Pubblicazione del decreto di approvazione del piano regolatore generale

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 25 agosto 2020, n. 5194.

La massima estrapolata:

La presunzione di conoscenza conseguente alla mera pubblicazione del decreto di approvazione del piano regolatore generale non vale per l’ipotesi in cui la variante incida in concreto su un determinato immobile senza quella adeguata considerazione globale del territorio che è connaturale alla logica dello strumento urbanistico; in tal caso, invero, la variante ha di fatto natura di atto impositivo di vincolo specifico preordinato all’espropriazione, ovverosia di atto con destinatari determinati e solo occasionalmente rivolto all’intera comunità locale indistintamente considerata e, pertanto, l’onere di impugnazione decorre dalla comunicazione o dalla piena conoscenza del decreto di approvazione al diretto interessato.

Sentenza 25 agosto 2020, n. 5194

Data udienza 25 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Strumenti urbanistici – PRG – Presunzione di conoscenza – Pubblicazione del decreto di approvazione – Variante – Eccezione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5648 del 2011, proposto dal Consorzio per l’A. di sv. in. di Sa., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Br., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Lo. Vi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
la Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ca. e Ma. To., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Fo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gu. Le. in Roma, via (…);
la società -OMISSIS-s.n. c., già -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pa. De Ca., Fe. Be. e Gi. Ru., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pa. De Ca. in Roma, viale (…);
il Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, e l’Azienda sanitaria locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio.
e con l’intervento di
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Pa. De Ca. e Fe. Be., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pa. De Ca.in Roma, viale (…);
della sentenza del Tribunale amministrativa regionale per la Campania, sede staccata di Salerno, sezione seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-, della Provincia di Salerno, del Comune di -OMISSIS- e della -OMISSIS-s.n. c.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati An. Br., Lu. Vi., Ma. Fo. e Pa. De Ca.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-, proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, la signora -OMISSIS-, proprietaria iure hereditatis di un esteso fondo sito nel Comune di -OMISSIS-, con annessa azienda agricola, ha lamentato che, mentre era in corso l’attività di recupero di un’antica masseria collocata su tale terreno, le era stato comunicato l’avvio di un procedimento espropriativo volto all’insediamento, sul parco circostante la casa colonica, di un impianto industriale.
In particolare, la signora -OMISSIS- ha impugnato l’avviso di avvio del procedimento di esproprio del Consorzio dell’Area di sviluppo industriale di -OMISSIS-, relativo al suo fondo di 5.260 metri quadrati, identificato nel catasto terreni del Comune di -OMISSIS- al foglio-OMISSIS-, nonché il decreto del Presidente della Provincia di -OMISSIS-di approvazione di una variante di riequilibrio del Piano regolatore territoriale consortile dell’Area di sviluppo industriale di Salerno, che aveva modificato in industriale l’originaria destinazione agricola del fondo de quo, rientrante nella cosiddetta fascia di rispetto esterna al perimetro della zona di sviluppo industriale.
1.1. Il Consorzio per l’A. di sv. in. di Sa. si è costituito in questo giudizio di primo grado, producendo documentazione ed eccependo: a) l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della variante generale di riequilibrio del Piano regolatore consortile dell’agglomerato del Comune di -OMISSIS-, risalente al 2005; b) l’inammissibilità del ricorso, essendo stato impugnato unicamente il decreto ricognitivo dell’avvenuta approvazione, in sede di conferenza di servizi, della suddetta variante, mentre non erano stati gravati gli altri pertinenti provvedimenti del Consorzio; c) l’infondatezza del ricorso.
Il Comune di -OMISSIS-, la Provincia di Salerno, la Regione Campania e l’allora -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-s.n. c.), non si sono costituiti in tale giudizio di primo grado.
1.2. Tramite atto di motivi aggiunti depositato il 9 dicembre 2009, la signora -OMISSIS- ha impugnato ulteriori provvedimenti, conosciuti a seguito del deposito documentale del Consorzio e ha altresì formulato una specifica istanza istruttoria, con cui ha chiesto al T.a.r. di ordinare al Consorzio il deposito in giudizio di copia del verbale della conferenza di servizi -OMISSIS-, richiamato nel decreto del Presidente della Provincia di Salerno prot. n. -OMISSIS-, asseritamente recante l’accordo unanime sull’approvazione della variante di riequilibrio del Piano regolatore consortile.
