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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 marzo 2013, n.5762. Sussiste litisconsorzio necessario con tutti i condomini, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sia quando si debba accertare la natura privata o condominiale dei volumi del sottotetto, sia quando si debbano eseguire opere di demolizione o nuove opere sul bene comune

La massima 1. Sussiste litisconsorzio necessario con tutti i condomini, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sia quando si debba accertare la natura privata o condominiale dei volumi del sottotetto, sia quando si debbano eseguire opere di demolizione o nuove opere sul bene comune, anche diverse da quelle necessarie alla remissione in...