Stranieri e la revoca delle misure di accoglienza

Consiglio di Stato, Sentenza|25 giugno 2021| n. 4854.

Stranieri e la revoca delle misure di accoglienza.

Costituiscono grave violazione ai sensi dell’art. 23, primo comma, lett. e), d.lgs. n. 142 del 2015, come modificato dal d.l. 4 ottobre 2018, convertito nella l. 1 dicembre 2018, n. 132, che comporta la revoca delle misure di accoglienza, le fattispecie originanti denunce all’autorità giudiziaria per i reati anche in materia di sostanze stupefacenti (Cons. Stato, sez. VI 1 marzo 2018, n. 1271; id., sez. III 1 giugno 2018 n. 3302), ove siano accertate specifiche previsioni regolamentari adottate dal Centro di accoglienza quanto all’uso reiterato di droghe all’interno della struttura.

Sentenza|25 giugno 2021| n. 4854. Stranieri e la revoca delle misure di accoglienza

Data udienza 8 giugno 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Stranieri – Misure di accoglienza – Revoca – Art. 23 comma 1 lett. e) D.lgs. n. 142 del 2015 – Presupposti applicativi – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5357 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Nu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli, Sezione Sesta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso (R.G. n. -OMISSIS-), proposto dallo straniero contro il provvedimento della Prefettura di Napoli del 23 febbraio 2018, recante la revoca delle misure di accoglienza nei confronti dello stesso.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 202, svolta in videoconferenza il Cons. Antonio Massimo Marra e rinviato, quanto alla presenza degli avvocati delle parti, al verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Stranieri e la revoca delle misure di accoglienza

FATTO e DIRITTO

Con decreto notificato al cittadino nigeriano l’11 aprile 2018, il Prefetto di Napoli ha revocato, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. e) d.lgs. 142/15, le misure di accoglienza disposte a favore del sig. -OMISSIS-, odierno appellato, sul rilievo delle…” gravi e plurime violazioni regolamentari asseritamente perpetrate dal ricorrente, consistite anche in condotte moleste,… continuando a fare uso di sostanze stupefacenti”.
In punto di fatto va premesso che:
a) l’istante, richiedente protezione internazionale, è stato ospitato presso il Centro di Accoglienza di gestito da -OMISSIS-.;
b) quando si trovava all’aperto, come riferisce lo stesso ricorrente, in zone isolate, talvolta, fumava droghe leggere che acquistava per uso allegatamente personale;
c) in un episodio, tuttavia, in cui sono intervenuti i Carabinieri, altro cittadino straniero, con cui l’interessato era entrato a diverbio, nel fuggire il primo lasciava cadere in terra una bustina contenente sostanza stupefacente;
Il Tar ha respinto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, avverso il visto decreto prefettizio di revoca della misura di accoglienza.
Il primo giudice ha ritenuto, anzitutto, infondata la censura di violazione dell’art. 7 della legge n.
241 del 1990, attesa, da un lato, la sussistenza di ragioni di comprovata urgenza e, dall’altro, il carattere vincolato del provvedimento impugnato, in ragione del suo presupposto motivazionale (art. 21 octies L. 241/1990).
Inoltre il Tar ha ritenuto prive di fondamento le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, stante la sussistenza dei presupposti applicativi nella specie – reiterate condotte violente, uso di sostanze stupefacenti – previsti dall’art. 23 co. 1 lett. e) del d.lgs. n. 142/2005, che contempla tra le cause di revoca delle misure di accoglienza proprio la violazione grave o ripetuta delle disposizioni regolamentari dei visti Centri.
Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. -OMISSIS-.
Ha dedotto che, il primo giudice, avrebbe errato nel ritenere legittimo il provvedimento sanzionatorio gravato, nonostante la eccepita violazione delle garanzie partecipative e del principio di proporzionalità, in presenza di fatti non connotati dall’allegata gravità, tanto più che i contestati fatti non sarebbero stati esplicitati nella sentenza gravata.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza dell’8 giugno 2021.
L’appello non merita accoglimento.
Osserva, anzitutto, il Collegio che il decreto legislativo n. 142/2015, entrato in vigore il 30 settembre 2015, è attuativo della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, oltreché della direttiva 2013/32/UE, sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
L’art. 23, primo comma, lett. e), d.lgs. n. 142 del 2015, è stato recentemente modificato dal d.l. 4 ottobre 2018, convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.
La vista disposizione normativa, come da ultimo modificata, prevede che la revoca delle misure di accoglienza venga adottata a fronte di una “violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti”.
La Sezione, ha già ravvisato i presupposti applicativi dell’art. 23 comma 1 lett. e) D.lgs. n. 142 del 2015, in simili fattispecie di asserita violazione grave o ripetuta delle regole di accoglienza tra ospiti di strutture di accoglienza, originanti denunce all’autorità giudiziaria per i reati anche in materia di sostanze stupefacenti (Cons. Stato, sez. VI 1 marzo 2018, n. 1271; id., sez. III 1 giugno 2018 n. 3302).
Proprio con riguardo a tali tipologie di fattispecie si è precisato che “in tema di sostanze stupefacenti, ovvero in sede di valutazione amministrativa dei fatti accaduti a coloro che vi sono ospitati, non si può prescindere dall’esaminarli anche alla stregua del principio di proporzionalità al fine di poterne verificare la sussumibili nella “grave violazione”, quale locuzione espressamente richiamata dalla vista disposizione.
Ritiene il Collegio che, nella specie, i fatti contestati all’appellante – tra cui il persistente uso di sostanze stupefacenti – sembrano poter giustificare la misura adottata dalla Prefettura di Napoli, stante la gravità degli stessi, riconducibili pacificamente a quelli previsti dal citato art. 23 co.1 lett. e).
Nella specie la valutazione effettuata dalla amministrazione è stata senz’altro adeguata, oltre che in considerazioni delle surrichimate condotte contestate allo straniero, con riguardo anche alle specifiche previsioni regolamentari adottate dal Centro di accoglienza gestito da Agape e versato in atti.
Nel caso di specie, le condotte contestate, all’odierno appellante, rendono alquanto manifesta la legittimità dell’operato dell’amministrazione, senza contare che l’episodio addebitato sull’uso delle droghe da parte dello straniero si era reiteratamente verificato all’interno della struttura di accoglienza.
Alla stregua delle suesposte considerazioni non appare, quindi, al Collegio eccessiva la misura adottata dal Prefetto, nemmeno con riguardo all’invocato principio di proporzionalità, declinabile anche come progressione nella severità in rapporto al numero delle violazioni.
L’appello, conclusivamente, deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado del giudizio, stante la complessità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Compensa le spese del doppio grado.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il cittadino straniero odierno appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Antonio Massimo Marra – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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