1.3. Successivamente il Consorzio ha eccepito l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, stante la proposizione, da parte della signora -OMISSIS-, di altro ricorso dinanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, rubricata al n. 2074 del registro generale 2007, avverso una nota prot. n. -OMISSIS-del Consorzio, con cui era stata archiviata un’istanza della medesima parte interessata, diretta ad ottenere il titolo unico per la realizzazione di un’impresa produttiva su un terreno di sua proprietà, comprendente anche la particella catastale -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, ovverosia il fondo, in relazione al cui inserimento in zona industriale era stato azionato il giudizio n. -OMISSIS-, sicché vi sarebbe stata un’acquiescenza alla nuova destinazione industriale della predetta particella. Il Consorzio ha eccepito inoltre l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto l’allora -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-s.n. c.) aveva rinunciato al procedimento espropriativo.
Il Consorzio ha eccepito peraltro l’inammissibilità del ricorso, (nella parte in cui aveva censurato l’avviso d’avvio del procedimento espropriativo, trattandosi di un atto privo di valore provvedimentale) e la carenza d’interesse, atteso che la variante urbanistica contestata avrebbe conferito al terreno de quo un valore elevatissimo, a fronte di un precedente scarso valore.
Il Consorzio ha specificato che tutte le suesposte eccezioni pregiudiziali andassero estese anche ai motivi aggiunti, i quali, in ogni caso, erano infondati.
1.4. Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, il T.a.r. ha ordinato al Consorzio di depositare il verbale della conferenza dei servizi -OMISSIS-, in copia con attestazione di conformità all’originale, nel termine perentorio di giorni quarantacinque, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza a cura di parte ricorrente ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa.
1.5. In data 26 aprile 2010, il Consorzio ha comunicato al T.a.r. che non era stato possibile reperire, né tra i propri atti né presso le altre amministrazioni interessate, il verbale afferente alla conferenza di servizi svoltasi presso la Provincia di. Salerno l’8 ottobre 2004 e che l’amministrazione provinciale di Salerno, nel dichiarare di non aver rinvenuto nei propri archivi il predetto verbale, aveva inviato una copia, estratta da un file rinvenuto nel proprio archivio informatico, del verbale presumibilmente redatto in tempo reale allo svolgimento della conferenza.
1.6. La signora -OMISSIS-, con propria successiva memoria, ha evidenziato l’inesistenza del verbale della conferenza di servizi, con conseguente impossibilità di dimostrare l’accordo unanime tra le singole amministrazioni, che a detta conferenza avrebbero partecipato.
1.7. Il Consorzio ha depositato documenti e di memoria difensiva, con cui ha esposto gli elementi di prova, storica e logica, tesi a dimostrare l’effettivo svolgimento della conferenza di servizi e il raggiungimento dell’accordo unanime circa la variante di riequilibrio.
2. Con il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-, proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, la signora -OMISSIS- ha impugnato la già citata nota prot. n. -OMISSIS-del Consorzio per l’Area dello sviluppo industriale ed ha altresì chiesto il risarcimento dei danni subiti.
2.1. Il Consorzio per l’Area dello sviluppo industriale si è costituito in tale giudizio di primo grado, resistendo al ricorso, mentre il Comune di -OMISSIS- non si è costituito.
2.2. In data 18 febbraio 2011, il Consorzio ha depositato la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui detto Ente, in esecuzione del riesame imposto dall’ordinanza n. 68/2010, ha respinto nuovamente l’istanza della signora -OMISSIS-.
3. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, sezione seconda, previa riunione dei due suindicati ricorsi di primo grado:
a) ha accolto il ricorso n. -OMISSIS-, annullando l’accordo raggiunto in sede di conferenza di servizi l’8 ottobre 2004, il decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. -OMISSIS- e tutti gli atti successivi consequenziali;
b) ha dichiarato improcedibile il ricorso n. -OMISSIS- per sopravvenuta carenza d’interesse;
c) ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni veicolata in quest’ultimo ricorso; d) ha compensato tra le parti le spese di lite.
