Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 10 febbraio 2020, n. 1013.
La massima estrapolata:
Nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti (ivi compreso il personale militare), l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti ascritti al dipendente, circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni e sulla conseguente sanzione da infliggere: ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati. Quindi, il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità.
Sentenza 10 febbraio 2020, n. 1013
Data udienza 16 gennaio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5885 del 2014, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Fe., Lu. Ni., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Ni. in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Roberto Proietti e uditi per le parti gli Avvocati Lu. Ni. e Gi. Ni. su delega dell’Avv. An. Fe. e l’Avvocato dello Stato Em. Da.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 12 ottobre 2009, notificato in data 6 novembre 2009, è stata applicata al Maresciallo della Guardia di Finanza -OMISSIS-, all’epoca dei fatti in servizio presso il Nucleo Operativo del Gruppo di Torino, la sanzione disciplinare della rimozione dal grado a far data dall’11 novembre 2008.
L’interessato ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TAR per il Lazio il quale, con sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso, annullando il contestato provvedimento.
2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la decisione del giudice di primo grado, deducendo, con un unico motivo di ricorso, le censure di invasione dei poteri discrezionali dell’amministrazione ed erronea valutazione degli atti di causa.
In particolare, l’Amministrazione afferma l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la censura inerente alla violazione dei principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari, osservando che la violazione del giuramento prestato, quale che ne sia la gravità, non giustifica l’irrogazione della sanzione espulsiva in modo del tutto uguale per tutte le possibili ipotesi di violazione dei doveri di fedeltà e lealtà assunti dal militare, essendo necessario, in virtù dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, una differenziazione tra le stesse ipotesi, se ontologicamente diverse; che a fronte della massima sanzione adottata, quella espulsiva, le condotte del ricorrente, certamente meritevoli di sanzione, si sono in fatto rivelate prive dell’idoneità ad arrecare apprezzabile nocumento all’amministrazione, la cui azione non è risultata rallentata o deviata; e che, ai fini della valutazione della sanzione da irrogare, sarebbe stato necessario valutare anche la carriera dell’incolpato ed i giudizi ed attestazioni ricevute nel corso di essa.
Sotto altro profilo, l’Amministrazione ritiene errata la sentenza di primo grado nella parte in cui si fa riferimento ad un ricorso straordinario all’esito del quale è stata annullata una sanzione inflitta ad altro soggetto coinvolto nella medesima vicenda penale (Cons. Stato, Sezione II, -OMISSIS-).
3. L’appellato, costituitosi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso in appello ed ha proposto appello incidentale per contestare il capo della sentenza di primo grado con il quale – malgrado l’accoglimento del ricorso – sono state integralmente compensate le spese di giudizio.
All’udienza del 16 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il Collegio osserva che nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti (ivi compreso il personale militare), l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti ascritti al dipendente, circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni e sulla conseguente sanzione da infliggere: ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati. Quindi, il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità .
5. Ciò premesso, va rilevato che dagli atti di causa emerge che il Lgt. -OMISSIS- ha intrattenuto, anche tramite un Ufficiale in congedo della Guardia di Finanza, rapporti con un terzo individuo, indagato per una serie di truffe poste in essere in qualità di promotore finanziario abusivo (-OMISSIS-), ai danni di svariati imprenditori, fornendo allo stesso informazioni di carattere riservato circa l’esistenza di un’attività di indagine nei suoi confronti; ha avuto un indubbio ed indebito interessamento in ordine ad operazioni di verifica fiscale riguardanti una società da parte dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Rivoli (TO); in particolare, il menzionato Ispettore si è adoperato affinché alcuni suoi conoscenti lo mettessero in contatto con il direttore di detto Ufficio dell’Agenzia, comunicando poi all’amministratore della predetta società verificata dati relativi al controllo stesso; ha indebitamente utilizzato le banche dati in uso al Corpo, fornendo ad alcuni imprenditori le risultanze delle interrogazioni effettuate allo scopo di procurare ‘loro informazioni circa la “solidità ” di alcune società .
