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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 15 settembre 2014, n. 4698. L'onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso della contestazione di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione, che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, dovendo le altre clausole essere ritenute lesive ed impugnate insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva; a fronte di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione , poiché non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare

Consiglio di Stato sezione III sentenza 15 settembre 2014, n. 4698   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2014, proposto da: Sv. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Lu.De., Lu.Tr., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 settembre 2014, n. 4661. Il “cottimo fiduciario” è definito dallo stesso art. 125 come «una procedura negoziata… previa consultazione di almeno cinque operatori economici». Nel pensiero del legislatore, dunque, il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata (si veda anche l’art. 3, comma 40, dello stesso codice, che contiene la definizione del termine “procedura negoziata”), quindi una scelta ampiamente discrezionale. Tale discrezionalità si esercita in (almeno) due momenti: primo, l’individuazione delle cinque ditte da “consultare”; secondo, la scelta del contraente fra le ditte consultate. La discrezionalità è temperata, ma non eliminata, da alcuni princìpi, quali la “trasparenza” (che implica il dovere di una previa formulazione e comunicazione dei criteri della scelta, etc.) e, appunto, la “rotazione” (per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo).

Consiglio di Stato sezione III sentenza 12 settembre 2014, n. 4661 N. 04661/2014 N. 07016/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 7016 del 2014, proposto da: Revi S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 12 settembre 2014, n. 4662. L'azione di annullamento, dovendo essere sorretta dalle condizioni della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere, può essere proposta dal soggetto che sia titolare di una posizione giuridica differenziata e qualificata che risulti lesa, con attualità e immediatezza, da un atto della Pubblica Amministrazione. Nel settore specifico dei contratti pubblici, la legittimazione si dimostra, normalmente, mediante la legittima partecipazione alla gara

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 12 settembre 2014, n. 4662 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4939 del 2012, proposto da: Pa. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 luglio 2014, n. 3344. In base all'art. 186 bis R.D. 267/1942 (legge fallimentare) è ammissibile la partecipazione alle gare pubbliche d'appalto sia delle imprese già ammesse al concordato "con continuità aziendale", e che hanno già ottenuto il decreto di ammissione, sia di quelle che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo previa autorizzazione del Tribunale

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 luglio 2014, n. 3344 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8202 del 2013, proposto da: Sa. Ma. S.p.A. in proprio e quale Capogruppo Mandataria Ati, Ati-Co.-Co.S. Ed....

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 luglio 2014, n. 3905. L'avvalimento è un istituto a tutela della concorrenza, grazie al quale i soggetti che sono senza l'ausilio di un'altra impresa possono partecipare a una gara. Pertanto si applica anche in presenza di una concessione di servizi pubblici.

  Consiglio di Stato sezione VI sentenza 22 luglio 2014, n. 3905   ESLCUSIONE DALLA GARA DI APPALTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9588 del 2013, proposto da: Mo. s.p.a. e El. s.r.l.,...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 luglio 2014, n. 3329. Esclusione legittima in tema di gara telematica quando un concorrente presenta file illeggibile. Compatibile con il principio del favor partecipationis in quanto “la gestione interamente informatizzata della procedura di gara ben può implicare l'esclusione dalla gara della domanda che risulti illeggibile per un guasto non dei comandi di trasmissione, ma dell’originazione del relativo file.”

Consiglio di Stato Sezione III Sentenza 2 luglio 2014, n. 3329 N. 03329/2014REG.PROV.COLL. N. 09460/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 9460/2013 RG, proposto dall’Agenzia regionale centrale acquisti – ARCA per la Lombardia, in persona del...