4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 4 luglio 2011 e in data 5 luglio 2011 – il Consorzio per l’A. di sv. in. di Sa. ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi d’impugnazione.
5. La signora -OMISSIS- si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso e proponendo motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 104, comma 3, del codice del processo amministrativo, avverso il verbale della conferenza di servizi -OMISSIS-, atteso che in primo grado, confidando nella sua tempestiva produzione, il predetto verbale era stato impugnato dall’allora ricorrente con riserva di motivi aggiunti.
5.1. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso.
5.2. La società -OMISSIS-& C. s.n. c. si è costituita in giudizio, aderendo alle ragioni del Consorzio appellante.
5.3. La società -OMISSIS-., pur non evocata, si è costituita in giudizio con atto d’intervento volontario ad adiuvandum dell’appello proposto dal Consorzio.
5.4. La Provincia di Salerno si è costituita in giudizio, sostenendo la posizione del Consorzio appellante.
5.5. Il Comune di Salerno, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale (succeduta ope legis all’Autorità di bacino destra Sele), la Regione Campania e l’Azienda sanitaria locale di Salerno, non si sono costituite in giudizio.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 febbraio 2020.
7. In via pregiudiziale, va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dalla signora -OMISSIS-, per carenza di legittimazione attiva e di interesse dell’appellante, asseritamente conseguente alla circostanza che il Comune di -OMISSIS-, esercitando la facoltà prevista dall’art. 2609 del codice civile e recepita nell’articolo 31 dello Statuto consortile, ha statuito, con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 18 marzo 2011, di recedere dal Consorzio per l’A. di sv. in. di Sa..
Al riguardo si osserva che il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza n. -OMISSIS-, ha già chiarito che la fuoriuscita del comune di -OMISSIS- dal Consorzio per l’A. di sv. in. di Sa. non ha fatto venire meno l’obbligo dell’ente locale e dei privati al rispetto della normativa precedentemente adottata dal Consorzio, nonché la competenza esclusiva di tale ente a decidere le istanze intese ad ottenere il nulla osta all’insediamento.
7.1. Vanno parimenti rigettate le contestazioni circa l’improcedibilità dell’appello per non aver il Piano territoriale di coordinamento provinciale – approvato, nelle more del giudizio di appello, con delibera del Consiglio provinciale n. -OMISSIS-, e non impugnato dal Consorzio – recepito le previsioni espropriative del Piano consortile e per cessazione del procedimento espropriativo finalizzato all’assegnazione della particella della -OMISSIS- all’impresa -OMISSIS-s.n. c. per lo spirare del termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità e per rinuncia del beneficiario dell’esproprio.
Siffatte eccezioni, infatti, sono incentrate soltanto sull’aspetto espropriativo della pianificazione territoriale, mentre l’oggetto del presente giudizio si incentra anche sull’inserimento in una zona industriale del terreno della signora -OMISSIS-, che precedentemente aveva destinazione agricola. Orbene, anche in difetto di una pendente procedura espropriativa, così come sussiste l’interesse della signora -OMISSIS- e non veder legittimato l’inserimento del proprio fondo in una zona industriale, sussiste anche l’interesse del Consorzio a difendere la legittimità del proprio operato, essendo, come già specificato, ancora titolare, per il territorio del Comune di -OMISSIS-, di competenza circa le normative da esso precedentemente adottate.
7.2. Va respinta altresì l’eccezione, formulata dall’appellante in corso di causa, secondo cui la mancata impugnazione da parte della signora -OMISSIS- della nuova disciplina urbanistica recata dal già menzionato Piano territoriale di coordinamento provinciale – che ha nuovamente inserito in area industriale il terreno dell’interessata e da questa non impugnato – avrebbe determinato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado n. 1105/2006 e dei relativi motivi aggiunti. In proposito il Collegio rileva che permane un interesse a veder definitivamente chiarita la possibile illegittimità di provvedimenti che hanno avuto incidenza per un lungo arco di tempo, con conseguenti riflessi fattuali che potrebbero influenzare possibili future azioni.
7.3. Infine, il Collegio non ritiene che ricorrano ragioni di “connessione” (seppur impropria) con altri giudizi pendenti tali da impedire che la causa (ben risalente peraltro) venga decisa alla odierna pubblica udienza da questa Sezione.
