Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 29 gennaio 2020, n. 716.
La massima estrapolata:
Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l’atto meramente confermativo quando la Pubblica amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.
Sentenza 29 gennaio 2020, n. 716
Data udienza 17 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10185 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ad. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Cr. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 7106 del 2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il Cons. Elena Quadri e udito per l’appellante l’avvocato Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con raccomandata A.R. spedita il primo agosto 2016 il sig. -OMISSIS-presentava la propria domanda nell’ambito dell’assegnazione di n. 98 alloggi di E.R.P. dell’ATER del comune di Roma di cui al bando speciale approvato con d.d. 30 marzo 2016, n. 411, in attuazione del programma sperimentale in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II – Località (omissis), riservato ai soggetti che risiedono impropriamente nel c.d. piano libero – piani 3, 4 e 5 del fabbricato 1 – P.d.Z. (omissis).
Il bando prevedeva quale termine ultimo di presentazione della domanda il 31 luglio 2016, con la precisazione che: “al fine della determinazione della data d’inoltro, in caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., farà fede il timbro postale” (art. 2.2); e che “le domande spedite o consegnate dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione” (art. 2.2).
Con successiva d.d. del 30 settembre 2016 n. 1506 il sig. -OMISSIS-veniva escluso dall’assegnazione con la seguente motivazione: “domanda spedita e pervenuta fuori termine”.
Il 12 dicembre 2017 l’odierno appellante presentava istanza di riesame in autotutela, che l’Amministrazione riscontrava con nota del 23 gennaio 2018, confermando l’esclusione.
La nota succitata veniva impugnata dall’interessato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava il ricorso inammissibile.
Il sig. -OMISSIS-ha proposto appello contro la suddetta sentenza, deducendo l’erroneità della stessa laddove ha dichiarato inammissibile il ricorso per il carattere meramente confermativo dell’atto impugnato e ribadendo i motivi di assunta illegittimità dell’esclusione dall’assegnazione.
Si è costituita in giudizio per resistere all’appello Roma Capitale.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dal sig. -OMISSIS-contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 7106 del 2018, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’odierno appellante per l’annullamento della nota del 23 gennaio 2018, che, su istanza di autotutela, ha confermato la sua esclusione avvenuta con atto del 30 settembre 2016 dall’assegnazione di uno dei novantotto alloggi di E.R.P. dell’ATER del comune di Roma di cui al bando speciale approvato con d.d. 30 marzo 2016, n. 411, in attuazione del programma sperimentale in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II – Località (omissis), riservato ai soggetti che risiedono impropriamente nel c.d. piano libero – piani 3, 4 e 5 del fabbricato 1 – P.d.Z. (omissis), nonché del relativo bando speciale riservato, e per la condanna dell’amministrazione, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, ad inserire il ricorrente nell’elenco degli assegnatari.
L’appellante ha impugnato la sentenza che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, assumendone l’erroneità in ragione della natura non meramente confermativa dell’atto impugnato rispetto al precedente provvedimento di esclusione dell’istante dagli elenchi degli assegnatari degli alloggi, e ribadendo l’illegittimità del diniego medesimo, atteso che l’istanza di assegnazione risultava essere stata spedita il giorno dopo la scadenza del termine, che cadeva di giorno festivo, invocando l’applicazione delle norme del codice sui termini di notifica, ritenuti dallo stesso di valenza generale.
L’appello è infondato.
La nota del 23 gennaio 2018 impugnata in primo grado dall’odierno appellante, senza dare atto di un’ulteriore istruttoria esperita, ribadiva, meramente e con la stessa motivazione, l’esclusione dell’interessato dall’elenco degli assegnatari degli alloggi, che già era stata disposta con atto del 30 settembre 2016, non impugnato dal sig. Agatiello, e che era stata così motivata: “Domanda spedita e pervenuta fuori termine”.
Per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa: “Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l’atto meramente confermativo quando la Pubblica amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione” (Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2019, n. 6916).
Alla luce di tali limpide coordinate di riferimento, senza dubbio nella fattispecie all’esame del Collegio la nota impugnata ha chiara natura di atto meramente confermativo, perché non contiene alcun elemento da cui poter evincere l’espletamento di una nuova istruttoria da parte del Comune, e ribadisce, sostanzialmente, la stessa motivazione contenuta nell’originario provvedimento di esclusione del 30 settembre 2016 – dalla cui impugnazione l’istante era ormai da tempo decaduto – e, cioè, che la domanda risultava pervenuta e anche spedita dopo il termine previsto dal bando a pena di decadenza.
Deve, inoltre, osservarsi che la nota del 23 gennaio 2018 risulta emessa dal Comune come riscontro di pura cortesia all’istanza di autotutela formulata dall’appellante, atteso che la giurisprudenza è assolutamente ferma nell’escludere la sussistenza di un obbligo dell’amministrazione di dare un qualsiasi riscontro a domande dei privati intese ad attivare l’autotutela su provvedimenti definitivi, in quanto suscettibili di realizzare per questa via una sostanziale elusione del termine a ricorrere.
E proprio questo è quello che è avvenuto nella fattispecie in questione, nella quale, a fronte di un diniego esplicito e motivato, e, dunque, pienamente efficace, omettendo di proporre tempestiva impugnazione, l’odierno appellante ha presentato circa quattordici mesi dopo un’istanza di autotutela, ricevendo un riscontro di mera cortesia che si riferisce puramente e semplicemente all’originario diniego.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.
Sussistono, tuttavia, in relazione alle peculiarità della controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Federico Di Matteo – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere
Elena Quadri – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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