Le condotte ascrittegli emergono dagli atti dell’inchiesta formale esperita nei suoi confronti ed, in particolare, delle dichiarazioni rese in sede di indagini penali dal citato -OMISSIS- (cfr. verbale di interrogatorio redatto in data 28 novembre 2006), dallo stesso -OMISSIS- (cfr. il relativo verbale doc. 13 di parte appellante) e dagli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda (cfr. verbali di assunzione di dichiarazioni di persona informata sui fatti redatti nei confronti dell’interessato, dell’Ufficiale del Corpo coindagato nella vicenda, nonché di altri appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio presso il G.I.C.O. di Torino; il tutto, riportato dall’Ufficiale inquirente nel proprio rapporto finale); oltre che dall’esito dell’attività investigativa e, specificamente, delle intercettazioni telefoniche.
Al riguardo, nella richiesta di emissione di decreto di archiviazione avanzata dal Sostituto Procuratore del Tribunale di Torino (doc. 6 di parte appellante) si evidenzia che “a partire dal settembre 2007 le risultanze delle intercettazioni dimostrarono un interessamento da parte del -OMISSIS- in una vicenda di carattere fiscale riguardante la società Ri. s.r.l. corrente in (omissis), operante nel settore dei materiali ferrosi. Era capitato, infatti, che la Ri. fosse stata oggetto di verifica fiscale in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate di Rivoli. A partire dal 12/09/2007 (ore 19:59) si è avuta la certezza che il maresciallo era stato incaricato di intercedere a favore della Ri. s.r.l. presso i verificatori. Non a caso il socio -OMISSIS-gli chiede conto della promessa ricevuta in precedenza e prende atto delle giustificazioni che il maresciallo offre. A seguire si è accertato come il -OMISSIS- abbia utilizzato proprie conoscenze per potere avvicinare, con la dovute credenziali, il direttore dell’Agenzia di Rivoli”.
Dal rapporto del G.I.C.O. di Torino (doc. 15 di parte appellante), ove si evince che “più segnatamente, le conversazioni telefoniche (…) consentono di ricostruire con una certa attendibilità la condotta dell’indagato, chiaramente finalizzata ad avvicinare un non meglio precisato funzionario dell’Agenzia citata, avvalendosi di alcune amicizie che egli stesso risulta vantare in più ambienti istituzionali. (…). Il contenuto delle successive conversazioni telefoniche rilevanti ha poi fugato ogni ragionevole dubbio circa l’intenzione di voler “avvicinare” il funzionario di Rivoli ed hanno confortato l’ipotesi di un probabile tentativo di ammorbidire il controllo fiscale in atto”.
Tali circostanze risultano confermate dalle dichiarazioni rese dai due soci amministratori della predetta società (cfr. doc. 16 di parte appellante) e, quindi, da coloro che avevano richiesto al -OMISSIS- di interessarsi in merito all’accertamento fiscale in corso di svolgimento.
A ciò va aggiunto, in relazione alla contestazione disciplinare inerente all’indebito utilizzo delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza mettendo a beneficio di alcuni imprenditori, va rilevato che tale condotta è stata caratterizzata da particolari modalità poiché l’interessato ha fatto uso non della propria password di accesso ma di quella di ignaro collega come dimostra l’intercettazione ambientale delle ore 17:57 del 5/I1/2007 (cfr. doc. 6 di parte appellante). Tale circostanza trova conferma nelle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche svolte dal Nucleo P.T. di Torino ((cfr. doc. 17 di parte appellante).
Del resto, la gravità del comportamento complessivamente tenuto dal Lgt. -OMISSIS- emerge anche dalle conclusioni formulate nella richiesta di archiviazione dal P.M. il quale (malgrado abbia escluso la rilevanza penale dei fatti oggetto di indagine) ha rilevato come “la carenza di elementi costitutivi di fattispecie penalmente rilevanti si innesta in un quadro di palese violazione dei canoni deontologici e disciplinari che regolano il comportamento del pubblico ufficiale. Cercando di rispettare un criterio cronologico la prima questione di rilevanza disciplinare è quella relativa all’informazione che certamente -OMISSIS- ha dato a -OMISSIS-circa l’esistenza di una attività di indagine curata dal GICO di Torino avente ad oggetto i conti correnti bancari del -OMISSIS-. Vero è che l’informazione non ha prodotto un inquinamento probatorio, né ha prodotto la fuga dell’indagato, ma certamente non risulta immune da censure. Quel che deve essere accertato sul piano disciplinare è la condizione ambientale che ha consentito al maresciallo di avere assidua frequentazione con un promotore finanziario abusivo e fors’anche la veste di finanziatore del medesimo, che si individua negli strettissimi rapporti con commercialisti di dubbia moralità non fosse altro perché esercenti la professione attraverso lo schermo di “prestanomi”. Che costoro (-OMISSIS-) siano già stati militari della G. di F. consente solo di comprendere la genesi dei rapporti che, come già evidenziato, si svolgono in concreto con modalità di riservatezza e prudenza che destano sconcerto. Certo che l’interessamento offerto, la disponibilità concessa a favore di Ri. S.r.l., fino a giungere al contatto diretto con esponenti dell’altro versante istituzionale in tema fiscale, potrebbero essere ritenuti eccessivi in una valutazione di correttezza del comportamento del militare della G. di F.. Sempre sotto il profilo amministrativo occorrerà valutare la partecipazione del militare agli incontri che si sono tenuto presso l’avvocato -OMISSIS- con alcuni risparmiatori truffati dal -OMISSIS- (-OMISSIS- ed altri) senza aver nel contempo avvertito la propria gerarchia o l’A.G. di fatti che ormai costituivano certamente reato” (cfr. doc. 6 di parte appellante).
6. Quindi, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, dagli elementi di valutazione acquisiti in sede procedimentale emergono circostanze e comportamenti che l’Amministrazione risulta aver adeguatamente valutato, nell’ambito della sua discrezionalità, al fine di verificare la permanenza nel militare di un livello minimo di moralità che deve conformare la condotta di vita dell’appartenente alla Guardia di Finanza.
In tale prospettiva, nella motivazione dell’atto impugnato si è dato adeguatamente conto del discredito cha la condotta del militare ha arrecato al Corpo, evidenziando come l’interessato sia “venuto meno ai superiori doveri di fedeltà, lealtà e rettitudine che, assunti con il giuramento, debbono sempre contraddistinguere l’operato degli appartenenti al Corpo e che al momento dei fatti (…) dovevano essere patrimonio dell’interessato, alla luce della propria anzianità di servizio, nonché del grado rivestito”; abbia “recato sicuro nocumento al superiore interesse pubblico, per violazione dei doveri di correttezza e imparzialità che devono sempre caratterizzare l’operato dei funzionari pubblici e, in particolare, degli appartenenti all’Istituzione”.
7. Riguardo alla gravità della condotta posta in essere dal militare, va rilevato che, in diverse occasioni, egli ha coscientemente manifestato disponibilità a soddisfare le esigenze informative di soggetti di “dubbia moralità ” ed, in particolare, di un promotore finanziario abusivo, accusato di aver commesso una serie di truffe, per diversi milioni di euro, ai danni di svariati risparmiatori.
E’ evidente come tale condotta si ponga in antitesi con gli interessi dell’Amministrazione di appartenenza (la quale, come correttamente rilevato dall’appellante, è istituzionalmente preposta a ricercare, prevenire e reprimere gli illeciti di natura economico-finanziari, anche al fine di tutelare la moltitudine dei risparmiatori) ed evidenzi la propensione a violare i canoni deontologici e disciplinari che avrebbero, invece, dovuto regolare il comportamento del militare e del pubblico ufficiale che, all’epoca dei fatti, si trovava in una posizione apicale nel grado rivestito nell’ambito della categoria ‘Ispettorà, vantava un’esperienza di servizio trentennale ed era in forza ad un Reparto del Corpo deputato all’effettuazione di interventi ispettivi caratterizzati da particolare importanza.
In sostanza, i comportamenti assunti dell’appellato risultano antitetici rispetto ai canoni di condotta richiesti ai militari della Guardia di Finanza, i quali dovrebbero tenere una condotta orientata esclusivamente al perseguimento del pubblico interesse.
Sicché, non appare contestabile la scelta dell’Amministrazione, la quale ha ritenuto che il militare abbia tradito la fiducia del Corpo, violando gli obblighi assunti con il giuramento prestato.
8. In tale contesto e con particolare riferimento alla valutazione deontologica dei comportamenti assunti dall’interessato, non assume particolare rilievo il fatto che il procedimento penale si sia concluso con l’archiviazione, posto che anche in sede penale il Pubblico Ministero ha evidenziato la personalità dell’interessato, osservando come “l’elemento probatoriamente più rilevante è rappresentato dalla valutazione dei comportamenti quotidiani tenuti dal -OMISSIS- e dal…omissis… Le loro condotte risultano improntate alla massima prudenza, spesso coincidente con forme quasi maniacali, tanto da lasciare sbigottiti che professionisti e pubblici ufficiali utilizzino le stesse cautele poste in essere dalla criminalità organizzata” (cfr. doc. 4 di parte appellante).
9. La gravità delle condotte poste a base del provvedimento disciplinare di rimozione, inducono a ritenere corretta la valutazione operata dall’Amministrazione secondo la quale il militare ha violato il giuramento prestato ed è incompatibile con l’appartenenza al Corpo.
Infatti, valutato che sono venute meno in capo al militare le doti morali necessarie per prestare servizio nella Guardia di Finanza, l’Amministrazione ha correttamente ritenuto preclusa la continuazione del rapporto di impiego l’interessato, risultando proporzionata la sanzione irrogata in relazione ai fatto addebitati, alla luce della violazione del giuramento prestato, de precedenti di carriera e dell’anzianità di servizio del -OMISSIS-, che costituiscono elementi che aggravano le sue responsabilità, n quanto indici di maggiore consapevolezza del grave disvalore personale, morale e professionale della condotta posta in essere.
10. Sotto altro profilo, nella sentenza impugnata si legge che “in esito a ricorso straordinario è stata annullata analoga sanzione inflitta ad altro soggetto coinvolto nella medesima vicenda penale che ha interessato l’odierno ricorrente (…) proprio in ragione del carattere non proporzionato della stessa avuto riguardo ai fatti contestati ed accertati”.
A tale riguardo, in generale, va considerato che tale circostanza non impone, ovviamente, di seguire la medesima via tracciata dal precedente richiamato, se ricorrono motivate circostanze che inducono ad intraprendere una strada diversa.
Nel caso di specie, va rilevato che al militare oggetto del citato ricorso straordinario era stata contestata disciplinarmente una condotta diversa da quella attribuita al -OMISSIS- (cfr. doc. 8 di parte appellante) e, quindi, da tale precedente non derivano obblighi comparativi che inducano a definire in modo identico casi aventi ad oggetto due distinte posizioni soggettive.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che l’appello sia fondato e debba essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. -OMISSIS-, in data 20 novembre 2013, depositata il 19 dicembre 2013, respinge il ricorso di primo grado.
12. L’accoglimento del ricorso in appello comporta il rigetto del ricorso incidentale con il quale l’appellato ha contestato il capo della sentenza di primo grado recante l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
13 Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
14. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
• accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. -OMISSIS-, in data 20 novembre 2013, depositata il 19 dicembre 2013, respinge il ricorso di primo grado;
• condanna l’appellato al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione appellante, che liquidano nella misura di Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità amministrativa;
• manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Roberto Proietti – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply