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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 363. La qualifica di proprietario e quella di mero soggetto abitante nelle vicinanze dell'area direttamente incisa dall'opera pubblica contestata, costituisce circostanza ostativa alla proposizione di un unico ricorso collettivo, mancando la omogeneità delle posizioni giuridiche dei ricorrenti, costituente presupposto imprescindibile per l'ammissibilità del cumulo soggettivo delle domande. Ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre, invero, che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi. Posto, invero, che nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale, secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 363   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2014, proposto da: Bo.Ma. ed altri, rappresentati e difesi dall’avv. Fr.Lo., con domicilio eletto...

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Corte Costituzionale, sentenza n. 5 del 27 gennaio 2015. Dichiarate inammissibili le richieste di referendum popolare ? dichiarate legittime, con ordinanze del 4 dicembre 2014, dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ? per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), della connessa Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, e del comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nonché dell’Allegato II al medesimo d.lgs. n. 14 del 2014.

  Sentenza  5/2015 Giudizio Presidente CRISCUOLO – Redattore MATTARELLA Camera di Consiglio del 14/01/2015    Decisione  del 14/01/2015 Deposito del 27/01/2015   Pubblicazione in G. U. 28/01/2015  n. 4 Norme impugnate: 1° quesito referendario: abrogazione delle disposizioni relative alla soppressione di trenta tribunali ordinari delle corrispondenti procure della Repubblica, nonché di duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari. 2° quesito...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 352. E' legittimo l'operato del Giudice amministrativo che disponga una istruttoria diretta ad acquisire chiarimenti dall'Amministrazione prima di esaminare il merito della vicenda, pur avendo a disposizione tutta la documentazione, non potendosi in ciò ravvisare una anomalia del processo. Il processo amministrativo, invero, è stato da sempre caratterizzato dal cosiddetto principio dispositivo con il metodo acquisitivo, in virtù del quale al Giudice è stato riconosciuto il potere di disporre incombenti istruttori. Tale regola è stata ampiamente recepita dall'art. 63 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010) che riconosce un potere istruttorio ampio e articolato al Giudice volto, nella interezza delle disposizioni ivi recate, ad acquisire fatti, dati, notizie ed elementi di cognizione ritenuti rilevanti o comunque utili alla decisione. Tale norma, in particolare, al comma 1 contempla l'ipotesi in cui, fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, il Giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. Trattasi, dunque, di una cosiddetta richiesta ufficiosa di chiarimenti, che è anch'essa estrinsecazione del potere istruttorio riconosciuto al giudicante e rimesso alla discrezionalità del medesimo

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 352 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8566 del 2012, proposto da: Ci.Gu., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.An., con domicilio eletto presso la medesima,...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 343. E' inammissibile il ricorso per revocazione proposto sulla base di documenti nuovi, pertanto in violazione delle condizioni a cui è assoggettato il mezzo impugnatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., come richiamato dall'art. 106, D.Lgs. n. 104 del 2010

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 343 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 50 del 2014, proposto da: Gestione Se.In. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 gennaio 2015, n. 326. A norma dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, disciplinante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, è previsto che "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove". Orbene, il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 26 gennaio 2015, n. 326 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2014, proposto da: Lo.De., rappresentato e difeso dall’avvocato An.Bo., con domicilio eletto presso lo studio...