Consiglio di Stato, sezione terza, Ordinanza 5 aprile 2019, n. 2261.
La massima estrapolata:
Fra i provvedimenti che vanno immediatamente impugnati ai sensi dell’art. 129 del codice del processo amministrativo, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non sono inclusi anche gli atti di ammissione di candidati o di liste differenti, non potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale.
Ordinanza 5 aprile 2019, n. 2261
Data udienza 4 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2019, proposto da
Gi. So., rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. Sc., Gi. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Sa. Na. in Roma, Via (…);
contro
Comune di (omissis) ed altri, – non costituiti in giudizio;
Lu. Ga., rappresentato e difeso dall’avvocato Sa. Di Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);
per la riforma
dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina Sezione Prima n. 00511/2018, resa tra le parti, concernente l’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti del Comune di (omissis).
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Lu. Ga.;
Visto il ricorso in appello proposto avverso l’ordinanza di sospensione ex art. 79, comma 1, cod. proc. amm., pronunciata dal T.A.R.;
Visti gli artt. 79, comma 3, cod. proc. amm. e 295 c.p.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Lu. Sc. per sé e anche su delega di Gi. Ma. e Sa. Di Pa.;
Va premesso che:
– la sig.ra So., candidata alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di (omissis) tenutesi in data 11 giugno 2017, ha impugnato innanzi al Tar Latina l’atto di proclamazione nella parte relativa alla elezione all’ufficio di consigliere comunale del candidato Lu. Ga., chiedendo di essere dichiarata eletta al posto di quest’ultimo;
– nel contesto del medesimo giudizio il sig. Ga. ha impugnato con ricorso incidentale il verbale n. 83 della Commissione elettorale circondariale di Latina del 14 maggio 2017, nella parte in cui ha ammesso alla competizione elettorale la sig.ra So.;
– a detta del ricorrente incidentale, l’ammissione sarebbe inficiata nella sua validità dalla falsità della sottoscrizione apposta sull’atto di accettazione della candidatura;
– a seguito di rituale proposizione di querela di falso civile ex art. 221 c.p.c. depositata in data 18 settembre 2018 presso il Tribunale di Civile di (omissis), il giudice di primo grado ha sospeso il giudizio elettorale ai sensi dell’art. 77 comma 4 cod. proc. amm. fino alla definizione dell’incidente di falso;
– l’ordinanza di sospensione è stata appellata dalla sig.ra So. sulla base dell’assunto che vorrebbe il ricorso incidentale tardivo, in quanto proposto oltre il termine fissato dall’art. 129 c.p.a. e, comunque, privo di elementi indiziari in grado di attestarne la non manifesta infondatezza con riguardo alla dedotta falsità documentale;
Il Collegio ritiene che l’appello – in disparte la questione della sua tempestività, pure eccepita dalla parte resistente – non si presti ad un favorevole apprezzamento, per le seguenti decisive considerazioni:
a) secondo consolidato orientamento della sezione, fra i provvedimenti che vanno immediatamente impugnati ai sensi dell’art. 129 del codice del processo amministrativo, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non sono inclusi anche gli atti di ammissione di candidati o di liste differenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016 n. 3361; Id., sez. III, 18 maggio 2016 n. 2073; Id., sez. V, 6 novembre 2015, n. 5069; T.A.R. Bari, sez. II, 22 ottobre 2018, n. 1373).
Dunque, sotto questo primo profilo va respinta la tesi fondante l’atto di appello e intesa a sostenere l’irricevibilità per tardività del ricorso incidentale.
b) Quanto al rilievo inerente la fondatezza del mezzo incidentale e della deduzione di falso ad esso sottesa, il Collegio osserva che i documenti allegati in atti evidenziano elementi di difformità tra la sottoscrizione dell’accettazione della candidatura da parte della sig.ra So. ed altre sottoscrizioni alla stessa apparentemente riconducibili e con la prima messe a confronto. Inoltre, il ricorrente incidentale si è fatto carico di offrire ulteriori elementi di prova che non hanno fatto ingresso in giudizio solo perché ritenuti superflui dal Tar, sicché per entrambe le ragioni innanzi esposte non si ravvisano ragioni di impedimento al decorso processuale avallato dal Tar mediante l’ordinanza qui appellata.
c) Le circostanze sin qui riepilogate integrano i presupposti necessari e sufficienti per potere disporre la sospensione del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 77 comma 4 c.p.a., stante la chiara rilevanza pregiudiziale che la questione di falso assume ai fini della definizione del mezzo di impugnazione azionato in via principale.
Ritenuto, per quanto esposto, che l’appello non possa essere accolto, pur potendosi disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza,
respinge l’appello, come in epigrafe proposto.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini – Consigliere
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