Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 gennaio 2015, n. 2. L'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 42 del 2004 definisce infatti come bene culturale, da sottoporre a tutela quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13, la cosa immobile o mobile che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante: ne deriva che un bene può essere oggetto della dichiarazione in discorso anche indipendentemente dal valore della zona nella quale esso è inserito, che assume invece rilievo nella diversa valutazione presidiata dal comma 4, lett. g) del medesimo art. 10. Prive di fondamento sono le censure svolte con l'appello che si appuntano sulla mancata considerazione dell'impossibilità di ricostruzione storica degli immobili esistenti nelle medesima via sulla quale insiste quello oggetto della dichiarazione: proprio perché la dichiarazione ha preso in esame le caratteristiche di questo singolo bene, e ne ha evidenziato le particolari caratteristiche, puntualmente richiamate dalla sentenza in esame, che ne hanno reso apprezzabile il valore di testimonianza storico-artistica.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 5 gennaio 2015, n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3629 del 2011, proposto da: Ca.An., rappresentato e difeso dall’avvocato D.No., con domicilio eletto presso Se.Am. in...