. Per tali concorrenti ragioni il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile.
19. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, secondo la legge, in favore delle associazioni resistenti, mentre possono essere compensate nei riguardi della Regione Abruzzo, che ha partecipato solo formalmente al giudizio. Esse sono regolate in dispositivo in una misura che comprende la liquidazione equitativa effettuata a norma dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, c.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle associazioni resistenti, che liquida nell’importo complessivo di euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre agli accessori di legge, comprensivo della somma liquidata equitativamente a norma dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
Compensa le spese nei riguardi della Regione Abruzzo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Michele Conforti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *