Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 20 aprile 2020, n. 2499.
La massima estrapolata:
L’accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati all’arruolamento nelle Forze dell’ordine eseguito dalla competente commissione di concorso è anzitutto espressione di discrezionalità tecnica, come tale notoriamente sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici; inoltre, si tratta di un accertamento che deve essere riferito al momento in cui si svolge la procedura di selezione, e come tale ha natura non ripetibile, non potendo essere messo in discussione sulla base di eventuali esiti di segno opposto acquisiti in epoca successiva, e ciò anche per assicurare la parità di trattamento dei candidati.
Sentenza 20 aprile 2020, n. 2499
Data udienza 16 aprile 2020
Tag – parola chiave: Polizia di stato – Arruolamento – Requisiti psico-fisici – Accertamento – Discrezionalità tecnica – Sindacato – Limiti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10041 del 2018, proposto dal Ministero dell’interno, Dipartimento pubblica sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sa. Us., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fa. Fr. in Roma, piazza (…);
per l’annullamento previa sospensione
della sentenza del TAR Lazio, Sede di Roma, sezione I quater, -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso n. -OMISSIS-R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti provvedimenti del Ministero dell’interno, relativi al procedimento per l’assunzione di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto 18 maggio 2017, n. 333 B 12 D 2 17/6686, del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza:
a) del provvedimento del Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici, del 10 gennaio 2018, di non idoneità al Servizio di Polizia per carenza dei requisiti di cui al D.M. 17 dicembre 2015, n. 207, art. 3, comma 2, in riferimento alla tabella A;
b) del decreto 14 febbraio 2018, n. 333-B/12D.2.17/3478, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” del 16 febbraio 2018, con il quale il Direttore centrale per le Risorse umane del Ministero dell’interno ha approvato la graduatoria di merito e dichiarato i vincitori del concorso;
di ogni altro atto presupposto, inerente ovvero consequenziale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2020 il Cons. Francesco Gambato Spisani, senza presenza delle parti come da art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellato ha partecipato al concorso indicato in epigrafe e con atto della Commissione medica notificatogli il giorno 10 gennaio 2018 è stato dichiarato non idoneo a causa di asserita “-OMISSIS-“, ovvero -OMISSIS-, superiore a quanto ammesso ai sensi del D.M. 17 dicembre 2015, n. 207, art. 3, comma 2, in riferimento alla tabella A (doc. 1 in primo grado dell’appellato).
2. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha accolto il ricorso da lui proposto contro tale esclusione, espressa dall’atto indicato e dagli altri di cui in epigrafe; in motivazione, si è richiamato alla verificazione disposta con propria ordinanza istruttoria -OMISSIS-, e affidata ad una Commissione medica costituita allo scopo presso il Policlinico Militare Ce., la quale con verbale 7 maggio 2018 aveva espresso un giudizio di idoneità (v. verbale in atti del primo grado, depositato il 21 maggio 2018, e sentenza impugnata, p. 3).
3. Contro questa sentenza, il Ministero ha proposto impugnazione, con appello che contiene un unico motivo di violazione di legge, nel senso che in sintesi il giudice di primo grado, nel disporre la verificazione di cui si è detto e nel richiamarsi al relativo esito, avrebbe invaso il merito delle scelte riservate all’amministrazione, senza tener conto del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’accertamento di idoneità psicofisica dei candidati ad un concorso nelle Forze dell’ordine è riferito al momento in cui viene espletato, e non può di regola essere sostituito da valutazioni compiute in epoca successiva.
4. L’appellato ha resistito con memoria 18 gennaio 2019, in cui eccepisce in via preliminare l’improcedibilità dell’appello, perché non notificato al controinteressato da lui citato in primo grado, e chiede comunque che esso sia respinto nel merito, richiamandosi alle certificazioni e alla verificazione in atti, che esprimono come si è visto un giudizio favorevole.
5. Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la domanda cautelare.
6. Con memoria 5 novembre 2019, l’appellato ha chiesto la sollecita fissazione dell’udienza di merito, deducendo che, nonostante il provvedimento cautelare di cui sopra, l’amministrazione lo aveva ammesso, con riserva, a frequentare il corso allievi agenti; con successiva memoria 10 marzo 2020, l’appellato ha poi ribadito le proprie tesi.
7. All’udienza del 16 aprile 2020, la Sezione ha quindi trattenuto il ricorso in decisione.
8. L’appello dell’amministrazione è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
8.1. L’eccezione preliminare dedotta dal ricorrente appellato è infondata, poiché all’evidenza l’appello dell’amministrazione tende ad estromettere il ricorrente dalla procedura concorsuale, e tale risultato non intacca in alcun modo la posizione degli altri soggetti utilmente collocati in graduatoria, che quindi non devono essere parte di questo giudizio.
Dispone infatti l’art. 95, comma 2, del codice del processo amministrativo che “l’impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall’articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire”.
Con tale disposizione, il legislatore ha codificato la regola già affermatasi in giurisprudenza, per la quale l’Amministrazione risultata soccombente in primo grado deve notificare l’appello solo alla parte vincitrice in primo grado e non anche al controinteressato risultato anch’egli soccombente (al quale la notifica dell’impugnazione avrebbe il rilievo di mera litis denuntiatio).
8.2. Nel merito, poi, per costante orientamento della Sezione, l’accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati all’arruolamento nelle Forze dell’ordine eseguito dalla competente commissione di concorso è anzitutto espressione di discrezionalità tecnica, come tale notoriamente sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici; inoltre, si tratta di un accertamento che deve essere riferito al momento in cui si svolge la procedura di selezione, e come tale ha natura non ripetibile, non potendo essere messo in discussione sulla base di eventuali esiti di segno opposto acquisiti in epoca successiva, e ciò anche per assicurare la parità di trattamento dei candidati: in tal senso, per tutte, C.d.S. sez. IV 5 novembre 2019, n. 7555; 20 settembre 2012, n. 5039.
9. Nel caso di specie, risulta quindi non corretta, così come sostenuto dall’appellante, la valutazione del giudice di primo grado, che si è limitato, in buona sostanza a sostituire l’esito favorevole della verificazione disposta al giudizio sfavorevole della commissione di concorso.
10. Per le ragioni che precedono, l’appello e fondato e va accolto, sicché, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.
Le spese dei due gradi del giudizio si possono compensare, data la natura della causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 7151/2018), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado (n. -OMISSIS-, proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma).
Spese compensate dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellato.
Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, ai sensi dell’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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