Per le assunzioni di personale pubblico

Consiglio di Stato, Sentenza|19 febbraio 2021| n. 1503.

Per le assunzioni di personale pubblico, secondo l’art. 3, comma 87, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha aggiunto il comma 5 ter all’art. 35 d.lg. n. 165 del 2001, le graduatorie dei concorsi rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Pertanto, in presenza di graduatorie valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale l’amministrazione deve provvedere normalmente attraverso lo scorrimento delle stesse. In tale situazione fattuale, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa

Sentenza|19 febbraio 2021| n. 1503

Data udienza 17 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Procedura selettiva – Graduatoria di idonei al profilo professionale di assistente (ex assistente amministrativo) – Art. 1, comma 3, DM MIUR n. 105/2016 – Reclutamento personale – Graduatorie vigenti – Indizione di un nuovo concorso – Specifica motivazione – Principio di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5948 del 2019, proposto dal Ministero dell’università (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e dal Conservatorio di Musica di Sa. Ce., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via (…);
contro
la signora Vi. Ma. Mi., rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Am. e Fil. Ai. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via (…);
nei confronti
dei signori Gi. Be. e Lu. La., non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 7592 del 2019, proposto dai signori Pa. Sc.o e Iv. Sal., rappresentati e difesi dall’avvocato Na. Pe. e domiciliati presso l’indirizzo PEC, come da registri di giustizia;
contro
– il Ministero dell’università (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e dal Conservatorio di Musica di Sa. Ce., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via (…);
– la signora Vi. Ma. Mi., rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Am. e Fi. Ai. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via (…);
nei confronti
del signor Lu. La., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis, 3 giugno 2019 n. 7111, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza della Sezione 11 ottobre 2019 n. 5131, con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta dai signori Sc. e Sa.;
Esaminate le memorie, anche di replica e le note di udienza depositate dagli avvocati Nazareno Pergolizzi e Francesco Americo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 17 dicembre 2020 (svolta nel rispetto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature avvalendosi di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei. Si registra il deposito di note di udienza da parte degli avvocati Na. Pe. e Fr. Am.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello (n. R.g. 5948/2019) il Ministero dell’università (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e il Conservatorio di Musica di Sa. Ce. hanno chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis, 3 giugno 2019 n. 7111, con la quale è stato accolto il ricorso (R.g. n. 11874/2017) a suo tempo proposto dalla signora Vi. Ma. Mi. (odierna appellata) ai fini dell’annullamento degli atti della procedura selettiva per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di assistente (ex assistente amministrativo) -Area Seconda – Tab. C CCNL Comparto AFAM – da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, pubblicata il 3 ottobre 2017 dal Conservatorio di Musica “Sa. Ce.” di Roma.
In particolare la signora Vi. Ma. Mi. aveva chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio:
– con il ricorso introduttivo, l’annullamento del bando e di tutti gli atti presupposti e conseguenti inerenti alla procedura di cui sopra nonché gli esiti delle prove e la graduatoria finale (all’epoca non conosciuta), oltre al riconoscimento del diritto della stessa ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di istituto del Conservatorio di Sa. Ce. aggiornata al 31 ottobre 2017 e al risarcimento dei danni subiti;
– con ricorso recante motivi aggiunti, l’annullamento di tutti i provvedimenti ed i verbali della commissione con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione nonché gli atti nel frattempo formati relativi agli esiti della prova scritta ed alla convocazione per la prova orale (verbale n. 4 prot. n. 12175/AG-13 dell’1 dicembre 2017) oltre agli esiti della prova orale ed agli elenchi e/o graduatorie formate dalla commissione (atto prot. n. 12273/AG-13 del 5 dicembre 2017 e, per la graduatoria finale, atto n. 207/AG-13 emanato dal Conservatorio di Sa. Ce. di Roma in data 10 gennaio 2018 e pubblicato con decreto n. 275/AG13 del 15 gennaio 2018).
2. – Nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis, 3 giugno 2019 n. 7111 proponevano appello, con autonomo ricorso (n. R.g. 7592/2019), anche due candidati utilmente collocatisi nella graduatoria finale di merito, i signori Pa. Sc. (posizionatosi al secondo posto della graduatoria, con punti 69,50) ed Iv. Sa. (posizionato al quarto posto della graduatoria, con punti 66,50).
3. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello (per entrambi i giudizi di secondo grado, attesa la riunione degli stessi, come sarà disposto nel prosieguo) può essere sinteticamente ricostruita, sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:
– la signora Vi. Ma. Mi. (già titolare di contratti di lavoro a tempo determinato presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e l’Accademia Nazionale di Danza) riferiva di essere stata assunta dal Conservatorio di Musica di Sa. Ce. di Roma con contratto di lavoro a tempo determinato e inquadrata nel profilo professionale di assistente amministrativo;
– la suddetta riferiva ancora che il Conservatorio di Sa. Ce. nell’anno 2016, in applicazione di quanto previsto dalla circolare del MIUR 27 luglio 2012 prot. n. 5259/MGM nonché dalla circolare n. 8880 del 28 ottobre 2013 e nelle more dell’adozione della nuova disciplina sul reclutamento del personale delle istituzioni AFAM, per come previsto dalla l. 21 dicembre 1999, n. 508, aveva avviato e svolto una procedura selettiva destinata alla formazione di graduatorie permanenti rispetto alle quali, in ragione di quanto era stato previsto all’art. 8 del bando della predetta selezione, era specificato che “Le graduatorie sono permanenti. Il Conservatorio provvede annualmente all’aggiornamento delle stesse, verificando, mediante procedura – il maturare dei requisiti previsti dal precedente articolo 2 del personale in servizio”. Va poi tenuto conto che, all’art. 2, il predetto bando precisava che la graduatoria avrebbe dovuto essere aggiornata annualmente e che in essa andavano inseriti i dipendenti con una anzianità di almeno 24 mesi di servizio;
– con il ricorso di primo grado la signora Mi. segnalava che il Conservatorio di Sa. Ce. aveva contravvenuto alle suddette disposizioni normative di fonte secondaria decidendo di non aggiornare la graduatoria permanente di istituto relativa al profilo di assistente – Area II CCNL 4 agosto 2010, pubblicata il 28 ottobre 2016 (vale a dire quello al quale appartiene la signora Mi.) ma, al contrario, di avviare una diversa procedura destinata alla copertura di tre posti (all’epoca) disponibili, utilizzando la graduatoria dell’Istituto superiore per le industrie artistiche e di conferire il residuo posto disponibile indicendo un nuovo avviso pubblico interno per titoli ed esami;
– la signora Mi. chiedeva dunque al Tribunale amministrativo regionale l’annullamento del bando e di tutti gli atti della procedura in quanto apertamente violativa delle prescrizioni recate dalla circolare del MIUR n. 5359/2012 (il cui contenuto è stato poi reiterato dallo stesso MIUR con circolare n. 8880 del 28 ottobre 2013), che aveva anche disposto che per le ulteriori necessità di personale che dovessero profilarsi successivamente alla assunzione dalle graduatorie formate nel 2016 potrà procedersi bandendo apposite procedure concorsuale. Tuttavia il Conservatorio, anziché procedere ad aggiornare la graduatoria di istituto esistente mediante inserimento di coloro che (come la signora Mi.) avevano nel frattempo maturato il requisito di servizio nella graduatoria permanente, ha bandito un’apposita procedura selettiva pubblica;
– la ricorrente impugnava poi, con ricorso recante motivi aggiunti, gli atti di completamento della procedura oggetto di contestazione;
– il Tribunale amministrativo regionale accoglieva il ricorso proposto dalla signora Mi. (ivi compresi i motivi aggiunti) rilevando la correttezza della contestazione dalla stessa dedotta e con la quale era stata segnalata la evidente incongruenza tra la scelta operata dal Conservatorio di Sa. Ce. e le prescrizioni recate dall’art. 1, comma 3, DM MIUR n. 105 del 26 febbraio 2016 che stabilisce che la copertura dei posti finanziati deve avvenire utilizzando le graduatorie vigenti relative alle procedure attuate ai sensi del decreto ministeriale 26 febbraio 2016 n. 105, oltre al fatto che per l’indizione di un nuovo concorso necessiterebbe di una apposita e specifica motivazione, che nel caso di specie non è stata esplicitata. Del resto, e soprattutto, la scelta del Conservatorio contrasta apertamente con la previsione di cui all’art. 3, comma 87, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, aggiungendo il comma 5-ter all’art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
Da quanto sopra e, quindi, dall’accoglimento in primo grado del ricorso introduttivo e di quello recante motivi aggiunti proposti dalla signora Mi., derivano i due ricorsi in appello proposti dal Ministero dell’università e dal Conservatorio di Sa. Ce. nonché dei signori Sc. e Sa., questi ultimi nella qualità di candidati utilmente collocati nella graduatoria finale della procedura annullata dal giudice di primo grado.