8. Tutto ciò premesso, in via preliminare, venendo adesso al merito, il Collegio ritiene che l’appello è infondato e debba essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
9. Con il primo motivo d’impugnazione, l’appellante ha contestato la sentenza impugnata laddove il T.a.r. ha ritenuto giuridicamente inesistente la decisione adottata all’esito della conferenza di servizi.
Siffatta doglianza è infondata.
In primis, si evidenzia che non sussiste il lamentato vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata per asserita mancata specifica deduzione, da parte della signora -OMISSIS-, dell'”inesistenza del verbale quale specifico motivo di ricorso”. Dagli atti, invero, emerge che, attraverso l’ottavo moti-vo del ricorso di primo grado n. 1105/2006, la signora -OMISSIS- aveva complessivamente contestato che dal ri-chiamo alla conferenza di servizi, contenuto nel preambolo del de-creto del Presidente della Provincia, prot. n. -OMISSIS-, si desumeva una violazione del disposto di cui all’articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge regionale della Campania 16 del 1998, per cui “2. L’adozione definitiva è preceduta dalla convocazione di conferenze dei servizi da parte della provincia territorialmente competente, cui sono inviati a partecipare gli Enti locali e gli atti organi o soggetti istituzionalmente competenti. 3. Le conferenze sono presiedute da un rappresentante della Provincia. 4. L’accordo unanime, raggiunto in sede di conferenza, contiene la decisione sulle osservazioni, sostituisce l’adozione definitiva e l’approvazione da parte della Provincia e comporta, ove necessario, l’automatica variazione dei piani territoriali ed urbanistici dei Comuni interessati”.
In ogni caso, l’inesistenza giuridica di atto amministrativo può essere rilevata d’ufficio dal giudice amministrativo, soprattutto nelle ipotesi di sopravvenienza ditale radicale vizio o nei casi, come la vicenda de qua, in cui la giuridica inesistenza dell’atto non era inizialmente percepibile con certezza.
Ciò posto, si osserva che il verbale della seduta della conferenza di servizi -OMISSIS- non è stato depositato in primo grado, nonostante specifica richiesta istruttoria del T.a.r. sul punto, ma è stato depositato dal Consorzio per la prima volta in sede di proposizione dell’appello.
Orbene, a prescindere dalle questioni inerenti alla violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello ex art. 104, comma 2, del codice del processo amministrativo, si osserva, in via dirimente ed assorbente, che il verbale della seduta -OMISSIS- prodotto in giudizio è privo delle firme dei rappresentanti di tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, cosicché la manifestazione di volontà della conferenza non si è formata ed è quindi giuridicamente inesistente.
Al riguardo del tutto correttamente il T.a.r., pur non avendo a disposizione lo specifico verbale, ha affermato che in generale il verbale della conferenza di servizi “rappresenta (…), per sua natura, un atto formale, che va quindi necessariamente redatto in forma scritta e che deve recare le sottoscrizioni dei rappresentanti dei vari soggetti, che alla stessa hanno partecipato, laddove al decreto di approvazione del Presidente della Provincia (prot. n. -OMISSIS-) va conseguentemente assegnato – come, del resto, sostenuto dallo stesso Consorzio, nelle memorie in atti – un valore puramente ricognitivo delle determinazioni, in altra sede istituzionale assunte”.
Il Collegio condivide tale approdo in diritto e dunque – in disparte la circostanza che esso in parte qua non è stato censurato dall’appellante Consorzio, per cui fondatamente si potrebbe ritenere formato il giudicato interno – reputa che non sia neppure il caso di immorare su tale questione e ci si possa limitare a considerare l’ininfluenza della nuova produzione in appello, posto che – si ribadisce – la detta produzione non soddisfa le condizioni per ritenere l’atto ivi depositato in grado di colmare la carenza stigmatizzata dal Collegio di primo grado.
La sentenza, sotto tale profilo, va pertanto integralmente confermata.
10. Tramite il secondo motivo d’appello, il Consorzio ha censurato la sentenza di primo grado laddove il T.a.r. ha respinto l’eccezione di irricevibilità dell’originario ricorso n. 1005/2006 e dei correlati motivi aggiunti per omessa tempestiva impugnazione del decreto di approvazione della variante di riequilibrio del Piano regolatore territoriale consortile dell’agglomerato industriale del Comune di -OMISSIS-, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 giugno 2005, e di tutti gli atti ad esso relativi.
Tale motivo è infondato, atteso che, come correttamente rilevato dal T.a.r., il ricorso di primo grado n. 1005/2006 e i connessi motivi aggiunti non sono stati proposti tardivamente. Ed invero, la variante è stata definita puntuale dallo stesso Consorzio in sede amministrativa ed è in concreto relativa ad una parte esigua rispetto all’intera superficie disciplinata dal piano consortile e di conseguenza la signora -OMISSIS- non aveva un onere di impugnarla entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ma dalla sua successiva notificazione.
Sul tema la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la presunzione di conoscenza conseguente alla mera pubblicazione del decreto di approvazione del piano regolatore generale non vale per l’ipotesi in cui la variante incida in concreto su un determinato immobile senza quella adeguata considerazione globale del territorio che è connaturale alla logica dello strumento urbanistico; in tal caso, invero, la variante ha di fatto natura di atto impositivo di vincolo specifico preordinato all’espropriazione, ovverosia di atto con destinatari determinati e solo occasionalmente rivolto all’intera comunità locale indistintamente considerata e, pertanto, l’onere di impugnazione decorre dalla comunicazione o dalla piena conoscenza del decreto di approvazione al diretto interessato (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 23 dicembre 1998, n. 1904).
Ad ogni modo, anche qualora si volesse considerare la variante come generale, in aperta difformità da come è stata definita in sede amministrativa dal Consorzio, all’interessata dovrebbe essere riconosciuta la scusabilità dell’errore, essendosi costei legittimamente affidata a quanto affermato dall’ente che ha emesso il provvedimento.
11. Attraverso il terzo motivo d’impugnazione, l’appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il T.a.r. ha disatteso l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell’originario ricorso n. 1005/2006 per intervenuta acquiescenza.
Questa doglianza è certamente infondata. Non vi è stata, infatti, alcuna acquiescenza da parte della signora -OMISSIS-, la quale ha dapprima impugnato, con il ricorso di primo grado n. 1005/2006, la statuizione della variante concernente la destinazione industriale della propria particella e successivamente, tramite il ricorso di primo grado n. 2074/2007, ha gravato il diniego di autorizzazione alla realizzazione sul proprio fondo di un opificio sfruttando la destinazione industriale. In proposito si evidenzia che la seconda iniziativa poteva avere valore cautelativo ove non fosse stato accolto il ricorso n. 1005/2006, sicché non è dimostrata in modo inequivocabile l’acquiescenza alla nuova destinazione industriale.
Sul punto giova rammentare che la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente precisato che l’acquiescenza è ipotizzabile soltanto in presenza di dichiarazioni o comportamenti univoci, volontariamente posti in essere e che dimostrino una chiara ed incondizionata volontà del destinatario dell’atto di accettarne l’operatività e gli effetti (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 12 giugno 2015, n. 2888, e 2 dicembre 2015, n. 5441; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 19 marzo 2015, n. 1417, e 4 luglio 2014, n. 3407; Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 25 settembre 2014, n. 4825, 10 marzo 2014, n. 1081, e 4 dicembre 2013, n. 5775).
12. In conclusione l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
13. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento in favore della signora -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS- delle spese di lite del presente grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dall’articolo 26, comma 1, c.p.a., si liquidano rispettivamente in euro 3.000 (tremila) e in euro 1.000 (mille), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), se dovuti; vanno compensate le spese di lite tra l’appellante e gli altri soggetti costituiti, atteso che questi ultimi hanno aderito all’appello; la peculiarità delle posizioni di tali soggetti giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio anche tra questi ultimi e la signora -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5648 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna l’appellante al pagamento, in favore della signora -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate rispettivamente in euro 3.000 (tremila) e in euro 1.000 (mille), per ambedue oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), se dovuti; compensa tra le restanti parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di tutte le parti private.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Francesco Frigida – Consigliere, Estensore
Antonella Manzione – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *