Consiglio di Stato sezione VI sentenza 2 febbraio 2015, n. 463 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 152 del 2014, proposto dall’ Autorita’ per l’energia elettrica e il gas (AEEG), rappresentata e difesa per...
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 febbraio 2015, n. 520. In conseguenza dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 761 del 1979, il riconoscimento della qualifica di preposto ad una Sezione di Specialità (ex art. 9, D.P.R. 128 del 1969) opera solo su un piano strettamente morale e professionale del sanitario, dando risalto alla specialità dell'impegno, ma non esplica alcun effetto ai fini della differenziazione del trattamento economico dell'aiuto che vi sia preposto
Consiglio di Stato sezione 3 Sentenza 3 febbraio 2015, n. 520 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2009, proposto da: Ma.Ma.Fi.An., rappresentato e difeso dall’avv. An.Ni., con domicilio eletto presso lo studio...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 2 febbraio 2015, n. 467. In tema di beni demaniali, nessuna norma impone che la programmazione relativa all'uso del demanio, in particolare quello marittimo, elimini qualsiasi interazione con altri strumenti pianificatori, regionali o comunali, attinenti, comunque, alle funzioni programmatorie e regolamentari degli enti locali. Se, quindi, può convenirsi sulla illegittimità di un diniego di nuova concessione fondato sulla pura e semplice circostanza della mancata approvazione del piano comunale delle coste, non altrettanto può dirsi nel caso in cui l'Amministrazione pervenga a tale risultato negativo sulla base delle disposizioni rivenienti dallo stesso piano regionale delle coste, ovvero da un altro strumento pianificatorio vigente e di pari forza regolamentare
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 2 febbraio 2015, n. 467 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3795 del 2014, proposto da: Comune di Gallipoli in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 2 febbraio 2015, n. 473. La qualifica di esperto, richiesta per i componenti della commissione dall'art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, non richiede necessariamente il possesso del diploma di laurea. Il possesso del titolo di studio adeguato è un elemento che garantisce, quanto meno sul piano presuntivo, la competenza tecnica, ma ciò non esclude che la qualifica di esperto possa, sempre in via presuntiva, desumersi, pur mancando il diploma di laurea, dai numerosi incarichi svolti, indicativi di una esperienza tecnica acquisita sul campo, nel concreto svolgimento dell'attività professionale
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 2 febbraio 2015, n. 473 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5845 del 2014, proposto da: C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 gennaio 2015, n. 319. La realizzazione di una tettoia, anche se in aderenza a un muro preesistente, non può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto. Il Comune è competente a sanzionare gli abusi realizzati su immobili vincolati stante che il potere di vigilanza di cui all'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 deve intendersi come potere di carattere generale, appartenente al medesimo ente locale e riguardante l'intera attività edilizia sul territorio
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 26 gennaio 2015, n. 319 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7673 del 2013, proposto da: So.Lu., rappresentata e difesa dagli avvocati Pi.Fe., En.Ro., Ma.St.Ma., con domicilio eletto...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 363. La qualifica di proprietario e quella di mero soggetto abitante nelle vicinanze dell'area direttamente incisa dall'opera pubblica contestata, costituisce circostanza ostativa alla proposizione di un unico ricorso collettivo, mancando la omogeneità delle posizioni giuridiche dei ricorrenti, costituente presupposto imprescindibile per l'ammissibilità del cumulo soggettivo delle domande. Ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre, invero, che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi. Posto, invero, che nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale, secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 363 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2014, proposto da: Bo.Ma. ed altri, rappresentati e difesi dall’avv. Fr.Lo., con domicilio eletto...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 352. E' legittimo l'operato del Giudice amministrativo che disponga una istruttoria diretta ad acquisire chiarimenti dall'Amministrazione prima di esaminare il merito della vicenda, pur avendo a disposizione tutta la documentazione, non potendosi in ciò ravvisare una anomalia del processo. Il processo amministrativo, invero, è stato da sempre caratterizzato dal cosiddetto principio dispositivo con il metodo acquisitivo, in virtù del quale al Giudice è stato riconosciuto il potere di disporre incombenti istruttori. Tale regola è stata ampiamente recepita dall'art. 63 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010) che riconosce un potere istruttorio ampio e articolato al Giudice volto, nella interezza delle disposizioni ivi recate, ad acquisire fatti, dati, notizie ed elementi di cognizione ritenuti rilevanti o comunque utili alla decisione. Tale norma, in particolare, al comma 1 contempla l'ipotesi in cui, fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, il Giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. Trattasi, dunque, di una cosiddetta richiesta ufficiosa di chiarimenti, che è anch'essa estrinsecazione del potere istruttorio riconosciuto al giudicante e rimesso alla discrezionalità del medesimo
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 352 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8566 del 2012, proposto da: Ci.Gu., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.An., con domicilio eletto presso la medesima,...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 343. E' inammissibile il ricorso per revocazione proposto sulla base di documenti nuovi, pertanto in violazione delle condizioni a cui è assoggettato il mezzo impugnatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., come richiamato dall'art. 106, D.Lgs. n. 104 del 2010
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 343 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 50 del 2014, proposto da: Gestione Se.In. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 gennaio 2015, n. 324. E' fondato e meritevole di accoglimento il ricorso in appello esperito per la riforma della sentenza di prime cure, con la quale sia stato dichiarato improcedibile il ricorso avverso l'ordinanza di sospensione dei lavori e respinto quello avverso l'ordinanza di demolizione per difformità del lavori edilizi eseguiti rispetto al piano urbanistico vigente, laddove risulti fondata la doglianza volta a contestare il difetto di motivazione dell'ordine di demolizione. Nella specie, non risultando possibile comprendere quali siano le disposizioni urbanistiche violate, risolvendosi la motivazione del provvedimento impugnato in una mera formula di stile, non resta che disporne l'annullamento in accoglimento dell'appello presentato
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 26 gennaio 2015, n. 324 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2014, proposto da: Ia.On.Ma., Ba.Or.Ma., rappresentati e difesi dall’avv. Ro.De., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 gennaio 2015, n. 318. In materia edilizia nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l'autorità competente ad esaminare l'istanza di condono, deve acquisire il parere della autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi. A norma dell'art. 32, comma 43-bis, del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, le istanze di condono, presentate in base alle leggi previgenti, del 1985 e del 1994, continuano a dover essere esaminate sulla base della normativa sostanziale anteriore (più favorevole) a quella (più restrittiva) contenuta nella legge n. 326 del 2003.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 26 gennaio 2015, n. 318 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7495 del 2013, proposto dal Parco Naturale Regionale Bracciano – Martignano, in persona del legale rappresentante...