4. – In via preliminare i due giudizi in sede di appello qui in esame debbono essere riuniti in quanto aventi ad oggetto la richiesta di riforma della stessa sentenza di prime cure (nello specifico la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, 3 giugno 2019 n. 7111) sicché, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., deve essere disposta la riunione del ricorso in appello n. R.g. 7592/2019 al ricorso in appello n. R.g. 5948/2019, tenuto conto dell’epoca della introduzione dei due ricorsi suindicati.
5. – Con il ricorso in appello n. R.g. 7592/2019 il Ministero dell’università e il Conservatorio di Sa. Ce. di Roma hanno chiesto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 7111/2019, sostenendo la evidente erroneità delle conclusioni alle quali è giunto il predetto Tribunale e tracciando sostanzialmente tre complesse coordinata contestativa che condurrebbero alla conferma della legittimità dell’operato svolto dal Conservatorio, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado in seguito alla riforma della sentenza del Tribunale amministrativo sopra richiamata.
In sintesi, dunque, le ragioni dell’appello proposto dalle amministrazioni suindicate sono le seguenti:
1) anzitutto la signora Vi. Ma. Mi. non aveva titolo ad impugnare la procedura selettiva bandita dal Conservatorio, di talché il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Infatti il Conservatorio di Sa. Ce. doveva necessariamente effettuare la contestata selezione pubblica, in quanto in assenza di personale inserito nella graduatoria formata all’esito del bando del 2016, come in realtà era accaduto, non avrebbe potuto coprire i posti vacanti, fatta salva l’opzione di avvalersi delle graduatorie di altre istituzioni, scelta che, come esplicitato nella delibera presidenziale n. 2 del 26 settembre 2017, il Conservatorio ha ritenuto di non utilizzare. Ancor più nello specifico la signora Mi., che aspirava ad essere inserita nelle graduatorie permanenti ma che non possedeva l’indispensabile titolo dell’anzianità di servizio di almeno 24 mesi al 31 dicembre 2016, non aveva interesse ad impugnare la procedura bandita dal Conservatorio (alla quale aveva presentato domanda di partecipazione, ma non presentandosi alle prove), tenuto anche conto che le istituzioni del sistema dell’Alta formazione artistica e musicale (AFAM), nell’ambito dell’autonomia riconosciuta loro dalla legge n. 508/1999, hanno facoltà di bandire procedure selettive per l’approvvigionamento di personale, sia per la copertura di posti già vacanti e/o disponibili sia per le ulteriori necessità che dovessero eventualmente sopravvenire (es. aspettative, maternità, malattie ecc.);
2) la sentenza qui oggetto di appello è errata perché fonda su una non corretta ricostruzione dei fatti ed una inadeguata interpretazione del quadro normativo di riferimento. In particolare va rammentato che la circolare MIUR-AFAM prot. 5259 del 27 luglio 2012 concede la facoltà alle Istituzioni AFAM di istituire, in assenza dello specifico regolamento sul reclutamento del settore, delle “graduatorie permanenti”, utili ai soli fini dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ma tale previsione non introduce né stabilisce l’obbligo di costituire tali “graduatorie permanenti”, sicché l’arruolamento di personale a tempo determinato al di fuori di tale procedura non è normativamente vietato. Nello stesso tempo la pretesa di essere stabilizzati all’interno della graduatoria non costituisce una aspirazione salvaguardata da previsioni normative, ma si verte su mere ipotetiche aspettative ad eventuali assunzioni (titolo al quale la ricorrente di primo grado, peraltro, non avrebbe potuto aspirare essendo priva dei requisiti necessari per la “stabilizzazione”). Ne deriva che il Conservatorio ben poteva bandire una procedura selettiva per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili senza dover attingere da altre graduatorie, stante la mera facoltatività di tale modello di arruolamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato;
3) nello stesso tempo va chiarito come (affermano le amministrazioni appellanti), tenuto conto del tenore di quanto previsto all’art. 1 del bando della selezione oggetto di impugnazione (che così recita: “È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria d’istituto del profilo professionale “Assistente” – area II – del CCNL comparto AFAM (…) da utilizzare per eventuali assunzioni con contratto a tempo determinato in regime di tempo pieno o parziale”), sia evidente che la selezione oggetto di contesa è ben diversa e non confondibile, perché ulteriore, con la eventuale procedura di aggiornamento delle c.d. graduatorie permanenti di cui alla circolare MIUR n. 5259/2012, nelle quali è inserito il personale in servizio che abbia maturato determinati requisiti e finalizzate ad assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato. Occorre, infatti, “distinguere, da una parte, la facoltà di aggiornare le cd. “graduatorie permanenti” per il personale in servizio che abbia maturato i requisiti, dall’altra, la facoltà di dotarsi di proprie graduatorie d’istituto, conseguenti a procedure selettive pubbliche, destinate alla copertura anche di ulteriori esigenze (…) all’atto della pubblicazione del bando, non esistevano graduatorie concorsuali d’Istituto utili per il profilo di “Assistente”, dal momento che l’unico candidato inserito nell’unica graduatoria, è risultato beneficiario di un contratto a tempo determinato”, sicché “il Conservatorio, trovandosi nella necessità, appunto, di un fabbisogno maggiore di personale, nella misura di almeno 4 unità, ha legittimamente bandito una nuova procedura selettiva pubblica allo scopo di individuare il personale professionalmente più idoneo” (così, testualmente, a pag. 10 dell’atto di appello presentato dalle amministrazioni)
4).
Da qui la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, con conseguente richiesta di reiezione del ricorso in quella sede proposto dalla signora Mi..
6. – Con il ricorso in appello n. R.g. 7592/2019 i signori Pa. Sc. e Iv. Sa., in quanto controinteressati intimati nel giudizio di primo grado a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami (ord. 23 febbraio 2018 n. 1084), stante la loro collocazione nella graduatoria finale della procedura qui oggetto di contestazione, il primo in seconda posizione e il secondo in quarta, sostenendo la legittimazione a gravare la sentenza di primo grado, hanno chiesto l’annullamento della sentenza del TAR per il Lazio n. 7111/2019, ritenendola errata sia perché non ha rilevato un difetto di proponibilità del ricorso di primo grado sia perché non ha respinto nel merito le censure dedotte.
Quanto al primo profilo i suddetti appellanti sostengono che sia il ricorso introduttivo che quello recante motivi aggiunti avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili dal giudice di primo grado, atteso che la signora Mi. non ha gravato la delibera presidenziale n. 2 del 26 settembre 2017, espressamente richiamata nelle premesse del bando di concorso impugnato, con la quale il Conservatorio ha esplicitato l’intendimento di attivare una nuova procedura di reclutamento del personale (aperta, per titoli ed esami), chiarendo quindi le motivazioni di tale scelta. Avendo la signora Mi. impugnato solo l’atto conseguente, costituito dal bando, ma non l’atto presupposto nel quale sono state ampliamente illustrate le ragioni per le quali il concorso veniva indetto, la mancata impugnazione dell’atto nel quale sono concentrati i motivi della scelta del Conservatorio rende inammissibile il gravame nei confronti dei soli atti successivi.
Inoltre il ricorso introduttivo e quello recante motivi aggiunti avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili in quanto la posizione della signora Mi. rispetto alla procedura fatta oggetto di impugnazione era carente di legittimazione, atteso che ella non poteva dolersi della scelta del Conservatorio di procedere alla copertura dei posti attraverso un nuovo concorso perché non era inserita nella graduatoria permanente della quale la signora Mi. ha lamentato la mancata utilizzazione, per mancanza del titolo di soggetto contrattualizzato da almeno di 24 mesi.
Nel merito gli appellanti prospettavano tesi sostanzialmente analoghe a quelle dedotte dalle amministrazioni appellanti nel ricorso in appello n. R.g. 5948/2019, chiedendo, in conclusione, la riforma della sentenza oggetto di appello e la reiezione del ricorso introduttivo proposto in primo grado nonché di quello recante motivi aggiunti.
7. – In entrambi i giudizi si è costituita in giudizio la signora Vi. Ma. Mi. contestando analiticamente le tesi prospettate dagli appellanti nei due ricorsi in appello qui in esame, in quanto infondate e ribadendo la correttezza della sentenza di primo grado qui fatta oggetto di appello.
In particolare l’appellata ricorda che ella, nel giudizio di primo grado, non ha inteso contestare la possibilità del Conservatorio di bandire nuovi concorsi per l’assunzione di personale, ma l’avere il Conservatorio esercitato tale facoltà non in via residuale, ovvero una volta espletate le procedure di aggiornamento della graduatoria permanente di istituto, ma in via prioritaria rispetto alle previsioni delle circolari ministeriali richiamate e che furono adottate proprio al fine di fornire indicazioni operative.
L’avere il Conservatorio violato le indicazioni contenute nelle più volte richiamate circolari ministeriali, ha determinato la illegittimità dell’intera procedura e il travolgimento degli atti adottati in occasione del suo svolgimento, per come correttamente ha accertato il giudice di primo grado.
Chiedeva dunque l’appellata la conferma della sentenza qui oggetto di appello.
8. – Le parti hanno presentato memorie e note di udienza confermando le conclusioni già rassegnate negli atti processuali depositati in precedenza.
9. – In punto di fatto merita, brevemente e sinteticamente, in via preliminare, segnalare quanto segue, con espresso riferimento alla posizione delle signora Mi.:
– con bando del Conservatorio di Sa. Ce. in Roma prot. n. 9566 del 25 ottobre 2016, in attesa dell’adozione della disciplina regolamentare in materia di reclutamento prevista dalla l. 508/1999, veniva avviata una procedura selettiva per formare una graduatoria di istituto al fine di reclutare personale per la stipula di contratti a tempo determinato;
– il MIUR nella nota prot. 5259 del 2012 aveva infatti stabilito che “In relazione alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili successivamente alle operazioni di mobilità alcune istituzioni hanno formulato quesiti intesi a conoscere l’orientamento ministeriale in merito alla costituzione di graduatone per titoli, periodicamente aggiornabili, da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato lino alla emanazione del regolamento sul reclutamento previsto dall’art. 2, e. 7, lett. e) della legge n. 508/1999. In tali graduatone sarebbe incluso il personale in servizio a tempo determinato nell’istituzione, con almeno 24 mesi di servizio nel comparto afam, nella qualifica dì riferimento della graduatoria, tenuto conto che si tratta di unità che hanno già superato procedure concorsuali pubbliche per esami e titoli o, nel caso dei coadiutori, prove idoneative. Attesa la provenienza di questi ultimi dalle graduatorie dei centri provinciali per l’impiego; le graduatorie così costituite verrebbero aggiornate annualmente con l’inserimento di coloro che matureranno il requisito dei 24 mesi di servizio al termine degli anni accademici successivi”;
– quindi il Conservatorio (come si è sopra anticipato), con atto prot. 9566 del 25 ottobre 2016, dichiarando che “in attesa della disciplina regolamentare in materia di reclutamento prevista alla citata legge 508/1999, sussiste l’esigenza di assicurare la copertura della dotazione organica del personale tecnico amministrativo con carattere di continuità per garantire il funzionamento delle istituzioni Afam”, indiceva una procedura pubblica per soli titoli per la formazione della graduatoria d’istituto, relativa ai profili professionali aree I (ex coadiutore), Il (ex assistente) e III (ex collaboratore tecnico-amminsitrativo), allegato B al CCNL Afam 2006/2009 sottoscritto il 4 agosto 2010, dedicata a quei dipendenti in servizio presso il Conservatorio, con contratto a tempo determinato (per i profili professionali indicati) con anzianità di almeno 24 mesi;
– all’art. 2, infatti, era stabilito che “Alla procedura ha titolo a partecipare il personale in servizio presso questa Istituzione con contratto a tempo determinato nei seguenti profili professionali: I (ex coadiutore), II (ex assistente) e III (ex collaboratore tecnico-amminsitrativo) che alla data di scadenza del presente avviso abbia prestato almeno ventiquattro mesi di servizio, anche non continuativi, nelle istituzioni Afam, nel predetto profilo o nella qualifica immediatamente superiore. È altresì ammesso il candidato che alla data del 31 ottobre 2016 maturi il predetto requisito”;
– all’art. 8 del predetto bando – rubricato “Formazione, pubblicazione e validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato” – era inoltre stabilito che “Le graduatorie sono permanenti. Il Conservatorio provvede annualmente all’aggiornamento delle stesse, verificando – mediante procedura – il maturare dei requisiti previsti al precedente art. 2 del personale in servizio”;
– con bando prot. 9372 del 3 ottobre 2017 il Conservatorio ha avviato una (nuova) procedura selettiva per titoli ed esami per la formazione di una (nuova) graduatoria di idonei al profilo professionale di “assistente” (ex assistente amministrativo) – area seconda – TAB C – C.C.N.L. comparto AFAM del 4 agosto 2010, da utilizzare per l’assunzione di personale amministrativo a tempo determinato, ma non dedicato a dipendenti che avessero conseguito una anzianità complessiva di 24 mesi, essendo invece aperto alla partecipazione pubblica di tutti coloro che erano in possesso dei requisiti stabiliti dal bando.
Pare dunque evidente che si tratti di bandi per procedure diverse:
– il primo (nel 2016) dedicato al personale in servizio con contratti a tempo determinato che potesse vantare 24 mesi di anzianità anche non continuativi, nei profili professionali suindicati;
– il secondo (nel 2017) destinato a formare (anch’esso) una graduatoria d’istituto dalla quale attingere per reclutare personale con contratti a tempo determinato, ma aperto all’esterno.
10. – Orbene la signora Mi., per quel che risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, non era inserita nella graduatoria di cui al primo bando, non possedendo il requisito dell’anzianità di almeno 24 mesi (della quale sopra si è detto).
La signora Mi. ha impugnato la decisione del Conservatorio di dotarsi di una seconda graduatoria, pubblica e non dedicata ai dipendenti in possesso del requisito di cui sopra, perché tale scelta l’avrebbe pregiudicata in quanto nel frattempo ella aveva acquisito il titolo dell’anzianità di 24 mesi. Da ciò ella contesta la circostanza che è stata compromessa la sua possibilità di essere inserita nella graduatoria d’istituto all’atto del doveroso aggiornamento della stessa.
Ne deriva che la contestazione si concentra nella scelta, ritenuta illegittima, operata dal Conservatorio di non tenere conto della previsione (contenuta nella più volte richiamata circolare del 2012 del MIUR) grazie alla quale l’ente avrebbe dovuto aggiornare costantemente la graduatoria d’istituto, consentendo quindi a chi aveva acquisito i titoli necessari di inserirsi nella stessa.
Sotto tale profilo il mancato utilizzo della graduatoria formata grazie al bando del 2016 costituisce un comportamento assunto in violazione dell’art. l’art. 3, comma 87, l. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che ha stabilito che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
Come è noto e come, ha segnalato anche il giudice di primo grado nella sentenza qui oggetto di appello, l’orientamento interpretativo di questo Consiglio in argomento, rispetto al quale non v’è ragione di derogare, ha ormai chiarito che “la regola generale per le assunzioni di personale pubblico, sancita da ultimo dall’art. 3, comma 87, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha aggiunto il comma 5 ter all’art. 35 d.lg. n. 165 del 2001, è quella in base alla quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Pertanto, in presenza di graduatorie valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale l’amministrazione deve provvedere normalmente attraverso lo scorrimento delle stesse. In tale situazione fattuale, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa (art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241), principi applicabili anche alla fase organizzativa in cui l’amministrazione stabilisce tempi e modalità con cui far luogo alla provvista di nuovo personale” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2014 n. 3407 nonché, ancora più recentemente, Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016 n. 316 e Sez. III, 2 luglio 2015 n. 3284).
11. – Conseguentemente, con ciò risolvendo anche la questione sulla paventata insussistenza della legittimazione della signora Mi. ad impugnare gli atti della nuova procedura selettiva bandita dal Conservatorio, se quest’ultimo avesse mantenuto ferma la graduatoria del bando “dedicato” ai possessori del titolo di anzianità di almeno 24 mesi, consentendo alla predetta signora Mi., in sede di aggiornamento della graduatoria per come disposto dalla circolare del MIUR del 2012 (confermata nel 2013) e dallo stesso bando di selezione della procedura svolta nel 2016, di presentare il titolo (ormai acquisito) utile ad essere inserita nella graduatoria permanente dell’istituto, ella avrebbe avuto l’opportunità di essere individuata come destinataria di un contratto a tempo determinato.
Tale soluzione non avrebbe scalfito il potere del Conservatorio di avviare una procedura alternativa di reclutamento, al fine di poter occupare tutti i posti disponibili nel caso in cui la graduatoria permanente non avesse consentito (sotto il profilo della disponibilità numerica dei graduati) il completamento del reclutamento necessario alle esigenze di personale del Conservatorio e successiva alla verifica di reclutabilità di personale attingendo alla graduatoria permanente e aggiornata ovvero da svolgersi contemporaneamente ma facendo salve le posizioni di coloro che, in seguito al doveroso aggiornamento della graduatoria permanente, avrebbero
Detto comportamento si conferma violativo delle indicazioni provenienti dalla circolare del MIUR del 2012 e degli obblighi di legge che impongono la prevalenza delle graduatorie già formate rispetto alla pubblicazione di nuovi bandi di concorso.
Peraltro sia la graduatoria d’istituto in essere al momento della pubblicazione del bando del 2017 sia la procedura c on quest’ultimo bandita avevano quale scopo quello di creare (entrambe) graduatorie dalle quali attingere al fine di stipulare rapporti di lavoro con contratti a tempo determinato, con la conseguenza che l’omogeneità di scopo che intercorre tra le due procedure rende ancor più irragionevole la scelta assunta dal Conservatorio e inadeguata rispetto alle previsioni di fonte primaria che impongono una prevalenza delle graduatorie già formate la cui efficacia non può essere inferiore al triennio (considerato anche che il legislatore in epoca successiva ha ritenuto di doverne confermare la efficacia per ulteriori periodi).
Quanto sopra rende superabile la contestazione mossa dagli appellanti Sc. e Sa. in ordine alla mancata impugnazione della delibera presidenziale n. 2 del 26 settembre 2017, atteso che il contenuto della stessa non è idoneo a superare la violazione delle disposizioni di fonte primaria.
12. – Ritenuti quindi infondati i motivi dedotti in secondo grado dagli appellanti, in entrambi i ricorsi in appello qui riuniti, essi vanno respinti potendosi, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis, 3 giugno 2019 n. 7111 e l’accoglimento del ricorso (R.g. n. 11874/2017) proposto in primo grado.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e vanno imputate a carico del Conservatorio di Sa. Ce. di Roma e dei signori Pa. Sc. e Iv. Sa. e in favore della signora Vi. Ma. Mi., potendosi liquidare nella misura complessiva di Euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge. Le spese possono essere compensate con riferimento alle altre parti in giudizio, sia per il ruolo marginale che nei fatti di causa e nel processo ha assunto il Ministero dell’università sia per la mancata costituzione in giudizio dei signori Gi. Be. e Lu. La..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello meglio indicati in epigrafe:
1) dispone la riunione del ricorso in appello n. R.g. 7592/2019 al ricorso in appello n. R.g. 5948/2019;
2) li respinge entrambi e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis, 3 giugno 2019 n. 7111 e l’accoglimento del ricorso (R.g. n. 11874/2017) proposto in primo grado;
3) condanna il Conservatorio di Sa. Ce. di Roma, in persona del rappresentante legale pro tempore nonché i signori Pa. Sc. e Iv. Sa. a rifondere le spese del grado di appello in favore della signora Vi. Ma. Mi., che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Spese compensate con riferimento alle altre parti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *