Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 1 ottobre 2020, n. 5754.
Per quel che concerne la riabilitazione si sottolinea che questa, se non instaura alcun nuovo automatismo a favore dell’extracomunitario, comporta che l’Autorità amministrativa debba far luogo ad una nuova e specifica valutazione che accerti l’eventuale permanenza, o meno, della pericolosità sociale dell’interessato.
Sentenza 1 ottobre 2020, n. 5754
Data udienza 17 settembre 2020
Tag – parola chiave: Immigrazione – Straniero – Permesso di soggiorno per lavoro autonomo – Diniego – Pericolosità sociale – Riabilitazione – Autorità amministrativa – Nuova e specifica valutazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso, per procura in data 8 luglio 2019, dall’avvocato Al. Ba., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Genova, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE II -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Genova e di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e udito l’avvocato dello Stato Is. Pi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 659/2017, il T.A.R. Liguria ha respinto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS-contro Decreto della Questura di Genova del 20 marzo 2017, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Con ricorso in appello notificato il 16 febbraio 2018, e depositato il successivo 27 febbraio, il signor -OMISSIS-ha impugnato l’indicata sentenza.
Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le amministrazioni intimate.
Con ordinanza -OMISSIS-la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
Il 15 luglio 2019 l’appellante ha depositato atto di costituzione in giudizio con nuovo difensore.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza del 17 settembre 2020.
2. Il provvedimento questorile impugnato in primo grado ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in ragione del precedente penale portato dalla sentenza del Tribunale di Genova 4.6.2015, di condanna per i reati di cui agli artt. 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (ricettazione) del codice penale, ritenuti ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno.
Il T.A.R. ha respinto il ricorso, ritenendo detto provvedimento immune dai vizi denunciati, sulla base per un verso della portata ostativa, in punto di valutazione della pericolosità sociale, di uno dei titoli di reato ascritti; e, per altro verso, del rilievo che “il provvedimento impugnato dà conto dell’avvenuta valutazione della situazione familiare del ricorrente, che peraltro non è stato in grado di provare la sussistenza, nel territorio dello Stato, di legami con familiari ricongiunti o aventi diritto al ricongiungimento ex art. 29 d.lgs. n. 286/1998 (cfr. la sentenza C. cost.,18.7.2013, n. 202), tra i quali non rientrano i cugini”.
3. Con l’unico motivo di appello si censura l’automatismo ostativo su cui sarebbe fondata la decisione di primo grado.
Il mezzo è infondato.
In realtà, come chiarito da questa Sezione nella motivazione del richiamato provvedimento cautelare, la sentenza del T.A.R. (e prima ancora il provvedimento di diniego) ha bilanciato la pericolosità sociale con gli interessi antagonisti, concludendo motivatamente (e plausibilmente) nel senso dell’esistenza di prevalenti esigenze connesse alla pericolosità sociale dell’istante.
4. In data 22 luglio 2019 il difensore dell’appellante ha prodotto il provvedimento di riabilitazione emesso dal Tribunale di Genova il 16 maggio 2019, relativo al reato dal quale il provvedimento gravato ha desunto la pericolosità sociale.
In argomento la sentenza di questa Sezione n. 2103/2018, ha affermato che “Per quel che concerne la riabilitazione si sottolinea che questa, se non instaura alcun nuovo automatismo a favore dell’extracomunitario, comporta che l’Autorità amministrativa debba far luogo ad una nuova e specifica valutazione che accerti l’eventuale permanenza, o meno, della pericolosità sociale dell’interessato (cfr. Consiglio di Stato sez. III 08 gennaio 2016 n. 239). In altri termini, la riabilitazione conseguita dell’appellante per una condanna precedentemente considerata ostativa, pur non operando ex sé in senso opposto, costituisce comunque una valutazione della sua successiva condotta da parte del Giudice che non può esser considerata tamquam non esset ai fini del permesso di soggiorno. Essa costituisce comunque un indizio del possibile venir meno della presunzione di pericolosità sociale che la legge ha attribuito a fattispecie incriminatrici con effetti escludenti. (…) Alla luce delle considerazioni che precedono, in sede di rinnovo del procedimento, l’Autorità dovrà pertanto valutare, nell’esercizio della sua discrezionalità, la eventuale pericolosità del cittadino extracomunitario nel quadro complessivo di tutti le risultanze istruttorie relative alla sua personalità “.
Nel caso in esame tuttavia la riabilitazione è intervenuta dopo l’adozione del provvedimento impugnato, e anche dopo la sentenza di primo grado: con la conseguenza che essa, secondo il principio tempus regit actum, non incide sulla conformità al paradigma normativo del provvedimento di diniego della cui legittimità si discute, avuto riguardo agli elementi sussistenti alla data di adozione dello stesso in punto di valutazione delle condizioni legittimanti il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno.
È ovviamente fatta salva la ulteriore valutazione della personalità dell’appellante, ai fini della verifica all’attualità della esistenza di tali condizioni, in sede di rinnovazione del procedimento (ad istanza dell’interessato, ovvero a seguito dell’esercizio del potere di autotutela, avuto riguardo alla sopravvenienza rappresentata dalla riabilitazione).
5. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
La peculiarità della fattispecie, come sopra ricostruita, costituisce motivo di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere
Giovanni Tulumello – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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